Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puņ con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere l'approvano nuovamente, la legge deve essere promulgata.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti