[Il 14 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale delle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Rossi Paolo. Onorevoli colleghi, nelle disposizioni generali del Progetto manca stranamente una dichiarazione che è scritta invece a capo di quasi tutte le Costituzioni: l'affermazione dell'unità e della indivisibilità della Repubblica; e ciò mentre si introduce l'autonomia regionale e si pone per la prima volta in termini concreti ed attuali un problema sostanzialmente nuovo.

So bene che, confinata in un lontano inciso dell'articolo 106, la frase «Repubblica una e indivisibile» esiste nel progetto, ma noi dobbiamo dichiarare subito che quella modesta forma incidentale non ci basta e non ci assicura. Appunto perché l'ordinamento regionale, sul quale avremo naturalmente anche la nostra parola da dire, non possa mai nel futuro intendersi in senso indipendentista, federalista o quasi federalista, riteniamo che l'affermazione dell'unità e indivisibilità della Repubblica debba trovar posto nelle disposizioni generali e precisamente nell'articolo 1. Laddove si dice: «L'Italia è Repubblica democratica», sarà bene proclamare solennemente, di fronte al serpeggiare e talora all'esplodere di disintegratrici forze anti unitarie, che l'Italia è Repubblica democratica una e indivisibile, indivisibile nella solidarietà della sua economia, che sarà tanto più florida, nei suoi fini politici, che saranno tanto più facilmente raggiunti, nella sua indipendenza, che sarà tanto più sicura, quanto più e meglio il Paese, amministrativamente decentrato e snello, si manterrà nazionalmente unitario e compatto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti