Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere; non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti