Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e lo rappresenta».

Approva inoltre il seguente articolo con riserva relativamente alla necessità del parere del Consiglio di Stato e sulla possibilità di riunire i due commi in uno solo:

«Il Presidente della Repubblica promulga le leggi, emana i decreti legislativi nei limiti della legge di delegazione, e, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti esecutivi.

Quando la legge lo consenta, emana anche regolamenti autonomi per la disciplina dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione».

Approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica dichiara la guerra, quando sia stata deliberata dall'Assemblea Nazionale».

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Il 4 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

Art. 13 — «Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate».

Approva il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo relativo alla promulgazione delle leggi approvato in data 20 dicembre 1946:

«Il Presidente della Repubblica nomina alle alte cariche dello Stato che saranno indicate dalla legge».

Approva inoltre i seguenti articoli:

Art. 15 — «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa nazionale e il Consiglio superiore della Magistratura».

 

Art. 16 — «Il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le pene».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 58.

Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

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Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni; il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati fino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, tranne che sia dichiarato lo stato di guerra. Il decreto del Presidente della Repubblica che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

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Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente, rinviati alcuni commi a una successiva discussione, approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Può inviare messaggi al Parlamento.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quanto sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Concede le onorificenze della Repubblica».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

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A cura di Fabrizio Calzaretti