[Il 16 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: ĞLe Regioni e i Comuniğ.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 124 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 116. Ricordo che, nel progetto, l'articolo era del seguente tenore:

ĞIl presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ĞUn commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Statoğ.

Il Comitato di coordinamento, soppresso il primo comma, inserito nell'articolo precedente, ha ora proposto il seguente nuovo testo dell'articolo:

ĞUn commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regioneğ.

A questo articolo l'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

ĞSostituirlo col seguente:

ĞIl presidente della Deputazione regionale è anche il rappresentante del Governo centrale nella Regione. Esso vigila e coordina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato ed ai suoi organi locali. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio dei Ministri quando esse abbiano per oggetto argomento di interesse specifico per la Regione.

ĞIl Governo centrale si accerta dell'efficace tutela degli interessi dello Stato nel territorio della Regione mediante propri ispettori e, ove grandi ragioni lo consiglino, affidando temporaneamente la cura delle funzioni dello Stato non delegate alla Regione a un proprio commissario straordinario, che assume in tal caso i poteri di rappresentante dello Stato nella Regioneğ.

Non essendo presente l'onorevole Codignola, l'emendamento s'intende decaduto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti