[18 settembre 1946, terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.]

Il Presidente Ghidini pone ai voti il seguente comma, presentato dall'onorevole Fanfani, da aggiungere all'articolo riguardante i diritti al lavoro:

«Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

(È approvato).

Rileva che, pertanto, l'articolo riguardante i diritti al lavoro rimane così formulato:

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.

Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti