Evoluzione dell'Articolo

L'11 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:

«Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento sociale.

È compito perciò della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa».

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Il 18 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana».

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Il 28 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo, che sostituisce quello approvato il 18 ottobre 1946:

«Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese».

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Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e possono far valere i loro diritti e interessi innanzi ai Tribunali senza limitazioni o speciali autorizzazioni.

La tutela giurisdizionale, accordata in via generale dalla legge per tutti gli atti della pubblica amministrazione, non può neanche per legge essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

Nelle controversie di diritto tributario è abolita la limitazione per la quale gli atti di opposizione dei contribuenti non sono ammissibili in giudizio, se non preceduti dal pagamento del tributo».

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Il 24 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«L'Italia è Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica.

La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

Art. 7.

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

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Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva l'articolo 7 del progetto e la sua ricollocazione come articolo 3 nel seguente testo:

 

«I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche, hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge.

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il completo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dell'Italia».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini comunica che il Comitato di redazione ha accettato di ritornare, nel primo comma, alla formula «pari dignità sociale».

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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A cura di Fabrizio Calzaretti