[Il 22 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.]

Mortati, Relatore, circa la questione del referendum abrogativo di leggi tributarie, presenta — secondo l'incarico ricevuto — questa nuova formulazione:

«Non è consentito il ricorso al referendum diretto all'abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche».

Fa presente che l'onorevole Einaudi avrebbe desiderato che quei limiti fossero stati formulati in altro modo, poiché voleva che fosse vietata la richiesta di abrogazione di leggi le quali apportassero aumento di entrate, se contemporaneamente non si fosse proposta una diminuzione di spesa e viceversa; ma, poiché il referendum abrogativo ha un contenuto negativo e non può — a meno di sconvolgere tutto il sistema già adottato — essere accompagnato da una proposta positiva, non si poté accogliere la proposta dell'onorevole Einaudi, ritenendosi più opportuno attenersi ad una formulazione più generale come quella presentata.

Il Presidente Terracini pone ai voti la formula proposta dall'onorevole Mortati:

«Non è consentito il ricorso a referendum diretto all'abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche».

(È approvata).

Fa presente che in base ai principî ieri approvati sul referendum abrogativo ed alla proposta testé votata, la formulazione riguardante tale istituto resta così determinata:

«Si procede analogamente quando il referendum sia rivolto alla abrogazione di una legge o di un decreto legislativo in vigore.

Non è consentito il ricorso al referendum diretto all'abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche».

Perassi ricorda che è stata approvata una proposta dell'onorevole Fabbri circa un determinato quorum per la validità del referendum. In conseguenza di ciò, vorrebbe che rimanesse chiarito che, se nella votazione popolare il prescritto quorum non è raggiunto, l'iniziativa del referendum non ha ulteriore seguito, cioè la votazione popolare dell'oggetto, per il quale era stato domandato il referendum, non è rinnovata.

(La Commissione concorda).

Il Presidente Terracini dichiara con ciò esaurito il tema del referendum.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti