Evoluzione dell'Articolo
L'11 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il giudizio sulla responsabilitą penale del Primo Ministro e dei Ministri per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, spetta alla Corte costituzionale su accusa di una delle Camere».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 90.
Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d'accusa dalle due Camere per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
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Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 96. (*)
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti