[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Crispo. [...] Mi sembra, inoltre, che anche inopportunamente si sia fatto richiamo, a proposito dei decreti legislativi, alle norme sul referendum nell'ultimo capoverso dell'articolo 74, dove č detto che per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al referendum.

Difatti, nel caso di legge vera e propria, l'applicazione del referendum č subordinata a determinate condizioni, quale, per esempio, quella che la legge sia stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi; mentre ciņ non puņ avvenire nel caso di un decreto legislativo che č un provvedimento che rientra esclusivamente, per effetto della delega, nella competenza del potere delegato. Pertanto, se anche si dovesse ritenere applicabile il referendum ai decreti legislativi, dovrebbe farsi un opportuno emendamento, prescindendosi dalle condizioni per le quali si applica il referendum a proposito delle norme legislative vere e proprie.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti