[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento», che erano stati rinviati.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 73 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] L'articolo 71 nel suo complesso resta pertanto così approvato:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione.

«Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nei termini fissati dalle Camere stesse.

«Le leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere stabiliscano d'accordo un termine diverso».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti