[Il 7 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla famiglia.]

Il Presidente Tupini dà lettura del seguente articolo formulato dai relatori onorevoli Corsanego e Iotti, con la partecipazione dell'onorevole Moro, facendo però notare che l'accordo è intervenuto soltanto sulla prima parte:

«Il matrimonio è basato sul principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia».

Apre la discussione sulla prima parte del suddetto articolo.

La Pira, pur essendo perfettamente d'accordo sul criterio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, desidererebbe che fosse messa maggiormente in luce la posizione preminente del padre di famiglia, come capo dell'organismo familiare. Tale posizione di primus inter pares, a suo avviso, è posta in rilievo dalla seconda parte dell'articolo, secondo la quale la legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di assicurare l'unità della famiglia. Perciò, essendo le due parti solidali tra loro, dichiara di non poter accettare la prima, se non sarà parimenti approvata la seconda.

Corsanego, Relatore, concorda con l'onorevole La Pira, il cui concetto, del resto, aveva già espresso nella sua relazione, nella quale rimandava alla legge di determinare i casi in cui l'esercizio della patria potestà doveva essere lasciato al padre, nonché quelli nei quali, in caso di conflitto tra coniugi, dovesse prevalere la volontà del marito, come capo di famiglia. Perciò, dopo l'affermazione generale concordata dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la sua formulazione continuava affermando che: «la legge regola l'esercizio della patria potestà», appunto per lasciare al padre quel carattere di primus inter pares a cui ha fatto cenno l'onorevole La Pira.

Il Presidente Tupini desidera dai relatori qualche chiarimento in ordine alla proposizione in cui si stabilisce che lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento del compito familiare. Tale espressione gli ricorda analogo articolo del Codice civile del tempo fascista, secondo il quale lo Stato si arrogava il diritto di interferire nell'educazione della prole entro l'ambito della famiglia. Apposito decreto legislativo, da lui stesso elaborato quando era Ministro Guardasigilli, ne sancì l'abolizione. Non vorrebbe quindi che la nuova Costituzione rimettesse in onore certi principî.

[La discussione prosegue analizzando l'osservazione del Presidente Tupini. Per questa parte della discussione si rimanda al commento dell'articolo 30.]

Il Presidente Tupini, a richiesta di alcuni Commissari, mette ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata).

Mette ai voti la prima proposizione dell'articolo così formulata:

«Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole».

La Pira dichiara di votare a favore della formula, ma ripete che il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che egli accoglie, va integrato con l'altro principio che fa del pater familias il primus inter pares, responsabile del gruppo familiare.

Corsanego, Relatore, si associa alla dichiarazione dell'onorevole La Pira.

Iotti Leonilde, Relatrice, si dichiara contraria all'integrazione proposta dall'onorevole La Pira.

(La prima proposizione dell'articolo è approvata all'unanimità).

[La discussione prosegue sul tema dei figli ed è riportata quindi a commento dell'articolo 30. Dopo l'approvazione del primo comma dell'articolo...]

Il Presidente Tupini. [...] Pone in discussione il secondo comma dell'articolo proposto dai relatori, così formulato:

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia».

La Pira propone la seguente formula sostitutiva, nella quale è sempre compreso il concetto del padre di famiglia primus inter pares: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

Indipendentemente dal principio religioso dell'indissolubilità del sacramento, la sua proposta è basata sul fatto che effettivamente gli studi più recenti di cattolici e non cattolici nel campo biologico, fisiologico e sociologico, hanno dimostrato sempre più come il principio dell'indissolubilità sia corrispondente alla struttura e alle finalità che il matrimonio si propone di raggiungere.

A questo motivo di carattere razionale ne aggiunge uno di carattere legislativo, nel senso che sia l'attuale legislazione russa che molte altre Costituzioni moderne, si sono orientate verso l'affermazione del principio della indissolubilità del matrimonio.

Perciò, per ragioni scientifiche, legislative e storiche, ritiene che tale principio debba essere affermato nella Costituzione italiana, se si vuole veramente costruire una società nella quale non valga più il principio individualistico, ma quello della responsabilità sociale. Per quanto sia stato affermato che non si farà cenno al divorzio né nella Costituzione, né nella futura legislazione, è dell'avviso che bisogna dare al legislatore una indicazione che limiti la sua volontà in questo campo.

Come credente, poi, non può tacere il principio religioso, secondo il quale quos Deus conjunxit, homo non separet.

Cevolotto non ritiene che si debba portare in sede costituzionale il problema del divorzio, in quanto più che di un problema sociologico si tratta di un problema politico che non è di attualità in Italia, tanto è vero che, malgrado lo Statuto Albertino non parlasse di indissolubilità del matrimonio, fino ad oggi, salvo una discussione alla Camera dei Deputati che non portò ad alcuna decisione, e un accenno in un discorso della Corona, non è mai stata sollevata in concreto la questione del divorzio. Non intende, quindi, affrontare tale questione, né dal punto di vista giuridico né sociologico, pur facendo rilevare all'onorevole La Pira alcune ipotesi degne di attento esame, come i matrimoni puramente civili, che sono considerati dalla religione dei concubinati, i condannati all'ergastolo, e il caso di coniugi separati che abbiano costituito due distinte famiglie.

Mastrojanni concorda con l'onorevole Cevolotto. Non discute sui criteri che secondo l'onorevole La Pira giustificano l'indissolubilità del matrimonio, ma ritiene che la formula, così come è concepita, non abbia alcun valore pratico, perché la legge non può regolare l'unità della famiglia, ma, tutt'al più, può intervenire per regolarne i rapporti; il Codice civile, anzi, non solo non garantisce l'unità della famiglia, ma interviene per consentire e regolare i casi di separazione dei coniugi. L'unità della famiglia, d'altra parte, la legge non potrebbe ottenerla se non attraverso una coazione fisica, vale a dire costringendo i coniugi alla convivenza e alla coabitazione anche quando esista una manifesta incompatibilità di carattere. In tal modo, però, si verrebbero a creare quelle situazioni incresciose a cui la legge dovrebbe ovviare. Per queste ragioni riterrebbe prudente ed opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Moro è d'avviso contrario a quello dell'onorevole Mastrojanni, al quale fa rilevare che l'ipotesi della separazione dei coniugi, che la legge consente, è un caso limitato che non incide sulla disciplina normale che la legge si deve proporre allo scopo di garantire l'unità della famiglia. Sarebbe forse preferibile parlare piuttosto di «unità di indirizzo nella vita familiare», perché, come ha chiarito l'onorevole La Pira, tale espressione sta a indicare che la legge nel disciplinare la posizione reciproca dei coniugi deve fare in modo che sia permesso di realizzare un'unità di indirizzo nella vita familiare. Quindi le osservazioni dell'onorevole Mastrojanni non toccano la sostanza della questione, in quanto si può discutere se sia il caso di parlare o meno nella Costituzione di indissolubilità del matrimonio, ma non si può affermare che il comma in discussione non abbia alcun significato.

Mastrojanni dichiara che le spiegazioni dell'onorevole Moro né lo hanno persuaso, né hanno distrutto le sue argomentazioni. Ribadisce che la legge potrà regolare i rapporti familiari, ma non potrà garantire l'unità della famiglia, se non giungendo all'assurdo di una coercizione sui coniugi che non è ammissibile.

Moro non crede che per i casi di separazione, che rappresentano una percentuale all'incirca dell'1 per cento, si debba sottrarre alla legge il potere di regolare la vita familiare, allo scopo di garantirne l'unità di indirizzo.

Mastrojanni dissente dall'onorevole Moro, perché l'unità implica un concetto materiale e uno spirituale. Ora, dal punto di vista spirituale, nessuna legge può intervenire per coartare lo spirito; dal punto di vista materiale, considera un assurdo che la legge possa garantire l'unità del matrimonio, perché verrebbe a ledere il sacrosanto principio della libertà dell'individuo.

Moro fa presente che tutte le leggi, in senso generale, tendono a realizzare l'unità delle discipline giuridiche, senza che per questo vi sia alcuna coazione.

La Pira, anche dichiarandosi d'accordo con l'onorevole Mastrojanni che la legge regola i rapporti familiari, pone in evidenza che quando nell'interno di un organismo, come la famiglia, si ha una pluralità di rapporti, è necessaria anche l'unità, la quale presuppone dei rapporti organicamente concepiti.

Togliatti desidererebbe che sulla questione in discussione, che è una delle più gravi, non si verificasse una scissione tra i membri della Sottocommissione. Bisognerebbe, quindi, trovare una formula, la quale desse soddisfazione alle diverse tendenze. Come è stato dimostrato dalla discussione generale, ed è lieto che anche l'onorevole Cevolotto abbia dichiarato la stessa tendenza, non è stata posta sul tappeto la questione del divorzio, che personalmente, in relazione alle esigenze della attuale società italiana, considera innaturale e anzi dannoso.

Ritiene che i colleghi democristiani possano limitarsi a sancire il principio della indissolubilità del matrimonio nel Codice civile, dichiarandosi soddisfatti dell'affermazione che egli fa a nome del suo gruppo, di non ritenere opportuno di sollevare il problema del divorzio. Dichiara perciò di accettare la formulazione che è stata presentata, dove si parla di unità della vita familiare; ed anzi, per venire ancora maggiormente incontro ai desideri dei democristiani, potrebbe anche accedere ad una formula che parlasse di solidità della famiglia, ma prega che non si voglia insistere nell'inserire nella Costituzione il principio della indissolubilità del matrimonio.

Basso è d'accordo con l'onorevole Togliatti, in quanto anche da parte del suo gruppo non si ritiene che esista un problema del divorzio, né si ha intenzione di porlo in sede di Codice civile. È anch'egli dell'avviso che sarebbe deplorevole arrivare ad una votazione che dividesse i membri della Sottocommissione su una questione che in effetti oggi non ha ragione di esser posta. Si rende conto delle preoccupazioni religiose dell'onorevole La Pira, ma in alcuni casi, già ricordati dall'onorevole Cevolotto, come quello dei matrimoni conchiusi secondo il rito civile, tali preoccupazioni non sarebbero sufficienti a giustificare una richiesta categorica dell'indissolubilità del matrimonio, che potrebbe portare ad una scissione della Sottocommissione.

La Pira dichiara che, a suo parere, occorre guardare il problema da due punti di vista. Il primo punto di vista è quello del popolo italiano, che attende su tale argomento una parola precisa che affermi l'indissolubilità del matrimonio. Il secondo punto di vista si basa su due altre ragioni: una riguarda la sua posizione di cristiano, per cui non può fare a meno di insistere nella sua richiesta; l'altra è di natura razionale, perché effettivamente, a prescindere dal fattore religioso, si è persuaso, seguendo gli studi di questi ultimi venti anni, che vi è un'affermazione sempre più decisa nel campo scientifico verso l'indissolubilità del matrimonio considerato come elemento strutturale della famiglia. Invita pertanto la Sottocommissione a superare la questione dei partiti, in modo che la tesi affermata non sia quella della democrazia cristiana, ma di tutto il popolo italiano.

Moro dichiara che, in quanto democristiano, è favorevole alla indissolubilità del matrimonio, ma lo è anche per una ragione giuridica; poiché ritiene che quando due volontà si sono incontrate per creare qualche cosa che vada al di là delle singole persone, vi sia un impegno sociale a che il vincolo rimanga indissolubile.

De Vita si dichiara contrario al comma proposto ed a qualsiasi altra formula di compromesso, ritenendo non opportuno trattare nella Costituzione tale argomento. Riconosce che il principio dell'unione indissolubile e perpetua dell'uomo e della donna è quello più accetto alla popolazione, ma bisogna, a suo avviso, altresì riconoscere che l'indissolubilità dell'unione può derivare soltanto dall'amore vero, naturale e libero.

Il Presidente Tupini propone una breve sospensione per dar modo ai Commissari di trovare una formula conciliativa.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Il Presidente Tupini comunica che malgrado gli sforzi, condotti con un notevole e accentuato proposito di tutte le parti di trovare una formula che potesse soddisfare le diverse esigenze, non si è potuto arrivare ad una intesa.

Propone, pertanto, di rinviare la discussione di questa ultima parte dell'articolo alla prossima seduta che rimane fissata per martedì [...]

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti