Evoluzione dell'Articolo

Il 25 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi è garantito.

Per le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorità le quali possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Le riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate, salvo l'ipotesi di pericolo per la pubblica incolumità».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 12.

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

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L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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A cura di Fabrizio Calzaretti