[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati. — Presidenza del Vicepresidente Targetti.]

Presidente Targetti. [...] Segue la proposta di un articolo aggiuntivo fatta dall'onorevole Mortati:

«Lo Stato, nel difetto di iniziativa degli enti interessati, promuove gli accordi necessari fra le Regioni per la coordinazione delle attività di interesse comune.

«La costituzione di enti interregionali per la gestione in comune di servizi affidati alle Regioni deve ottenere la preventiva approvazione dello Stato.

«Analoghi poteri di coordinamento dell'attività degli enti autonomi regionali sono attribuiti alla Regione».

L'onorevole Mortati non è presente.

Tozzi Condivi. Faccio mia la proposta e rinuncio a svolgerla.

Presidente Targetti. Sta bene. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prego di non insistere su questo emendamento, perché spezzerebbe la linea da noi data alla trattazione della Regione. È evidente che lo Stato può promuovere gli accordi necessari fra le Regioni per la coordinazione delle attività di interesse comune. È perfettamente possibile e perfettamente desiderabile che siano presi accordi e costituiti a determinati scopi formazioni interregionali. Si potrà cercare, nel coordinamento, di inserire qualche espressione al riguardo, ma non è il caso di farne una norma vera e propria nella Costituzione.

Presidente Targetti. Onorevole Tozzi Condivi, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini insiste ancora sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati?

Tozzi Condivi. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini lo ritiro, purché se ne tenga conto nel coordinamento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti