Evoluzione dell'Articolo

Il 13 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, approva i seguenti testi:

«Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo».

 

«I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge che interpretano e applicano secondo coscienza».

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva le seguenti formulazioni:

«Art. 1. — Il potere giudiziario appartiene alla sovranità dello Stato. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo».

(Variante proposta: in nome della Repubblica).

 

«Art. 3. — I magistrati nell'esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 94.

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

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Il 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

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A cura di Fabrizio Calzaretti