Evoluzione dell'Articolo

Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'istruzione è un bene sociale.

È dovere dello Stato organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.

L'insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.

Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini.

All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:

Art. 6.

Diritto all'istruzione.

«L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L'insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

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Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.

Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».

 

«La scuola è aperta al popolo. Ogni cittadino ha diritto a tutti i gradi di istruzione, senza altra condizione che quella dell'attitudine e del profitto.

La legge detta le norme le quali, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, garantiscono ai più capaci e meritevoli l'esercizio di tale diritto.

L'insegnamento primario e post-elementare, da impartire in otto anni, è obbligatorio e gratuito, almeno fino al quattordicesimo anno di età».

 

«Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 28.

La scuola è aperta al popolo.

L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

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Il 30 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La scuola è aperta a tutti.

«L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

«I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

«La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

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A cura di Fabrizio Calzaretti