Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«I magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico o ad alcuna associazione segreta».

***

L'8 gennaio 1947, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo sostitutivo di quello approvato nella seduta del 20 dicembre 1946:

«I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete».

***

L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:

«Art. 3. — I magistrati nell'esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete».

***

Il 14 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione. È garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche e non devono ricevere istruzioni se non dalle autorità da cui dipendono».

 

«I pubblici impiegati, che siano membri del Parlamento, non possono, durante il mandato, conseguire promozioni se non per anzianità, né fare passaggio ad altre Amministrazioni statali o parastatali, né prendere parte a concorsi».

***

Il 31 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria, non approvando gli emendamenti presentati, approva implicitamente il testo del comma proposto dal Comitato di redazione nella seguente forma:

«I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete»

***

Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 91.

I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Art. 94.

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

***

Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità».

***

Il 5 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo:

«La legge potrà stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, per i militari di carriera in servizio attivo, per i funzionari ed agenti di polizia e per i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti