Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

ĞL'amnistia e l'indulto sono concessi con legge dell'Assemblea nazionaleğ.

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Il 29 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria, non approvando gli emendamenti proposti, approva implicitamente l'articolo proposto dal Comitato di redazione nella seguente formulazione:

ĞL'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea nazionaleğ.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 75.

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

L'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea Nazionale.

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Il 21 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

ĞLe Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i necessari poteri.

ĞL'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica dietro delegazione delle Camere e non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazioneğ.

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere; non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 79. (*)

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti