[Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 14 del progetto del Comitato di redazione:

«Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato che siano state delegate alla Regione per l'esecuzione.

«Egli è chiamato a partecipare, con voto consultivo, al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione.

«Nel Capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione.

«Per gli atti dell'Amministrazione Regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l'opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni».

Mortati propone che il secondo comma, il quale tratta di una materia che si distingue dalle altre, sia esaminato a parte e prima degli altri.

Il Presidente Terracini crede che si possa accedere alla proposta Mortati.

(Così rimane stabilito).

Questo comma risulterebbe quindi così formulato: «Il Presidente della Deputazione Regionale è chiamato a partecipare con voto consultivo al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione».

Bozzi domanda se sia un dovere o una facoltà del Consiglio dei Ministri il chiamare il Presidente della Deputazione Regionale a partecipare alle discussioni.

Ambrosini, Relatore, chiarisce che, nell'intendimento del Comitato, si tratta di un obbligo.

Laconi fa notare la estrema genericità della frase: «argomenti di speciale interesse della Regione».

Mortati fa presenti le conseguenze, talvolta paradossali, e tali da ripercuotersi sulla validità degli atti statali, a cui potrebbe portare questa formulazione del comma e propone o di sopprimerlo o di modificarlo così:

«Il Governo richiederà il parere della Regione prima di deliberare sulle materie che ritenga di speciale interesse regionale».

Ritiene che sarebbe preferibile eliminare tale disposizione, ma afferma che tale soluzione più radicale lo trova perplesso, data l'esistenza di una norma nello Statuto siciliano, la quale prescrive il voto deliberativo del Presidente regionale in Consiglio dei Ministri. Vorrebbe evitare una disparità di trattamento tra le varie Regioni.

Vanoni è favorevole alla soppressione di questo comma, perché stabilire l'obbligo per il Consiglio dei Ministri di chiamare il Presidente della Deputazione Regionale, potrebbe creare una complicazione anziché una semplificazione. Le funzioni del Consiglio dei Ministri nella nuova struttura dello Stato dovranno essere ridotte al minimo, mentre gli interessi della Regione sono largamente rappresentati dalla seconda Camera. Non vede perciò la necessità di questo intervento, anzi ritiene di dubbia opportunità la presenza del Presidente della Deputazione Regionale alle discussioni del Consiglio dei Ministri.

Tosato si preoccupa della necessità di un certo collegamento tra Governo e Presidente della Deputazione Regionale: ma gli sembra preferibile rinviarlo semplicemente ad una legge con una formula più elastica la quale dica, ad esempio, che il parere del Presidente della Deputazione sarà sentito nei casi stabiliti dalla legge.

Nobile è favorevole alla soppressione e non trova quindi necessario menzionare questa facoltà nella Costituzione, neanche facendo riferimento ad una legge speciale.

Bordon è favorevole a mantenere il comma, perché ritiene che le ragioni addotte dall'onorevole Vanoni si riferiscano soltanto ai casi d'urgenza.

Mannironi è d'avviso di mantenere questa disposizione, perché in molti casi sarà utile, se non necessario, sentire il parere del Capo dell'Assemblea Regionale.

Il Presidente Terracini dichiara il suo parere personale favorevole alla soppressione del comma. Pone ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 14.

(È approvata).

[La discussione prosegue con l'esame del resto dell'articolo. Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 121 per il testo completo della discussione.]

Zuccarini ha aderito alla proposta di soppressione del secondo comma ed ha presentato una aggiunta al primo comma così formulata: «In tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri». Spiega che in questo caso le materie sono ben specificate e vorrebbe perciò che il rappresentante della Regione non fosse chiamato solo ad ascoltare, ma partecipasse a tutta la discussione ed anche ad eventuali deliberazioni. Non alla soppressione del primo comma dell'articolo sarebbe favorevole, ma a quella della seconda parte dell'articolo stesso, perché vede le conseguenze dei due poteri distinti nella Regione e vede accanto al Commissario una duplicazione di uffici e di servizi.

[...]

Vanoni, circa la proposta aggiuntiva dell'onorevole Zuccarini

(«In tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri»),

dichiara di esservi contrario, essendosi già escluso l'intervento del Presidente della Deputazione al Consiglio dei Ministri. Qui si tratta soltanto di una formula di decentramento di attività amministrativa per compiti per i quali altrimenti lo Stato dovrebbe creare un'organizzazione periferica.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta aggiuntiva dell'onorevole Zuccarini.

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti