[Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 87 per il testo completo della discussione.]

Benvenuti. [...] L'esame delle funzioni del Presidente della Repubblica va fatto sotto un duplice profilo, in relazione ai due compiti essenziali che a lui incombono. Si tratta di due compiti fondamentali: 1) sbarrare la strada a qualsiasi provvedimento incostituzionale (leggi, decreti o regolamenti) che gli venga sottoposto da parte del Governo in carica; 2) ristabilire la concordanza fra la volontà popolare (quale si esprime nella regina delle assemblee, l'Assemblea delle assemblee, ossia i comizi elettorali) e l'Assemblea parlamentare nei suoi due rami.

Rispetto al primo compito sorge il problema della sanzione.

Ecco perché avrei desiderato vedere risolto prima questo problema.

Problema della sanzione. Io dico francamente (e se i colleghi giuristi e più esperti di me mi illumineranno ne sarò lieto) che non ho ancora compreso se nel nostro nuovo ordinamento costituzionale il Capo dello Stato debba o non debba promulgare dei provvedimenti che siano contrari alla Costituzione; ossia se egli sia un semplice organo di promulgazione di una volontà legislativa cui rimane estraneo, oppure se possa esercitare un sindacato ed eventualmente trovare un rimedio per la incostituzionalità degli atti che gli sono sottoposti. Io temo che nel sistema così come è elaborato nel nostro progetto costituzionale, il Capo dello Stato debba semplicemente promulgare e non possa esercitare alcun esame di costituzionalità.

Ove così stessero le cose, noi ci troveremmo nella singolare situazione di dover riconoscere, a posteriori, che la monarchia durante il ventennio avrebbe agito costituzionalmente. Firmando tutto quanto il Governo fascista le sottoponeva, la monarchia altro non avrebbe fatto se non anticipare il sistema costituzionale elaborato dagli autori del nostro progetto.

Quando i fautori della monarchia (nelle varie pubblicazioni in cui ne viene svolta la difesa) sostengono che dopo il 3 gennaio il Re non poteva rifiutarsi di firmare tutta la legislazione liberticida, sostanzialmente adombrano la tesi giuridica del nostro progetto; ciò qualora (come pare) esso escluda che il Capo dello Stato possa e debba sindacare, sotto il profilo della costituzionalità, il contenuto della volontà legislativa, quale gli viene sottoposta nei decreti e progetti di legge. Ecco quindi l'origine del mio emendamento. Prescindiamo dal problema della sanzione o della promulgazione. Io penso che, sia che il Presidente promulghi (e in questo caso dopo la formalità della promulgazione), sia che il Presidente sanzioni (e in questo caso all'atto in cui rifiuta di sanzionare), deve esser riconosciuta al Capo dello Stato l'azione per promuovere immediata dichiarazione di incostituzionalità dei provvedimenti stessi da lui promulgati, ovvero non sanzionati. Naturalmente per una simile azione, per un simile atto del Capo dello Stato, questi non ottiene e non otterrà mai la controfirma del primo Ministro che propone l'atto incostituzionale. Quindi tanto vale dichiarare apertamente che noi non riconosciamo il Capo dello Stato come supremo tutore della Costituzione.

[...]

Presidente Terracini. Gli onorevoli Caronia e Aldisio hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 83:

«Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:

«Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il referendum.

«Può inviare messaggi ai due rami del Parlamento all'apertura e durante le sessioni».

L'onorevole Caronia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Caronia. L'emendamento non ha bisogno di lunga illustrazione. La prima parte dove si propone che il Capo della Repubblica «Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame e per richiederne il referendum», è nella logica delle cose. Se si è dato il diritto di poter rinviare la legge al referendum su proposta di 500.000 elettori e di sette Consigli regionali, a maggior ragione questo diritto deve esser dato al supremo moderatore, quale è il Capo dello Stato. Nell'emendamento è detto: «Con provvedimento motivato». Ciò naturalmente perché l'azione del Capo dello Stato che rinvia la legge non sia un atto arbitrario, ma giustificato da validi motivi.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. [...] Segue poi l'emendamento presentato dagli onorevoli Caronia ed Aldisio:

«Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:

«Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il referendum.

«Può inviare messaggi ai due rami del Parlamento all'apertura e durante le sessioni».

La prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Caronia e dall'onorevole Aldisio trova in parte consenziente la Commissione, nel senso che la Commissione ritiene che sia opportuno attribuire al Presidente la facoltà di rinviare alle Camere un progetto approvato dalle Camere stesse. Si intende che se, successivamente al rinvio da parte del Presidente, le Camere insistono ed approvano a maggioranza assoluta il progetto stesso, evidentemente in tal caso il Presidente sarà obbligato a promulgare ugualmente la legge.

In questo senso la Commissione è favorevole all'accoglimento parziale dell'emendamento presentato dall'onorevole Caronia, adottando questa formula: «Il Presidente può rinviare alle Camere una legge già approvata per un riesame», con la precisazione che ho già indicato.

[...]

Caronia. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Caronia. A questo comma sarebbe logico far seguire la seconda parte del mio emendamento.

Tosato. La Commissione ha dichiarato che accetta parzialmente l'emendamento Caronia, in questa formula:

«Può rinviare alle Camere una legge da esse già deliberata per nuovo esame».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se l'Assemblea vota l'emendamento Caronia, accolto dalla Commissione, fermo restando che non si parla di sanzione, occorrerà evidentemente coordinarlo poi con l'articolo 71, che parla appunto della promulgazione delle leggi e stabilisce il termine in cui devono essere promulgate; e allora dovremo inserire questo potere del Capo dello Stato di un rinvio per riesame. Quindi, per ora votiamo il principio generale. C'è già una proposta dell'onorevole Bozzi all'articolo 71 che voteremo subito dopo. Intanto vogliamo affermare il concetto che questo potere di rinvio, che c'è anche in Francia, è un semplice messaggio perché sia riesaminato il progetto.

Presidente Terracini. L'onorevole Bozzi mi aveva fatto pervenire una proposta di emendamento all'articolo 71 della quale non avevo dato lettura perché eravamo in sede di articolo 83; ma poiché la materia è connessa al contenuto di questo emendamento, ne do ora lettura. L'Assemblea vedrà se non sia opportuno, tenendo conto delle dichiarazioni della Commissione, rinviare anche la votazione di merito a quando esamineremo l'articolo 71, cioè a fra poco, perché, ormai siamo giunti alla fine del Titolo.

L'onorevole Bozzi ha proposto la seguente formula:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri».

Non si tratta adesso di porre in discussione e di votare questo emendamento dell'onorevole Bozzi all'articolo 71: io ne ho dato lettura per sentire sia dall'onorevole Caronia, come dalla Commissione se, ferme restando le assicurazioni dell'onorevole Tosato, non ritengano opportuno rinviare la votazione di merito all'esame dell'articolo 71.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Rinviamo.

Caronia. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Caronia. Avevo proposto un emendamento all'articolo 71 più semplice di quello dell'onorevole Bozzi. L'emendamento suonava così:

«Salvo il caso che questi non ne abbia deciso il rinvio alle Camere».

Adottando questa dizione si potrebbe oggi votare il mio emendamento, senza pregiudicare la sostanza di quello che sarà l'articolo 71.

Presidente Terracini. Poiché le cose dette restano e la Commissione ha dichiarato che in linea di principio accede alla sua proposta, forse è opportuno esaminare il suo emendamento in sede di articolo 71.

Caronia. Non insisto.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti