Evoluzione dell'Articolo

L'11 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito»,

Tale testo fa parte del seguente articolo approvato nella sua forma completa il 15 ottobre 1946:

«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito.

È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.

La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene:

a) alla procedura di proclamazione;

b) all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;

c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.

Il diritto al riposo è garantito».

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Il 15 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«L'organizzazione sindacale è libera».

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Il 17 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva, nella seduta antimeridiana, il seguente articolo:

«Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, è riconosciuta la personalità giuridica. Tale riconoscimento sarà esteso alle associazioni dei datori di lavoro.

La legge, che ne fisserà le condizioni, dovrà garantirne l'indipendenza, l'autonomia e la libertà».

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Il 17 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva, nella seduta pomeridiana, i seguenti articoli, il primo dei quali sostitutivo dell'articolo approvato nella seduta antimeridiana:

Art. ...

Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori stessi, è riconosciuta la personalità giuridica.

La legge fisserà le condizioni del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

Art. ...

L'organizzazione sindacale è libera.

Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali e centrali.

Le rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati.

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Il 22 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo sostitutivo dei due articoli approvati il 17 ottobre 1946 nella seduta pomeridiana:

«L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e tutela dei loro diritti ed interessi economici, professionali e morali, è riconosciuta la personalità giuridica. La personalità giuridica è ugualmente riconosciuta ai sindacati dei datori di lavoro.

Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro locali e centrali.

Le rappresentanze sindacali unitarie, costituite dai sindacati registrati in proporzione dei loro iscritti, stipulano contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria verso tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo conferma il testo approvato nella seduta del 22 ottobre 1946:

Art. 17.

Sindacati.

«L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei loro diritti ed interessi economici, professionali e morali è riconosciuta la personalità giuridica. La personalità giuridica è ugualmente riconosciuta ai sindacati dei datori di lavoro.

Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro locali e centrali.

Le rappresentanze sindacali unitarie, costituite dai sindacati registrati in proporzione dei loro iscritti, stipulano contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria verso tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 35.

L'organizzazione sindacale è libera.

Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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Il 10 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«L'organizzazione sindacale è libera.

«Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso gli uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

«È condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento a carattere democratico.

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti si riferiscono».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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A cura di Fabrizio Calzaretti