Evoluzione dell'Articolo

Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici, allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del paese.

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 47.

Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

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Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

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A cura di Fabrizio Calzaretti