Evoluzione dell'Articolo

Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nelle proposte di nuove e maggiori spese e nelle leggi che le approvano devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse».

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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo in sostituzione di quello approvato il 24 ottobre 1946:

«Nelle proposte che importino nuove o maggiori spese, e nelle leggi che le approvano, devono essere indicati i mezzi per farvi fronte».

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Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Le Camere approvano ogni anno il bilancio presentato dal Governo.

Con la legge di approvazione non si potranno stabilire nuovi tributi e nuove spese.

L'esercizio provvisorio non puņ essere concesso se non una sola volta, per legge approvata dal Parlamento, e per un periodo non eccedente i quattro mesi.

Le Camere approvano ogni anno con legge il rendiconto generale».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 77.

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puņ essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

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Il 17 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puņ essere concesso che per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puņ essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puņ essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

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A cura di Fabrizio Calzaretti