Evoluzione dell'Articolo

Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«Eleggibilità. — Sono eleggibili tutti i cittadini per nascita, che abbiano compiuto quarantacinque anni di età e godano dei diritti civili e politici.

I membri di famiglie già regnanti non sono eleggibili».

 

«Incompatibilità. — L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica».

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Il 20 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 80.

Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni d'età e godono dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

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Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto cinquanta anni di età e che godono dei diritti civili e politici.

L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

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A cura di Fabrizio Calzaretti