Evoluzione dell'Articolo
Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».
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Il 30 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».
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L'11 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di revisione degli articoli delibera di sostituire il testo dell'articolo approvato il 30 ottobre 1946 con il seguente:
«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 29.
I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.
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Il 30 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva i seguenti articoli:
«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».
«La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 11.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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A cura di Fabrizio Calzaretti