Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il potere legislativo è collettivamente esercitato dalle due Camere».

Approva inoltre il seguente articolo:

«I disegni e le proposte di legge approvati da una Camera saranno trasmessi all'altra, la quale dovrà pronunziarsi entro 3 mesi dal ricevimento.

Tale termine potrà essere variato su accordo tra le due Camere».

***

Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 67.

La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere.

Art. 70.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra, che deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno che li ha ricevuti. Il termine può essere variato per accordo delle Camere.

Quando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica può chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno. Se non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facoltà di indire il referendum popolare sul disegno non approvato.

***

Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti