[Il 28 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 134 per il testo completo della discussione.]

Presidente Conti. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

L'onorevole Persico ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 126-bis:

«Rimane ferma la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione a giudicare dei conflitti di giurisdizione a norma di legge.».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgerlo.

Persico. Onorevoli colleghi, nel leggere un momento fa l'emendamento presentato dai colleghi onorevoli Tosato e Mortati, nel quale si attribuisce alla Corte costituzionale, oltre agli altri poteri già fissati nel progetto di Costituzione, anche quello di risolvere i «conflitti di attribuzione», ho creduto necessario presentare un emendamento il quale chiarisca, in modo preciso e definitivo questo punto: cioè che rimane ferma la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione a giudicare dei conflitti, io dirò, di «giurisdizione» e non di «attribuzione», a norma di legge.

Prescindo qui dall'opinione che i colleghi possono avere sulla necessità o meno di una Corte costituzionale — perché anch'io, dopo le parole pronunciate questa mattina dall'onorevole Nitti, sono rimasto un po' dubbioso — ma trovo le ragioni di una risposta affermativa nel fatto che la nostra Costituzione è rigida, nel fatto che la nostra Costituzione ha ammesso le Regioni, e quindi ha creato i presupposti per i quali diventa necessario che ci sia un organo superiore che dirima gli eventuali conflitti; e, quindi, la questione è implicitamente risolta della natura della nostra Costituzione e dagli organi che la Costituzione stessa ha creato.

Ma, prescindendo da questi elementi, che sono decisivi per risolvere il problema se ammettere o no la Corte costituzionale, io mi preoccupo ora di un altro problema. La Corte costituzionale avrà dei poteri per risolvere i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra Regione e Regione; ma non potrà confiscare all'autorità giudiziaria quello che è il suo diritto sovrano, maturato attraverso una evoluzione legislativa veramente mirabile, che è stata di modello a tutti gli altri popoli civili, cioè la giustizia amministrativa, la cui dottrina si è venuta creando attraverso il lavoro elaborativo dei nostri grandi scrittori amministrativisti: Mantellini, Mancini, Luchini, Codacci-Pisanelli, e altri, i quali hanno elaborato tutta la nuova e complessa dottrina giuridica dei rapporti tra la potestà amministrativa e quella giudiziaria. Non possiamo annullare — dicevo — quel che deriva dalla legge intitolata sui conflitti di attribuzione, che però nel testo parla molto più esattamente di conflitti di giurisdizione. È la legge 31 marzo 1877, n. 3761, che costituì una vera conquista nel campo del diritto.

D'altra parte mi rivolgo ai colleghi che non sono avvocati o, come diceva ieri l'amico onorevole Calamandrei, ai profani, benché qui non ci siano profani, perché tutti i colleghi sono egualmente competenti.

Io dirò che l'istituto dei conflitti di attribuzione della legge del 1877 è sorto per la difesa del cittadino contro la pubblica amministrazione, è sorto perché ci sia un organo il quale dirima gli eventuali conflitti fra l'autorità dello Stato e il cittadino che si difende contro gli eccessi e gli arbitrî dell'autorità dello Stato, o fra la pubblica amministrazione che richiede l'osservanza delle leggi e il cittadino, che alle leggi stesse non vuol prestare osservanza.

E che cosa ha da vedere la Corte costituzionale, che ha una funzione puramente politica, di dirimere cioè i conflitti di carattere politico, con l'organo fissato dalla legge per risolvere i conflitti di giurisdizione?

Ecco perché non ho compreso bene l'emendamento del Presidente onorevole Nitti, che dice: «Quando nel corso di un giudizio è sollevata questione di incostituzionalità di una norma legislativa, la decisione è rimessa alla Corte di cassazione a sezioni unite». Questo è perfettamente esatto, Presidente Nitti; ma questo rimane fermo perché non deve entrare nelle facoltà attribuite alla Corte costituzionale. Istituire o meno una Corte costituzionale, non toglie che le Sezioni unite della cassazione abbiano, per legge e per l'evoluzione dottrinale, la facoltà di dirimere gli eventuali conflitti fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, conflitti che possono sorgere fra tribunali ordinari ed autorità amministrativa. E questa legge del 77 segna appunto il confine e il limite che divide l'autorità amministrativa dall'autorità giudiziaria.

Quindi, qualunque sia la soluzione che l'Assemblea darà al problema della Corte costituzionale (ed io ritengo che dovrà darla in senso affermativo per le ragioni che ho esposto), a me sembra necessario stabilire con l'emendamento da me proposto che, in ogni caso, il potere giudiziario continua per le sue speciali attribuzioni, a dirimere i conflitti a mezzo della Corte di cassazione a sezioni unite, come fa dal 1877 ad oggi, pur attuandosi l'istituto altissimo della Corte costituzionale per tutto quel che riguarda la decisione degli eventuali conflitti fra Stato e Regioni, fra i poteri dello Stato e fra Regione e Regione.

[...]

Presidente Conti. [...] Invito l'onorevole Rossi Paolo a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

[...]

Rossi Paolo. [...] Quanto alla formulazione, fino all'ultimo istante abbiamo seguito tutti i suggerimenti e abbiamo condiviso tutti i dubbi e le preoccupazioni. La Commissione non ha amor paterno, tanto più che sarebbe una paternità plurima, e non è, quindi, attaccata al testo originale dell'articolo 126. Crede la Commissione di potere accettare la formulazione ultima dell'onorevole Tosato, ma, rispondendo anche al punto di vista espresso dall'onorevole Gullo, propone di votare la formula Tosato così ritoccata: «La Corte costituzionale giudica della legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, nonché fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni». (Applausi).

Presidente Conti. Quale emendamento la Commissione accetta?

Rossi Paolo. Accettiamo l'emendamento Tosato, con l'aggiunta dopo le parole «conflitti di attribuzione», delle parole; «fra i poteri dello Stato».

Un'ultima osservazione. Mi pare che sia chiarito che l'emendamento dell'onorevole Persico, di cui abbiamo tutti riconosciuto la utilità, è implicitamente accettato. Egli si preoccupava che rimanesse ferma la competenza delle sezioni unite della Cassazione per i conflitti di giurisdizione, ed il principio è qui affermato ed incluso.

[...]

Presidente Conti. Chiedo ai presentatori dei vari emendamenti se intendono mantenerli.

[...]

Presidente Conti. Onorevole Preti, mantiene l'emendamento?

Preti. Qui non si tratta del mio emendamento. Volevo piuttosto pregare gli onorevoli Ruini e Rossi di accogliere il nuovo testo, così come l'ha presentato l'onorevole Tosato, per la parte che riflette i conflitti di attribuzione. Perché aggiungere le parole «fra i poteri dello Stato?». Lo stesso onorevole Ruini pochi giorni fa diceva, che nella Costituzione non parliamo e non vogliamo parlare di «poteri dello Stato».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma, no!

Preti. Sì, l'ha detto lei. Ed è logico! Dei singoli poteri dello Stato si poteva parlare nella legge del 1865. Tanto più che i famosi tre poteri dello Stato sono superati...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non occorrerebbe a «conflitti di attribuzioni» aggiungere «fra i poteri dello Stato»; ma poiché uno dei proponenti dell'omissione di queste ultime parole, l'onorevole Mortati, aveva proposto anche di affidare alla Corte costituzionale i conflitti di giurisdizione, l'onorevole Persico chiede che sia espressamente stabilito che la Corte costituzionale non sia competente per questi ultimi conflitti; ma è inutile dirlo, perché l'Assemblea si è pronunziata in tal senso nell'articolo sul ricorso in Cassazione; ad ogni modo, a togliere la minima ombra di dubbio, basta dir qui «conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato»; che è del resto materia di cui la Corte costituzionale deve occuparsi, per la sua stessa ragione d'essere.

[...]

Presidente Conti. Onorevole Persico, mantiene l'emendamento?

Persico. Lo mantengo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti