Evoluzione dell'Articolo
Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessità.
Il Parlamento provvede a norma del proprio Regolamento».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 46.
Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d'ordine generale.
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Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d'ordine generale».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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A cura di Fabrizio Calzaretti