Evoluzione dell'Articolo

Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di Cassazione».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti