Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Spetta all'Assemblea Nazionale la mobilitazione generale, anche se territorialmente limitata, e l'entrata in guerra».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 75.

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

L'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea Nazionale.

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Il 21 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i necessari poteri.

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica dietro delegazione delle Camere e non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazione».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

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A cura di Fabrizio Calzaretti