[Il 23 aprile 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] Così, dunque, io voglio ben guardarmi dal fare dei lunghi discorsi; ma credo di non dovermi astenere dallo svolgere taluni rilievi e talune osservazioni, che mirano per l'appunto a dimostrare come vi siano argomenti, che la Costituzione avrebbe fatto meglio a lasciar fuori e sui quali si sarebbe potuto risparmiare una lunga discussione in questa sede.

Per esempio, nell'articolo 26 si dice: «Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge»; ma c'è proprio bisogno di dirlo? Non c'è già la dichiarazione generale del rispetto della personalità umana? Per la stessa ragione per cui la persona umana è sacra ed inviolabile — e questo che si diceva del Re, lo si deve dire di ognuno — è da ritenersi, anche senza bisogno di alcuna esplicita dichiarazione, che nessuno possa arbitrariamente essere assoggettato ad un trattamento sia pur sanitario, e che siano da vietarsi quelle pratiche sanitarie che ledano la dignità umana.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti