[Il 13 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione generale sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia partendo dalla relazione della onorevole Angelina Merlin e dalle relazioni delle correlatrici Federici Maria e Noce Teresa.

Nella relazione della onorevole Angelina Merlin, si propongono tre articoli, dei quali il secondo e il terzo sono così formulati:

Art. ...

Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione del lavoro di ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assicurargli un'esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare.

Art. ...

Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita di ogni bambino.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Merlin Angelina, Relatrice. [...] Osserva, in proposito, che non intende mettere tutte queste istituzioni a carico dello Stato; può anche darsi che attraverso altri enti si possa esercitare questa assistenza.

Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita.

Ritiene che, senza arrivare ad una esplicita dichiarazione del genere nella Costituzione, si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi.

Quanto alle norme giuridiche riguardanti gli illegittimi, provvederà il codice.

Fanfani osserva che nessuno intende porre in una condizione giuridica di inferiorità i figli di ignoti.

Il Presidente Ghidini osserva che tale trattamento di inferiorità esiste nella legge vigente. Dal punto di vista giuridico, i figli illegittimi si distinguono in figli naturali, figli incestuosi e figli adulterini. La diversità di condizione giuridica si ripresenta anche nel diritto successorio.

[...]

Molè. [...] Si deve tenere presente che per una necessità etica la famiglia legittima deve avere sempre la preferenza sulla famiglia naturale. A tal fine deve essere mantenuta la protezione della famiglia legittima, nell'interesse del bambino che nella famiglia trova già una naturale protezione, che non trova in quella irregolare, dove il minore più facilmente può, se non vi è un senso morale che lo guidi nei suoi doveri, abbandonare la retta via. Quindi, da un punto di vista giuridico-morale, il bambino e la donna devono essere trattati con parità di condizione, sia che si trovino in una posizione regolare che irregolare, ma questo non deve incidere sulla unità familiare della famiglia legittima[i], che sempre deve avere la preferenza.

Per quanto ha riferimento alla formulazione, invita gli onorevoli Commissari a non intaccare questo principio, nell'interesse della donna stessa e della prole.


 

[i] Nel testo del resoconto sommario è scritto erroneamente «illegittima»; che sia un errore lo si deduce dal contesto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti