Evoluzione dell'Articolo

Il 16 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione suggerisce il seguente articolo per una precisazione in sede di coordinamento:

«Un Consiglio economico nazionale attende al controllo sociale dell'attività economica pubblica e privata e partecipa alla preparazione della legislazione relativa».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello formulato nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1946:

Art. 16.

Consiglio economico.

«Un Consiglio economico nazionale, con corrispondenti organi periferici, attende al controllo sociale dell'attività economica pubblica e privata e partecipa alla preparazione della legislazione relativa».

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Il 30 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Un Consiglio economico, il cui ordinamento sarà stabilito dalla legge, funzionerà sia per la consulenza in materia economica del Parlamento e del Governo, sia per quegli altri compiti che gli vengano legislativamente attribuiti.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 92.

Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, è organo di consulenza del Parlamento e del Governo in materia economica; ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.

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Il 25 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro composto, nei modi stabiliti dalla legge, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa, è l'organo di consulenza del Parlamento e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono dalla legge attribuite; ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

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A cura di Fabrizio Calzaretti