[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Di Gloria. [...] Circa gli articoli 20 e seguenti, quelli che riaffermano il principio del nullum crimen sine lege, della nulla poena sine lege, della non retroattività della legge ed altro, io penso che si tratta di materia incostituzionale e che questi articoli troverebbero meglio il loro posto nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nei regolamenti di diritto penitenziario.

Perciò mi associo fin da ora a coloro che faranno formale richiesta di soppressione di questi articoli. Perché non sembri esagerata la richiesta, basterà osservare che si tratta di semplici corollari dei già proclamati diritti di libertà personale.

[...]

Leone Giovanni. [...] Il terzo aspetto centrale di questo primo titolo è la sensibilità del progetto all'aspetto umano del problema penale. Espressione di questa ansia, di questa nobile ansia ad umanizzare il magistero penale, possono indicarsi i seguenti punti.

Innanzitutto mi riferisco alla norma che riconferma i due principî della legalità e tassatività della norma penale ed a quella che concerne l'irretroattività della norma penale. Non sono d'accordo con il collega Di Gloria, che ha testé parlato, circa la non necessità di riconsacrare nella Carta costituzionale questo che è uno dei principî fondamentali, non solo del diritto penale, democratico, liberale, ma uno dei principî fondamentali della civiltà del mondo.

Non sono d'accordo, perché, come osservava ieri il collega Bettiol, bisogna ricordare che, in altri Paesi, di recente il principio della legalità e quello dell'irretroattività sono stati solennemente violati. Vogliamo ricordare qui la massima nazista del diritto penale che si attinge solo alla sana coscienza del popolo, di cui (si soggiungeva) unico interprete era il Führer; vogliamo riferirci al principio della rispondenza ai fini configurato nel diritto sovietico; e, in contrapposto, riconsacrare il principio della legalità e della irretroattività in conformità della nostra tradizione per impedire pericolosi ritorni nostalgici verso concezioni penali che sarebbero il fallimento della nostra tradizione che è stata continuata in maniera decisa e coraggiosa da tutti i giuristi.

E qui sento il bisogno di associarmi all'elogio che l'onorevole Bettiol ha fatto della scienza giuridica italiana, la quale, con fermezza, con coraggio e talora ricorrendo anche al doppio giuoco, nel ventennio, ha resistito all'inserimento di principî politici totalitari nella legislazione positiva. Questo principio deve restare fermo nella Costituzione, come uno dei pilastri delle garanzie della libertà del cittadino.

Su questo primo punto osservo che mi pare esatto il rilievo fatto dal collega onorevole Crispo circa la necessità di tenere conto delle leggi penali eccezionali e temporanee ai fini del principio della retroattività della legge più favorevole.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti