[Il 23 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 73 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. A questo articolo, l'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma con i seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri».

Ha facoltà di svolgerlo.

Bozzi. Onorevoli colleghi, in una delle passate sedute io sostenni la necessità che il Presidente della Repubblica non fosse tenuto estraneo dal processo formativo della legge e credetti di dover sostenere che al Presidente della Repubblica dovesse essere attribuita la potestà di sanzione, cioè una forma di partecipazione diretta al processo di creazione di quell'atto complesso che è la legge. Questa proposta non è stata approvata.

Si può ripiegare su un'altra posizione.

Io ritengo indispensabile, anche per le ragioni dette magistralmente dall'onorevole Orlando, che debba essere attribuito al Capo dello Stato il potere che risulta dall'emendamento aggiuntivo da me proposto. È questo un potere di veto direi, un potere in qualche modo sospensivo; ma non è un veto nel senso rigoroso della parola, perché il Capo dello Stato non impedisce già che la legge abbia definitivamente vigore, ma esprime un suo apprezzamento attraverso un messaggio motivato e richiama, su queste sue ragioni, l'attenzione delle due Camere perché rimeditino sul problema. È un invito a riflettere ancora, che credo non si possa negare.

Il sistema proposto è questo: il Capo dello Stato promulga le leggi, entro un certo termine (si dice 30 giorni, ma il termine potrebbe essere anche ridotto); entro questo termine può rimettere la legge votata dalle Camere alle Camere stesse perché rimeditino. In quali casi ciò può avvenire? Può avvenire per ragioni di legittimità, per non perfetta formazione della legge, e può avvenire anche per ragioni di merito. Noi abbiamo votato che il Presidente della Repubblica deve essere supremo garante e custode della Costituzione. Ora, può anche darsi che una legge votata dal Parlamento, non interpreti esattamente, sia in contrasto con una norma della Costituzione. E noi vogliamo negare a colui che abbiamo definito il garante e custode della Costituzione, di dire al Parlamento: «Badate, che questa legge, secondo il mio punto di vista, non è in armonia, ma è in contrasto aperto con la norma costituzionale?»

Ma c'è anche un'altra ipotesi che possiamo raffigurarci. Noi non l'abbiamo ancora votato, ma mi sembra che sia nell'ordine di idee della maggioranza di dare al Capo dello Stato la possibilità di sciogliere o una o tutte e due le Camere. Che significa questo? Significa che il Capo dello Stato, al vertice di tutti i poteri, deve avere la sensibilità di sentire il Paese e di avvertire quando il Paese è per avventura in contrasto con la sua rappresentanza parlamentare. Ora, un fatto di questo genere si può verificare anche nei confronti di una legge. Può darsi che una legge, pur votata dal Parlamento, in un determinato momento non sia l'espressione genuina della corrente popolare, e pertanto non trovi il consenso popolare. Si determina allora nel Paese un attrito. Ebbene, il Capo dello Stato che dev'essere un po' il termometro di questa situazione, può richiamare l'attenzione delle Camere perché rimeditino sulla legge votata.

Io credo che quest'invito a riflettere ancora non possa essere negato, se non vogliamo esautorare completamente il Capo dello Stato.

Detto questo, che è la ratio della disposizione da me proposta, io credo che i termini di essa non possono essere discussi. In essa si dice che nel termine nel quale il Capo dello Stato deve fare la promulgazione, egli può, con messaggio motivato, cioè dando la giustificazione del suo punto di vista, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Che cosa faranno le Camere? Se le Camere riconfermano la precedente deliberazione, il Capo dello Stato è obbligato a promulgare la legge.

Un principio di questo genere credo sia stato già approvato con l'emendamento dell'onorevole Caronia, ma io trovo che questo emendamento va integrato in tutti i suoi aspetti, e va messo in relazione con la promulgazione cui si collega. Io invito la Camera a riflettere su questa mia proposta, che è di fondamentale importanza, perché altrimenti noi escludiamo completamente il Capo dello Stato dal potere legislativo.

Il Capo dello Stato diventa colui che promulga, colui che attesta se le Camere hanno regolarmente votato, e dà esecutorietà a questa legge: atto importante, ma sempre sul piano esecutivo, senza nessuna possibilità di intervento nella determinazione se l'atto fondamentale, che è la legge, debba o no entrare in vigore subito o abbia bisogno di un ulteriore, più approfondito esame. Io invito l'Assemblea ad approvare questo conferimento di potere al Capo dello Stato, potere che egli eserciterà naturalmente, sempre sotto la responsabilità governativa.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. Io ho già avuto occasione di manifestare ieri l'opinione della Commissione relativamente ad un emendamento analogo presentato dall'onorevole Caronia. La Commissione ritiene opportuno, anzi necessario, ammettere una qualche partecipazione del Capo dello Stato, sia pure nella forma più attenuata, all'esercizio del potere legislativo. L'emendamento presentato testé dall'onorevole Bozzi riprende e integra nei suoi complementi necessari, la proposta dell'onorevole Caronia. Pertanto la Commissione è favorevole all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Bozzi.

Costantini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Costantini. Io non so se si voglia, attraverso l'emendamento Bozzi, dare valore, come in una certa parte dello svolgimento che egli ha fatto sembrerebbe, alle funzioni del Presidente della Repubblica. Se è questo, se non si tratta cioè che di una questione di prestigio, possiamo anche aderire; ma, se all'infuori della questione di prestigio, si volesse ammettere questo diritto di veto per proporre un riesame della materia legislativa già deciso dalle Camere, allora permettetemi di sollevare dei dubbi. E i dubbi sorgono spontanei in tutti coloro che fermino la propria attenzione sul modo con cui le leggi vengono discusse ed elaborate in regime bicamerale, cioè attraverso il doppio esame della Camera dei deputati e del Senato.

Onorevoli colleghi, i progetti vengono presentati: sono 550 deputati che discutono, esaminano, deliberano un determinato provvedimento legislativo. Il provvedimento passerà quindi al Senato, composto di circa 300 senatori, il quale procederà ad un riesame della materia e ad una nuova e separata decisione. Che dopo una così lunga procedura si senta il bisogno, su invito del Capo dello Stato, di far ripetere questo esame da parte dei due organi legislativi, mi sembra un assurdo. Ed allora, io dico: se vogliamo per questa strada dare valore alle funzioni del Capo dello Stato, ognuno può pensarla come crede, e qualcuno potrà dire sì e qualche altro no. Ma se vogliamo effettivamente e seriamente discutere sulla reale opportunità di fare riesaminare le leggi dopo tutte queste deliberazioni, cui ho fatto semplicemente cenno, allora mi permetto di esprimere una opinione in netto dissenso con quella dell'onorevole Bozzi e con quella del rappresentante della Commissione dei settantacinque che vi ha aderito.

Benvenuti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Benvenuti. Onorevole Presidente, vorrei chiedere soltanto una spiegazione all'onorevole Bozzi: se l'atto presidenziale, col quale la legge viene rinviata a nuovo esame debba o non debba essere munito della controfirma del Primo Ministro.

Perassi. Necessariamente tutti gli atti del Presidente della Repubblica debbono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio.

Benvenuti. Allora, mi consenta l'onorevole Bozzi di fargli osservare che la sua esposizione non è stata esatta. Egli ha affermato erroneamente che il suo emendamento rimedierebbe al caso di una legge presentata al Presidente e che non trovasse il consenso popolare. Problema fondamentale e da tutti sentito, ma l'emendamento Bozzi non vi rimedia — esso rimedia ad un conflitto tra il Governo e le Camere, tra il Governo e la legge, ma non rimedia all'altro conflitto tra la legge e il corpo elettorale. Quest'ultimo conflitto resta insoluto: in quanto la richiesta di rinvio alle Camere non potrebbe evidentemente venir controfirmata proprio da quel Governo che propone al Presidente la promulgazione della legge. Viene così risolto un solo aspetto del conflitto.

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Io sono d'accordo con l'onorevole Bozzi, per due ragioni. La prima è che, se si è disposti a concedere al Capo dello Stato il potere maggiore, quello dello scioglimento delle Camere, a maggior ragione gli si deve concedere la possibilità di rinviare una legge per un riesame.

Questo riesame potrebbe essere giustificato in molti casi; ad esempio, quando la legge sia stata approvata con una piccola maggioranza, sicché venga il dubbio che la legge non sarebbe passata se il numero dei deputati o senatori presenti fosse stato maggiore.

Che male c'è, in un caso simile, che il Capo dello Stato rinvii la legge alle Camere dicendo: riesaminatela? Mi pare che non vi possa essere nessuna ragione in contrario.

Priolo. Con quale criterio si dovrà riesaminare?

Nobile. Si potrà riesaminare sulla base del messaggio motivato.

Si deve, poi, anche considerare che una tale procedura potrebbe talvolta servire ad evitare lo scioglimento delle Camere.

Per queste ragioni, sono favorevole all'emendamento Bozzi.

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento presentato dagli onorevoli Caronia e Aldisio:

«Al primo comma, aggiungere le parole seguenti: salvo il caso che questi non ne abbia deciso il rinvio alle Camere per un nuovo esame o per il referendum».

Non essendo l'onorevole Caronia e l'onorevole Aldisio presenti, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

[...]

Orlando Vittorio Emanuele. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Orlando Vittorio Emanuele. Avevo chiesto di parlare sul punto relativo al messaggio presidenziale sospensivo della legge. Posso parlarne ora?

Presidente Terracini. Sì, nell'emendamento Bozzi si parla appunto del messaggio.

Orlando Vittorio Emanuele. Prendo argomento da questo punto su cui ora l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, per mettere in rilievo la gravità delle deliberazioni che si stanno per prendere. Qui si tratta di sapere se il Presidente, il Capo dello Stato, in questo momento solenne della vita della Nazione, quale è la proclamazione del diritto, debba essere del tutto estromesso. Come dissi oggi stesso, io penso che sia una curiosa maniera di affermare devozione verso la Repubblica quella di volere il Capo dello Stato di questa Repubblica quanto meno autorevole sia possibile.

Badate, voi aprite la via ad una quantità di conflitti pericolosissimi, perché non è possibile che un Capo dello Stato, a meno che non sia un fannullone, un fainéant, possa adattarsi ad essere e restare estraneo al compimento dell'atto, in cui la volontà dello Stato si manifesta nella forma più solenne. L'onorevole Ruini mi ha detto che la sanzione non fu mai applicata, e che si tratta di un elemento affatto decorativo.

Si può intanto rispondere che qualche volta anche gli elementi decorativi hanno la loro importanza e la storia insegna come all'autorità si addica un carattere augusto. Ma, anche dal lato sostanziale, sa il collega Ruini la ragione per cui la sanzione era caduta in disuso? Non perché il Capo dello Stato si estraniasse da questo potere, ma perché sussisteva un istituto che qui vedo abolito, se non m'inganno, perché io non mi raccapezzo più in queste disposizioni che sono state sospese, riprese, accantonate, emendate... Comunque, non m'inganno nel ritenere che non ci sia più traccia di sessioni, come periodi del lavoro parlamentare e legislativo. Or si capisce come gli uomini politici nella vita normale dello Stato, prima subalpino e poi parlamentare, non fossero mai ricorsi al rifiuto della sanzione, perché attraverso la proroga della sessione raggiungevano il medesimo fine, con mezzi assai più semplici. Il rifiuto della sanzione infatti poneva un contrasto aspro, aperto, violento fra Capo dello Stato e Parlamento, il che era prudente evitare, in tanto più in quanto non era necessario. Bastava ricorrere appunto alla proroga della sessione, ed allora, secondo la disposizione dello Statuto, una delle conseguenze era che tutti i disegni di legge cadevano...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiudevano la sessione, non la prorogavano.

Orlando Vittorio Emanuele. Appunto, ma la espressione proroga è della Costituzione inglese. Vi sto dicendo che non si ricorreva alla sanzione, perché c'era il mezzo più semplice di chiudere le sessioni. Ma voi togliete al Capo dello Stato la facoltà della proroga delle sessioni, e gli togliete pure la sanzione.

Si può bene supporre che una data legge apparisca al Capo dello Stato come rovinosa di interessi vitali dello Stato. Sapete che mezzo gli resterà? Guardate in quali fossi (stavo per dire abissi, ma è meglio non drammatizzar troppo ed uso la parola «fossi») insabbiamo questo nostro disordinato ordinamento: un Capo dello Stato lo chiamate responsabile — questo poi è un altro punto — e lo inviate all'Alta Corte per alto tradimento, e sta bene, ma anche per violazione della Costituzione.

La violazione della Costituzione è una espressione molto elastica. Si potrà sempre affermare che con una data legge la Costituzione fu violata. Chissà quante volte lo si dirà.

L'interpretazione di un testo può sempre dar luogo a dubbi! Ora, voi dichiarate niente meno che il Capo dello Stato può essere tradotto in Alta Corte per violazione della Costituzione e poi gli affidate la promulgazione di una legge che può essere la violazione della Costituzione. Egli verrebbe così ad essere per lo meno lo strumento di un eventuale delitto gravissimo. È allora umanamente spiegabile che egli ricorra ad ogni mezzo per impedirlo. Prima bastava una semplice chiusura di sessione, ora dovrà servirsi dello scioglimento della Camera: rimedio incomparabilmente più grave e più pericoloso.

Io voterò l'emendamento dell'onorevole Bozzi, che considero come un male minore. Ma badate bene, onorevole Ruini! Quando voi dicevate: «i piloni!». Che Repubblica facciamo noi? A meno che non si voglia fare come l'abate Sieyès.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No!

Orlando Vittorio Emanuele. Ripugna a voi stesso passare alcune notti a scrivere delle Costituzioni su svariati modelli e poi metterle in pubblico come vestiti confezionati dalla «Rinascente». Le Costituzioni si creano con il costume, con la lenta evoluzione, con successivi adattamenti a bisogni nuovi, non per atti di una volontà, capace, libera. Non c'è bisogno di ricorrere ai cinesi antichissimi ricordati dall'onorevole Codacci Pisanelli. Tutta la storia delle Costituzioni dimostra che sono i popoli nella loro storicità che le formano e il costume che le consacra.

Quante forme di repubbliche abbiamo? Due: la parlamentare e la presidenziale. Non si deve pretendere di creare una terza specie, che non si sa bene che sia. In questo momento io non faccio una digressione. Io voterò l'emendamento Bozzi, ma questo emendamento suppone la Repubblica presidenziale.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No!

Perassi. In Francia c'è.

Orlando Vittorio Emanuele. L'istituto è proprio della Repubblica presidenziale; nella forma parlamentare il Capo dello Stato è sempre presente nelle persone dei Ministri. Allora noi facciamo una repubblica presidenziale? No, perché i Ministri rispondono al Parlamento e non al Presidente. Dunque, sarebbe una repubblica parlamentare? Ma se è una repubblica parlamentare, come si collega il voto del mio amico Bozzi con questo Consiglio di Ministri, con questo Presidente di Consiglio, che ha visto nascere e crescere quella legge di cui poi il Capo dello Stato potrà dire: «Non mi piace»? Vedete che conflitto può nascere?

In fatto di istituzioni bisogna adottare istituzioni consacrate dall'uso. Queste si possono modificare con successivi adattamenti, perché allora diventa questo un modo di progresso ed anche di trasformazioni imposte dalla vita concreta. Ma l'aver fatto una repubblica che non si sa bene se sia parlamentare (perché in molti casi è ultraparlamentare) o presidenziale, è veramente quel salto nel buio cui ho alluso dianzi o per cui c'è da augurarsi che non ne derivino fratture o contusioni gravi.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi. Egli, in sostanza, cerca di far entrare per vie traverse nella Costituzione una specie di sanzione attenuata. Ma non è questo che conta.

Il fatto è che a noi sembra che l'emendamento Bozzi in regime di Repubblica parlamentare sia controproducente. Infatti, poniamo che il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, domandi alle Camere una nuova deliberazione. Poniamo che le Camere confermino la deliberazione già presa. Ebbene, dopo questa conferma, indubbiamente, la figura del Presidente della Repubblica viene ad essere sminuita.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. Due semplici rilievi, specialmente per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando.

Evidentemente, Presidente Orlando, qui vi sono due diverse concezioni del Governo parlamentare e della figura del Capo dello Stato.

Vorrei ricordare che l'articolo 88, nel testo proposto dalla Commissione, dice che un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni. A quale preoccupazione risponde questo comma? Evidentemente a quella di rendere più stabile possibile il Governo e di non costringerlo alle dimissioni, se una qualsiasi sua proposta non è accolta dalle Camere.

Ora, un caso di proposta governativa non accolta dalle Camere può essere questo: un disegno di legge presentato alle Camere da parte del Governo non è accolto oppure è approvato dalle Camere con profondi emendamenti, che investono da vicino la politica generale del Governo. In questo caso, evidentemente, il potere del Governo, cioè del Presidente insieme col suo Governo, di rinviare alle Camere per un nuovo esame una legge da esse già deliberata, può servire ad evitare certe possibilità, quali le dimissioni del Governo o lo scioglimento delle Camere.

Per quanto riguarda l'altro rilievo fatto dal Presidente Orlando e anche dall'onorevole Preti, cioè l'avere stabilito nel progetto che il Presidente della Repubblica è responsabile non soltanto per alto tradimento, ma anche per violazione della Costituzione, siamo perfettamente d'accordo. Qual è la situazione del Presidente? Egli deve promulgare le leggi e quindi non può essere responsabile di un atto evidentemente obbligatorio. Tuttavia, se teniamo presente la posizione e la funzione, che abbiamo voluto attribuire al Presidente della Repubblica, di organo che non concorre a determinare positivamente e sostanzialmente le decisioni politiche del Governo, e d'altra parte non è nemmeno un organo puramente decorativo, con funzione simbolica, se teniamo presente che, secondo questa nostra Costituzione, il Presidente ha compito fondamentale, sebbene non esclusivo — è prevista infatti la Corte Costituzionale — di salvaguardare e di tutelare l'osservanza della Costituzione nello svolgimento dell'attività degli organi costituzionali, sembra sommamente opportuno che, proprio per questa sua altissima funzione, il Presidente, prima di pubblicare una legge, possa avere il potere di rinviarla alle Camere stesse, per un riesame.

Per queste ragioni, insistiamo sull'emendamento Bozzi, senza tema di introdurre così nella Costituzione un elemento proprio e caratteristico del Governo presidenziale; tanto più che questa possibilità del Presidente di rinviare alle Camere una legge da esse deliberata, non è caratteristica esclusiva della Repubblica presidenziale, essendo adottata anche dalla Costituzione di Repubbliche parlamentari.

[...]

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole Caronia, mantiene il suo emendamento?

Caronia. Vi rinunzio e aderisco a quello Bozzi.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'emendamento dell'onorevole Colitto, dato che è stato accettato dalla Commissione, naturalmente s'intende mantenuto. E così pure per quanto riguarda gli emendamenti Perassi e Bozzi.

Passiamo ora alle votazioni.

[...]

Passiamo al secondo comma che nel testo Bozzi è del seguente tenore:

«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri».

Su questo comma gli onorevoli Moro, Benvenuti, Uberti, Salizzoni, Cremaschi Carlo, Balduzzi, Coppi, Giordani, Bosco Lucarelli, Valenti, De Palma, Bertone, Romano, Orlando Camillo e Tozzi Condivi hanno chiesto la votazione per appello nominale.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Se questo può servire a far ritirare la domanda di appello nominale, io dichiaro che il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento Bozzi, in quanto ritiene che esso sia controproducente, e cioè che indebolisca anziché rafforzare il Capo dello Stato e che stabilisca un pericolo nell'interno del potere esecutivo.

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Bozzi e dal punto di vista mio personale credo di farlo con motivi di coerenza in quanto io mi sono opposto tenacemente, nella forma più decisa, perché fosse stabilito nella Costituzione — e mi pare che la maggioranza della Costituente abbia poi deciso d'accordo con me — l'obbligo assoluto, che vi era secondo la proposta della Commissione, che l'un ramo del Parlamento si pronunciasse in un certo brevissimo termine, quando l'altro si era pronunciato, approvando un disegno di legge.

Io ho sostenuto che questa coartazione, questa pretesa necessità e questa specie di messa in mora, era assolutamente assurda, e che anzi un ramo del Parlamento avesse perfettamente diritto di non pronunciarsi, se in questo senso era la sua inclinazione e se il Governo non credeva esso di porre in contrario una questione di fiducia, appunto perché la non pronuncia di uno dei due rami del Parlamento avrebbe sortito un effetto analogo a quello che era il decreto di chiusura di sessione, la soppressione del quale istituto rendeva più che mai necessaria questa indipendenza dei due rami del Parlamento l'uno dall'altro.

Ritengo però che una volta che ormai v'è questa possibilità che un progetto di legge, anche approvato da un ramo della Camera, possa essere lasciato cadere, cade completamente la coerenza logica di ammettere che il Presidente, emanazione dei due rami del Parlamento, di fronte ad una legge divenuta perfetta per l'approvazione dei due rami del Parlamento, e contro la quale approvazione egli aveva tutta la possibilità di intervenire tempestivamente, non possa opporre una forma indiretta di effetti moratori e di richiesta di seconda pronuncia, perché la seconda pronuncia, per le esigenze del mio punto di vista politico, è già esaurita dal sistema parlamentare bicamerale.

Per questi motivi, che io ritengo di coerenza logica e conformi al sistema parlamentare bicamerale, voterò contro l'emendamento Bozzi.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Chiedo che il secondo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi all'articolo 71 sia posto in votazione per divisione. E più precisamente vorrei fossero escluse dalla prima votazione le ultime parole: «a maggioranza assoluta dei loro membri», in quanto può darsi che vi siano deputati disposti a votare il resto dell'articolo, ma non queste ultime parole.

Presidente Terracini. Sta bene.

Dominedò. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Dichiaro, a nome dei colleghi del mio Gruppo, che noi voteremo a favore di tutto l'emendamento Bozzi, aderendo sostanzialmente alle dichiarazioni della Commissione, in correlazione delle quali noi intendiamo costruire un tipo più robusto di Governo parlamentare, in parte già contemplato da altre Costituzioni.

Costantini. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Costantini. Per le ragioni che ho esposto dianzi, il Gruppo parlamentare socialista voterà contro l'emendamento Bozzi. Dirò solo che vi è un altro motivo oltre a quelli già detti: ed è la considerazione della crisi che verrebbe a determinarsi tra il Presidente della Repubblica ed il potere legislativo, nella ipotesi in cui — nel riesame del provvedimento legislativo — esso ottenesse una maggioranza relativa anziché assoluta dalle Camere.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Dichiaro di votare a favore di tutto l'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi, in quanto non sembra esatto che contrasti col concetto della Repubblica parlamentare. L'ultima parte dell'emendamento dispone che il Presidente della Repubblica debba procedere in ogni caso alla promulgazione della legge se le Camere confermano la precedente propria deliberazione, il che sta a dimostrare che la Repubblica parlamentare ha libertà assoluta di movimento.

Si è osservato da parte dell'onorevole Laconi che la votazione di questo emendamento verrebbe ad avere un effetto controproducente, in quanto risulterebbero diminuite le funzioni e la figura del Presidente della Repubblica ove le Camere confermassero la precedente propria deliberazione, in contrasto con l'atteggiamento del Presidente stesso.

A questo io rispondo che col votare l'emendamento non intendiamo riferirci al maggiore o minore prestigio del Presidente della Repubblica, che non è in discussione, ma a quello che può essere il vantaggio del Paese, rappresentato dalla possibilità, per le Assemblee legislative, di meglio riflettere sulle proprie decisioni.

Presidente Terracini. Di fronte alla domanda dell'onorevole Preti di votare questo emendamento per divisione, in modo da escludere dalla prima votazione le parole finali «a maggioranza assoluta dei loro membri», chiedo ai presentatori della domanda di appello nominale se, dopo le dichiarazioni di voto, mantengano la loro richiesta; e, in caso affermativo, se la mantengano tanto per la votazione della prima parte dell'emendamento Bozzi quanto per quella delle predette parole finali.

Moro. Manteniamo intanto la domanda di votazione nominale per la prima parte, riservandoci di decidere in seguito per la seconda.

Presidente Terracini. Indico la votazione per appello nominale sul secondo comma dell'emendamento Bozzi (escluso le parole finali: «a maggioranza assoluta dei loro membri», sulle quali si voterà in seguito), del quale do ancora una volta lettura:

«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione se le Camere confermano la precedente deliberazione».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

Comincerà dall'onorevole Spallicci.

Si faccia la chiama.

Presidenza del Vicepresidente Conti

De Vita, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Adonnino, Alberti, Aldisio, Ambrosini, Andreotti, Angelini, Arcaini, Arcangeli, Avanzini.

Bacciconi, Balduzzi, Baracco, Bastianetto, Bellusci, Belotti, Benvenuti, Bernabei, Bertola, Bertone, Bettiol, Bianchini Laura, Bonino, Bosco Lucarelli, Bovetti, Bozzi, Braschi, Bruni, Brusasca, Bubbio, Bulloni Pietro, Burato.

Caccuri, Camangi, Camposarcuno, Cappa Paolo, Cappelletti, Cappi Giuseppe, Carbonari, Carboni Enrico, Carignani, Caronia, Carratelli, Cassiani, Castelli Edgardo, Cavalli, Chatrian, Chieffi, Ciampitti, Ciccolungo, Cifaldi, Cingolani Mario, Clerici, Coccia, Codacci Pisanelli, Colitto, Colombo Emilio, Conci Elisabetta, Condorelli, Conti, Coppi Alessandro, Corbino, Corsanego, Corsini, Cortese, Cosattini, Cotellessa, Cremaschi Carlo.

De Caro Gerardo, De Caro Raffaele, De Gasperi, Del Curto, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Martino, De Mercurio, De Michele Luigi, De Palma, De Unterrichter Maria, De Vita, Dominedò, Dossetti.

Einaudi, Ermini.

Fanfani, Federici Maria, Ferrarese, Ferrario Celestino, Ferreri, Foresi, Franceschini, Fuschini, Fusco.

Galati, Garlato, Geuna, Giacchero, Giordani, Gonella, Gortani, Grassi, Grilli, Gronchi, Guerrieri Emanuele, Guerrieri Filippo, Gui, Guidi Cingolani Angela.

Jervolino.

La Malfa, La Pira, Leone Giovanni, Lizier, Lussu.

Malvestiti, Manzini, Marazza, Marconi, Marinaro, Marzarotto, Mastino Gesumino, Mastino Pietro, Mattarella, Mazza, Meda Luigi, Merlin Umberto, Miccolis, Micheli, Monticelli, Montini, Morelli Luigi, Moro, Mortati, Murgia.

Nitti, Notarianni.

Orlando Camillo, Orlando Vittorio Emanuele.

Pallastrelli, Paratore, Pat, Pecorari, Pella, Perassi, Perrone Capano, Ponti, Proia.

Quarello, Quintieri Adolfo.

Raimondi, Rapelli, Recca, Restivo, Riccio Stefano, Rivera, Rodi, Rognoni, Romano, Roselli, Rubilli, Ruini, Rumor, Russo Perez.

Saggin, Salizzoni, Sampietro, Scalfaro, Scelba, Schiratti, Scoca, Scotti Alessandro, Segni, Selvaggi, Sforza, Siles, Spallicci, Stella, Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli, Taviani, Tessitori, Titomanlio Vittoria, Togni, Tosato, Tosi, Tozzi Condivi, Trimarchi, Tumminelli, Tupini, Turco.

Uberti.

Valenti, Vallone, Valmarana, Vanoni, Vicentini, Villabruna.

Zerbi, Zotta.

Rispondono no:

Allegato, Amadei, Arata, Assennato, Azzi.

Baldassari, Bardini, Bargagna, Barontini Anelito, Barontini Ilio, Bei Adele, Bennani, Bernamonti, Bianchi Bruno, Bibolotti, Binni, Bocconi, Bonomelli, Bordon, Bucci.

Cacciatore, Canevari, Caporali, Carboni Angelo, Carpano Maglioli, Cartia, Cavallotti, Cevolotto, Chiaramello, Chiarini, Chiostergi, Colombi Arturo, Corbi, Costa, Costantini, Covelli, Cremaschi Olindo.

D'Aragona, De Michelis Paolo, Donati, D'Onofrio.

Fabbri, Fantuzzi, Faralli, Farina Giovanni, Fedeli Aldo, Fedeli Armando, Ferrari Giacomo, Finocchiaro Aprile, Fiore, Fiorentino, Flecchia, Foa, Fogagnolo, Fornara.

Gallico Spano Nadia, Gasparotto, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Ghislandi, Giacometti, Giolitti, Giua, Gorreri, Grazi Enrico, Grieco.

Imperiale, Iotti Nilde.

Laconi, Lami Starnuti, Landi, La Rocca, Lizzadri, Lombardi Carlo, Longhena, Longo, Lozza, Luisetti.

Maffi, Magnani, Magrini, Malagugini, Maltagliati, Mancini, Massini, Mattei Teresa, Matteotti Carlo, Mezzadra, Molinelli, Momigliano, Montagnana Mario, Montalbano, Morandi, Moranino, Moscatelli, Musolino.

Nasi, Negarville, Negro, Nenni.

Pajetta Giuliano, Paolucci, Pastore Raffaele, Persico, Pesenti, Pistoia, Platone, Pollastrini Elettra, Pressinotti, Preti, Preziosi, Priolo, Pucci.

Reale Eugenio, Ricci Giuseppe, Rossi Giuseppe, Rossi Paolo, Roveda, Ruggeri Luigi, Ruggiero Carlo.

Saccenti, Sansone, Santi, Sapienza, Saragat, Scarpa, Scoccimarro, Scotti Francesco, Secchia, Sicignano, Simonini, Stampacchia.

Targetti, Togliatti, Tomba, Tonello.

Vernocchi, Veroni, Villani, Vischioni.

Zanardi, Zappelli.

Sono in congedo:

Abozzi, Angelucci.

Cairo, Caldera, Caristia, Carmagnola, Caroleo, Caso.

Dozza, Dugoni.

Fantoni.

Guariento.

Jacini.

Lazzati.

Martino Gaetano, Mentasti.

Pignatari, Porzio.

Ravagnan, Romita.

Sardiello.

Presidente Conti. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti).

Presidenza del Presidente Terracini

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione nominale:

Presenti e votanti............ 341
Maggioranza.............. 171
Hanno risposto ....... 197
Hanno risposto no..... 144

(L'Assemblea approva).

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Ritiro la seconda parte del mio emendamento: «a maggioranza assoluta dei loro membri».

Presidente Terracini. Sta bene. Resta pertanto conclusa la votazione sull'emendamento dell'onorevole Bozzi.

Il seguito della discussione è rinviato alle ore 16.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti