[Il 12 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla famiglia.]

Il Presidente Tupini ricorda alla Sottocommissione che dev'essere affrontata la questione dei figli illegittimi. Su tale argomento la onorevole Iotti ha formulato il seguente articolo:

«Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi».

Poiché tra i relatori non è stato possibile raggiungere un accordo preventivo su tale argomento, chiede all'onorevole Corsanego di esporre il suo pensiero in merito.

Corsanego, Relatore, fa presente che nel suo articolo, relativo alla protezione dello Stato alla maternità e all'infanzia, si diceva:

«La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli illegittimi».

Tale formula, a suo avviso, è la più idonea a risolvere la delicata questione, perché da un lato afferma nella Costituzione il principio che i figli illegittimi hanno diritto ad una protezione, mentre dall'altro rinvia alla legge le modalità di esecuzione.

Cevolotto premette che se tutti sono d'accordo che ai figli illegittimi debba essere fatto un trattamento di parità con quelli legittimi, la questione diventa difficile per i figli adulterini, nei riguardi dei diritti del coniuge e dei figli legittimi. A tale proposito ricorda che mentre il Codice del 1865 non accordava alcuna protezione ai figli adulterini, il nuovo Codice ha cercato di dare ad essi una certa protezione che però, per ovvi motivi, non ha potuto essere eguale a quella dei figli illegittimi. Data la difficoltà di trovare una formula generale che senza entrare nei dettagli consenta al legislatore di tener conto di questa differenza, demanderebbe la soluzione della questione ad un accordo diretto tra i relatori, i quali, dopo approfondito esame, potrebbero trovare una formula praticamente traducibile nel futuro Codice civile, che risolva non soltanto il principio della parità tra figli illegittimi e legittimi, ma consenta anche di accentuare la protezione dei figli adulterini.

Togliatti osserva che l'onorevole Cevolotto ha sollevato un'importante questione, perché parlandosi soltanto di figli illegittimi, si esprime un concetto troppo ristretto. Ritiene anch'egli opportuno limitarsi a sancire nella Costituzione il principio generale — che sarebbe poi conforme agli affermati criteri di valorizzazione della persona umana — che non possono ricadere sui figli le conseguenze dello stato giuridico dei genitori. Sarà compito poi del legislatore tradurre in norme concrete di protezione giuridica e sociale questo principio.

Propone, pertanto, la seguente formula:

«Nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge».

Grassi è del parere che per quanto la proposta della onorevole Iotti possa essere giustificata dal punto di vista della proponente, non sia il caso di parlare nella Costituzione di tale argomento. Infatti, se si volesse elaborare un completo ordinamento giuridico della famiglia si andrebbe oltre la competenza della Costituzione, che invece deve riguardare solo gli istituti fondamentali nelle loro grandi linee. Prega perciò i relatori di considerare se non sia il caso di rinviare completamente al legislatore la soluzione di tale problema, tenendo presente che già il nuovo Codice civile si occupa della protezione dei figli illegittimi.

Il Presidente Tupini mette in discussione la proposta dell'onorevole Grassi di non far cenno nella Costituzione della questione dei figli illegittimi.

Caristia si dichiara d'accordo con l'onorevole Grassi e in proposito fa presente alla Sottocommissione la sua perplessità nei riguardi della Costituzione che si sta elaborando, la quale minaccia di essere troppo appesantita dai numerosi argomenti che vi sono trattati in modo specifico, più che nelle linee generali.

Ritiene quindi che si debba solo affermare il principio generale, ormai maturo nella coscienza dei popoli civili e degli uomini di legge, che i figli illegittimi hanno diritto ad una protezione da parte dello Stato, lasciando poi al legislatore il compito di tradurre in norme concrete tale principio.

Lucifero è d'avviso, invece, che si debba affermare specificatamente nella Costituzione il principio che sui figli non devono ricadere le conseguenze degli errori dei genitori. È quindi contrario alle proposte degli onorevoli Grassi e Caristia e favorevole a quella dell'onorevole Togliatti.

Togliatti dichiara anch'egli di essere contrario alla proposta Grassi.

Grassi si associa alla proposta dell'onorevole Caristia di limitarsi ad affermare nella Costituzione il principio generale della protezione dei figli illegittimi e pertanto rinuncia alla sua proposta di non trattare affatto tale argomento.

Il Presidente Tupini chiede alla onorevole Iotti se si associa alla formula proposta dall'onorevole Togliatti, rinunciando a quella da lei presentata.

Iotti Leonilde, Relatrice, rinuncia alla sua proposta e aderisce a quella presentata dall'onorevole Togliatti.

Il Presidente Tupini, riassunta la discussione, pone in evidenza che potendosi la proposta dell'onorevole Corsanego considerare, come concetto, comprensiva anche di quella dell'onorevole Caristia, cui ha aderito l'onorevole Grassi, resterebbero praticamente da discutere la suddetta proposta e quella dell'onorevole Togliatti.

Cevolotto propone, senza con questo aderire alla formula in discussione, che si sostituiscano alle parole: «figli illegittimi», le altre: «figli naturali».

Corsanego, Relatore, accetta la proposta dell'onorevole Cevolotto.

Lucifero dichiara di essere contrario alla proposta dell'onorevole Corsanego, in quanto ritiene che si debbano fare solo delle affermazioni di principio precise, le quali non diano possibilità al legislatore di dare ad esse diverse interpretazioni. Il principio che si vuole affermare, che cioè i figli non devono sopportare le conseguenze degli errori dei genitori, è, a suo avviso, più chiaramente espresso nell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti.

Merlin Umberto richiama l'attenzione dei colleghi sulla gravità del problema che non è possibile risolvere in breve tempo, in quanto tocca uno degli istituti più sacri. Circa i figli legittimi ed adulterini, non ritiene possibile affermare il criterio della parità, in quanto con ciò si verrebbero a ledere i diritti di terzi innocenti, quali sono i figli legittimi. È del parere, quindi, che sia meglio attenersi a formule generiche, come quella proposta dall'onorevole Corsanego.

Mancini dichiara di votare a favore della proposta Togliatti, perché sarebbe immorale far ricadere le colpe dei genitori sui figli che diventerebbero vittime del più iniquo atto che vi sia, quale è quello di denegata paternità.

Mastrojanni condivide l'opinione di coloro che hanno rilevato la gravità e la complessità del problema, che per questo motivo non può essere trattato in breve tempo. D'altra parte, con il concetto contenuto nell'articolo dell'onorevole Corsanego, indirettamente, si viene ad ammettere la possibilità di un trattamento diverso tra figli legittimi ed illegittimi. Infatti, se non si volesse pervenire a tale risultato, non si escogiterebbe una simile formula per dare protezione ai figli illegittimi. Ritenendo che questa possibilità di differenziazione pregiudichi gli interessi di questi figli e vincoli il pensiero del legislatore, sarebbe anch'egli del parere dell'onorevole Grassi di non parlare nella Costituzione di tale argomento. Il legislatore che avrà il compito di esaminare sotto ogni aspetto il delicato problema dei figli illegittimi, potrà forse escogitare un sistema che dal punto di vista materialistico soddisfi l'interesse dei figli illegittimi equiparandoli, magari solo per quanto riguarda la parte economica, ai figli legittimi.

Qualora invece si ritenesse necessario fare cenno nella Costituzione di tale argomento, completerebbe la proposta dell'onorevole Corsanego nel senso che ai figli naturali lo Stato deve assicurare un trattamento economico eguale a quello dei figli legittimi.

Cevolotto aderisce alla formula dell'onorevole Togliatti che ritiene più comprensiva e con migliori effetti pratici, in quanto parte dal principio che i figli non devono sopportare le conseguenze di colpe non loro. La legge studierà poi il modo di attuare questo principio tenendo conto di tutte le altre esigenze e degli eventuali diritti dei terzi. Dichiara, pertanto, di essere contrario alla formula dell'onorevole Corsanego e di aderire a quella dell'onorevole Togliatti.

Mastrojanni propone la seguente formulazione:

«I diritti di natura patrimoniale per i figli naturali non possono essere difformi da quelli dei figli legittimi».

Premette innanzi tutto che si è reso conto dei pericoli che possono derivare da un eguale trattamento tra i figli naturali e i legittimi, in relazione alla compagine della famiglia che potrebbe essere turbata dall'immissione di elementi estranei ad uno dei coniugi. Per questo ha voluto affermare il principio della parità solo dal punto di vista economico, che non comporta assolutamente la convivenza dei figli naturali nell'ambito della famiglia legittima. Ritiene d'altra parte che i figli naturali, pur vivendo fuori della famiglia legittima, abbiano diritto ad avere un eguale trattamento materiale che, anche se può avere ripercussioni economiche nei riguardi degli altri figli legittimi, trova giustificazione nel fatto che tra gli uni e gli altri, come figli di uno stesso genitore, esiste sempre, sia pure non completo, un vincolo di sangue.

Merlin Umberto dichiara di non essere favorevole alla formula dell'onorevole Mastrojanni, perché gli sembra che una questione così grave sia trattata troppo superficialmente. Infatti quando si vuole assicurare una parità economica ai figli illegittimi, non si pensa alla moglie innocente che si troverebbe poi a dividere il patrimonio tra i suoi figli legittimi ed i figli adulterini che il marito ha procreato con un'altra donna.

Mastrojanni fa osservare che si verrebbe a turbare soltanto il patrimonio e non la famiglia come tale.

Merlin Umberto fa notare inoltre che accettando il principio dell'eguaglianza tra figli naturali e figli legittimi si verrebbe ad ammettere la ricerca della paternità. Ricorda che egli è stato sempre favorevole a tale indagine, purché circondata dalle dovute cautele per evitare l'inconveniente che spesse volte si verifica, per cui si attribuisce la paternità non al padre vero, ma al padre più ricco.

Grassi osserva che la formula dell'onorevole Mastrojanni, stabilendo una differenziazione, in un certo senso verrebbe a vincolare il legislatore, che invece dovrebbe essere libero di scegliere la via che riterrà più opportuna per la tutela dei figli naturali.

Non crede necessario che la Costituzione si occupi di tutte le questioni attinenti al diritto familiare, dovendosi limitare a qualche affermazione di principio di carattere generale.

Per queste ragioni è del parere che sia meglio rinviare tutta la materia alla legge, in modo che non si venga a pregiudicare in nessuna maniera l'opera del futuro legislatore.

Mastrojanni teme che si voglia affrontare una questione così importante come quella in esame, senza una preparazione adeguata.

Nella sua formula ha cercato di limitare il più possibile le gravi conseguenze derivanti dalla applicazione del principio della parità di trattamento tra i figli naturali ed i figli legittimi, sembrandogli che la formula dell'onorevole Togliatti fosse molto più ampia e investisse sia il lato economico che quello morale.

In definitiva, sarebbe anch'egli del parere di non parlare assolutamente nella Costituzione di questo argomento che dovrebbe essere di competenza esclusiva del legislatore.

Moro rileva che la Sottocommissione è combattuta da due esigenze egualmente umane e nobili: da un lato assicurare l'esistenza e la stabilità della famiglia legittima, e dall'altro permettere che coloro i quali, senza loro colpa, sono venuti al mondo, al di fuori del vincolo matrimoniale, non debbano sopportare le conseguenze di una situazione che si è verificata senza loro colpa. Se si volessero conciliare queste due diverse esigenze si dovrebbe introdurre nella Costituzione un complesso di disposizioni precise e combinate, in quanto non sarebbe sufficiente fare un'affermazione generica che potrebbe anche risultare equivoca.

Non ritiene però che alcuno dei Commissari abbia una preparazione adeguata per la trattazione del tema e pertanto pensa che non si debba enunciare altro che un principio generico, salvo stabilire se sia anche da accennare esplicitamente ad un rinvio al futuro legislatore.

Dissente però dall'opinione dell'onorevole Grassi e di altri Commissari di tacere completamente nella Costituzione questo argomento, poiché ciò darebbe l'impressione che o si sia voluto appositamente ignorarlo, oppure che, a causa dei contrasti che sono sorti in seno alla Sottocommissione, non si sia potuto arrivare a formulare un qualsiasi principio.

I termini con cui è formulata la proposta dell'onorevole Corsanego, sono, a suo avviso, tali da non pregiudicare in nessun modo né l'una né l'altra esigenza, perché mentre da un lato si dà un principio ispiratore al futuro legislatore, non si pregiudica dall'altro in nessun modo ogni possibile provvidenza in favore dei figli naturali.

Per queste ragioni dichiara di essere favorevole alla formula dell'onorevole Corsanego.

Lucifero rileva che l'onorevole Mastrojanni, con la sua formula, si preoccupa soltanto di un lato del problema, cioè di quello economico, che per quanto abbia la sua importanza, non è quello che maggiormente deve preoccupare. Il lato più preoccupante è invece quello morale e cioè la posizione di inferiorità dei figli naturali dal punto di vista anagrafico di fronte agli altri che hanno la fortuna di avere un nome legittimo. Si tratta di un problema complesso che può riguardare non soltanto una questione anagrafica, ma anche una questione sociale.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Merlin, che cioè si arrecherebbe un'offesa ai terzi innocenti, afferma che innocenti sono tutti, sia i figli legittimi, come gli adulterini. Circa poi la ricerca della paternità, nega che con la formula dell'onorevole Togliatti si debba arrivare a simile indagine, potendosi configurare, come del resto era stato proposto in alcuni progetti di legge, la possibilità di dare a questi poveri figli una paternità fittizia.

Togliatti concorda con l'onorevole Lucifero nel ritenere che la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni restringa in un certo senso il problema, poiché lo limita in sostanza al diritto successorio ed alla questione alimentare. Se per quanto riguarda l'aspetto alimentare può essere d'accordo, per quanto invece concerne il diritto successorio la questione è molto più delicata, perché si potrebbe andare contro la stessa volontà dei testatori.

Tiene poi a mettere in evidenza che non lo interessa tanto una perfetta parità di trattamento economico tra i figli naturali e quelli legittimi, quanto invece l'approvazione di un principio da mettersi in relazione con quello affermato circa i diritti della persona. Si richiama specificamente al principio per cui nessuno può essere privato del proprio nome. Poiché ora ad una determinata categoria di figli illegittimi non si dà nemmeno il nome, verrebbe ad essere intaccata, in uno dei suoi attributi fondamentali, la pienezza della personalità umana che deve essere riconosciuta a tutti, indipendentemente dalla condizione della nascita. Questo lato della questione ha un valore che, a suo avviso, trascende quello puramente patrimoniale, sul quale non sarebbe alieno dal fare le più ampie concessioni.

All'onorevole Merlin, che ha espresso la sua preoccupazione nei confronti della situazione degli altri Componenti della famiglia, fa rilevare che è giunto il momento di abbandonare la concezione conservatrice che ancora esiste nel campo della famiglia, se si vuole che diventi un organismo rinnovato e moderno. D'altra parte, si dichiara convinto che una parità riconosciuta legislativamente avrebbe la conseguenza di far cessare tante ipocrisie e tanti mezzi subdoli, spesso al margine del Codice, che attualmente hanno luogo per favorire i figli illegittimi a danno dei legittimi.

Conclude affermando che il principio contenuto nella sua proposta deve considerarsi come il complemento indispensabile di una famiglia in cui non è consentito il divorzio, quale temperamento necessario appunto per non creare una categoria di esseri a cui si vengano a negare, sulla base di un diritto familiare arretrato, quelli che sono i diritti fondamentali della persona umana.

Cevolotto osserva che, se è indubitabile un orientamento del diritto vigente verso il progressivo riconoscimento della ricerca della paternità, anche per i figli adulterini, con determinate cautele, sono però da tenersi presenti le conseguenze molto gravi che possono verificarsi nei confronti del vincolo familiare e della famiglia legittima. Tale questione, peraltro, dovrà essere esaminata in sede di Codice civile o di una legge speciale.

Invece il principio espresso nella formula dell'onorevole Togliatti non tocca, a suo giudizio, la questione di tecnica legislativa, perché tende soltanto a dare un indirizzo, lasciando poi alla legislazione speciale di procedere per la strada indicata con la dovuta prudenza e cautela ed anche progressivamente, in relazione alla evoluzione delle idee che dovrà appunto essere favorita dalla legislazione stessa.

Per questo motivo, crede che la formula proposta dall'onorevole Togliatti possa essere adottata senza soverchie preoccupazioni.

Mastrojanni ritiene che né l'onorevole Lucifero né l'onorevole Togliatti abbiano considerato l'eventualità dei figli incestuosi, i quali sono anch'essi figli naturali.

Secondo la formula dell'onorevole Togliatti, si dovrebbe infatti giungere a parificare ai figli legittimi coloro che, per ovvie ragioni, non possono rimanere nell'ambito familiare. Per i figli incestuosi è, poi, da escludersi in modo assoluto la possibilità di dar loro una paternità che potrebbe essere quella del fratello o della sorella, perché ciò ripugnerebbe non soltanto alla società, ma anche a quei disgraziati innocenti che invece di essere favoriti, dovrebbero portare un nome che rappresenterebbe un marchio di infamia per tutta la vita.

Cevolotto osserva che il caso richiamato dall'onorevole Mastrojanni conferma proprio la bontà della formula dell'onorevole Togliatti, perché se si ammettesse di dare ai figli incestuosi la paternità o la maternità naturale come legittima, si verrebbero proprio a far ricadere su di essi le colpe dei genitori. Invece la formula dell'onorevole Togliatti lascerebbe la possibilità di poter trovare una soluzione soddisfacente anche per questi casi particolari.

Lucifero si dichiara d'accordo con la formula dell'onorevole Togliatti, integrata dalle osservazioni dell'onorevole Cevolotto. All'onorevole Mastrojanni fa rilevare che non devesi mai parlare di indegnità dei figli, ma di coloro che li hanno concepiti e che, d'altra parte, non è escluso che in determinati casi, come ha precedentemente affermato, non si possa attribuire ai figli incestuosi o adulterini una paternità fittizia, in modo che non risulti dagli atti dello Stato civile la loro origine.

Ripete, pertanto, di essere favorevole all'articolo proposto dall'onorevole Togliatti, che non impone determinate modalità, ma rimette al legislatore di escogitare, caso per caso i modi di protezione.

Il Presidente Tupini osserva che una formulazione lata e generale come quella dell'onorevole Togliatti presenta — o può presentare nell'applicazione che ne dovesse fare il legislatore, una serie di problemi di grave e difficile soluzione, che del resto sono emersi dalla stessa discussione.

Per questa ragione, dichiara di aderire alla formula dell'onorevole Corsanego, alla quale è stata apportata una lieve modifica, che del resto era nelle sue intenzioni di proporre, essendosi sostituita alla espressione: «figli naturali» l'altra: «nati fuori del matrimonio».

La formula definitiva verrebbe quindi ad essere la seguente:

«La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio».

Domanda all'onorevole Mastrojanni se insiste sulla sua proposta.

Mastrojanni dichiara di insistere sulla sua proposta e chiede che sia messa in votazione.

Mancini dichiara che voterà contro la proposta Mastrojanni, perché i diritti dei figli naturali non sono soltanto di natura economica, ma soprattutto di natura morale e sociale. Aderendo a tale proposta, si verrebbe a creare una sperequazione fra i figli naturali e quelli legittimi, mentre la famiglia è un organismo etico che deve soprattutto avere una superiore esigenza: quella di saper correggere in tutti i modi gli errori dei suoi componenti. La personalità umana non si può annullare e lo stato giuridico non si può sopprimere. Se la morale deve informare il diritto, non si può rimanere indifferenti alla sorte di tanti innocenti.

Il principio affermato dall'onorevole Togliatti è invece un principio, o meglio una norma morale, degna di essere inserita in una costituzione moderna.

Mastrojanni osserva che nella dichiarazione di voto dell'onorevole Mancini il suo pensiero è stato alquanto travisato.

Pone in evidenza, infatti, che è stato lungi dalle sue intenzioni escludere qualsiasi protezione di ordine morale nei confronti dei figli naturali. Assicurare ai nati fuori del matrimonio un identico trattamento economico nei confronti dei figli legittimi, non impedisce un'adeguata protezione anche dal punto di vista etico e morale. La sua principale preoccupazione è stata quella di non turbare l'ordirle della famiglia e la sensibilità dei coniugi, ammettendo una eventuale convivenza tra figli dello stesso letto e figli adulterini o incestuosi.

Il Presidente Tupini dichiara chiusa la discussione generale e mette ai voti la proposta dell'onorevole Togliatti così formulata:

«Nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge».

(La proposta è respinta con 7 voti contrari e 5 favorevoli).

Mette ai voti la proposta dell'onorevole Mastrojanni così formulata:

«I diritti di natura patrimoniale per i figli naturali non possono essere difformi da quelli dei figli legittimi».

(È respinta con 11 voti contrari e 1 favorevole).

Pone infine ai voti la proposta ultima dell'onorevole Corsanego:

«La legge detta le norme per la efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio».

Moro dichiara di approvare la formula proposta dall'onorevole Corsanego, non perché l'idea sostenuta dall'onorevole Togliatti sia da respingere completamente, ma perché ritiene che si debba dare ai figli illegittimi una protezione adeguata di ordine spirituale ed economico, senza infrangere l'ordinamento familiare, che è essenziale perché la famiglia possa assolvere la sua funzione sociale.

Lucifero dichiara di astenersi dalla votazione. Non voterà contro, unicamente perché preferisce che nella Costituzione vi sia questa formula, piuttosto che non ve ne sia nessuna, riservandosi però di risollevare la questione in sede più ampia.

Mastrojanni dichiara che voterà in favore della formula dell'onorevole Corsanego.

Togliatti dichiara che si asterrà dal voto, riproponendosi di risollevare la questione in sede di Commissione plenaria, anche in considerazione del fatto che mancano tre Commissari il cui voto egli ha motivo di ritenere sarebbe stato favorevole alla sua tesi.

Mancini dichiara di astenersi dalla votazione, riservandosi anch'egli di risollevare la questione in altra sede.

(La proposta Corsanego è approvata con 7 voti favorevoli e 5 astenuti).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti