[Il 15 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla famiglia.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 29 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Ruini avverte che la materia da esaminare è quella relativa alla famiglia, sulla quale si è manifestato in seno al Comitato di redazione un dissenso sostanziale, che già, peraltro, si era determinato in seno alla prima Sottocommissione.

Gli articoli che disciplinano la famiglia nel testo predisposto dal Comitato di redazione sono tre: uno riguarda più propriamente la famiglia stessa; il secondo riguarda il matrimonio, il terzo la prole.

[...]

Segue l'articolo terzo:

«È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro provata incapacità morale o economica la Repubblica cura siano adempiuti tali compiti.

La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio.

La Repubblica provvede ad un'adeguata protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organismi necessari a tale scopo».

In seno al Comitato di redazione è stato da alcuni proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

«Nessuna norma di legge può far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare che non sia conforme alla legge».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti