Evoluzione dell'Articolo

Il 23 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana (primi due commi) e nella seduta pomeridiana (terzo e quarto comma), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica puņ, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione.

«Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge č promulgata nei termini fissati dalle Camere stesse.

«Le leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere stabiliscano d'accordo un termine diverso».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puņ con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere l'approvano nuovamente, la legge deve essere promulgata.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puņ con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

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A cura di Fabrizio Calzaretti