[Il 14 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Cassiani. [...] Quando si dice, onorevoli colleghi, che i magistrati dipendono dalla legge, si fa evidentemente un'affermazione di estrema indipendenza, che sarebbe apparsa, badiamo bene, un'eresia qualche decennio fa, quando Vittorio Emanuele Orlando, allora Ministro della giustizia, nell'Aula del Parlamento prima e del Senato poi, tra il consenso pressoché unanime delle due Assemblee, affermava che la legge è una astrazione che non consente né dipendenze né rappresentanze; onde il Pubblico Ministero, del quale egli trattava allora, non può essere il rappresentante della legge, ma deve essere il rappresentante del potere esecutivo verso la Magistratura, secondo la teoria tradizionale.

[...]

Ecco perché non comprendo la protesta vivace dell'amico e collega Caccuri. Forse la sua passione di magistrato lo ha spinto oltre: contro che cosa protesta, di che si lamenta? Insomma, con queste norme, e particolarmente con quella dell'articolo 97, dove è scritto che i magistrati dipendono soltanto dalla legge, si enuncia un principio che un tempo destava allarme. È un principio che potrebbe farci temere un'operazione pericolosa, l'operazione di tagliare quello che fu chiamato il «cordone ombelicale» che deve legare la Magistratura al corpo statuale. Ci farebbe temere questa operazione pericolosa, ove non fossimo, invece, convinti di concorrere, attraverso queste norme, alla difesa delle pubbliche e delle private libertà del popolo italiano.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti