[Il 18 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Ghidini pone ai voti il seguente comma, presentato dall'onorevole Fanfani, da aggiungere all'articolo riguardante i diritti al lavoro:

«Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

(È approvato).

Rileva che, pertanto, l'articolo riguardante i diritti al lavoro rimane così formulato:

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.

Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

[...]

Presidente Ghidini. [...] Infine, l'onorevole Fanfani, riunendo le proposte delle onorevoli Noce e Federici con quelle fatte dalla onorevole Merlin nella sua relazione, ha proposto il seguente articolo: «La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

[...]

Chiarisce poi che la frase dell'articolo proposto dall'onorevole Fanfani: «le condizioni di lavoro devono consentire il pieno adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità» va riferita ai bisogni della lavoratrice, specialmente nel delicato periodo che precede e segue il parto.

[...]

Il Presidente Ghidini porrà in votazione i due articoli che riassumono le due tendenze in discussione, uno suo e della onorevole Noce e quello delle onorevoli Federici e Merlin.

Dà quindi lettura dell'articolo nella seguente forma proposta da lui e dalla onorevole Noce:

«La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia; predispone le istituzioni e i mezzi valevoli ad assicurare ad ogni madre e ad ogni bambino, indipendentemente dal loro stato civile, condizioni umane di trattamento economico e sanitario. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, create o integrate dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Legge quindi l'articolo presentato dalle onorevoli Merlin e Federici, così concepito:

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

[...]

Il Presidente Ghidini pone ai voti l'articolo da lui proposto in accordo con la onorevole Noce.

(Non è approvato).

Pone ai voti l'articolo proposto dalle onorevoli Merlin e Federici.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti