[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 95. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

«Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.

«I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

Presidente Terracini. Gli emendamenti proposti a questo articolo sono numerosissimi; alcuni sono già stati svolti.

L'onorevole Carboni Angelo ha svolto la seguente proposta di emendamento sostitutivo degli articoli 95 e 96, firmata anche dagli onorevoli Mastino Pietro, Lussu, Fietta.

«Sostituirli col seguente:

«La funzione giurisdizionale, salvo che per le materie attribuite dalla legge al Consiglio di Stato, ai tribunali amministrativi regionali, di cui all'articolo 122, ed alla Corte dei conti, è esercitata esclusivamente dagli organi della magistratura ordinaria, istituiti e regolati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, di cittadini esperti e di giudici popolari.

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere».

L'onorevole Monticelli ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale è esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi, di cui all'articolo 122, terzo comma, spetta la giurisdizione amministrativa in materia di interessi legittimi.

«Alla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di contabilità e pensioni nei casi e modi dalla legge previsti.

«I tribunali militari non possono essere istituiti che in tempo di guerra.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle Magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi, della Corte dei conti e dei tribunali militari di guerra, sono stabilite con legge votata a maggioranza assoluta dai membri delle due Camere».

Anche l'onorevole Romano ha svolto il suo emendamento così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Il potere giudiziario tutela i diritti e gli interessi legittimi di tutte le persone, sindaca la legittimità delle norme giuridiche e degli atti di ogni pubblico ente, punisce ogni violazione dell'ordine giuridico penalmente sanzionata.

«Le norme sull'Ordinamento giudiziario sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

«In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali.

«I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

L'onorevole Mortati ha presentato il suo emendamento, che nell'ultima formulazione è così redatto:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale nella materia penale ed in quella civile, per le controversie tra privati, è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate, con la partecipazione anche di cittadini, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

«Nelle controversie in cui l'amministrazione intervenga come parte, per la tutela di un pubblico interesse, la legge potrà attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali.

«Nella materia penale possono istituirsi con legge giudici speciali solo per le infrazioni commesse da militari e nel caso di guerra dichiarata.

«La legge, che stabilisce giurisdizioni speciali, determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Il mio emendamento tende a modificare il testo del progetto in modo che a me sembra più razionale, così da evitare equivoci e da togliere delle limitazioni alle specialità delle giurisdizioni, poste dalla Commissione, e che sono, a mio avviso, eccessive.

In sostanza, secondo il testo proposto per l'articolo 95 del progetto, il problema della ripartizione della competenza fra giudice ordinario e speciale è risolto dall'inciso inserito nel primo comma: «per la materia civile e penale la competenza è attribuita ai magistrati ordinari».

Ora, questa formulazione mi sembra troppo generica e troppo vaga, e tale da rendere possibili gravi inconvenienti pratici, perché per materia civile si deve intendere letteralmente tutto quanto tocca i diritti dei cittadini, e quindi anche le controversie, nelle quali possa essere interessata una pubblica amministrazione. Quindi, a tenore di questa disposizione, si dovrebbe ritenere che sia esclusa la giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, tutte le volte che si controverta su diritti, e che, analogamente, in tali casi sia esclusa la competenza della Corte dei conti; e noi sappiamo che la maggior parte della competenza della Corte dei conti si esercita proprio per il giudizio sui diritti dei cittadini.

Ora ad evitare le difficoltà interpretative (che si sono verificate, per esempio, in Belgio, in relazione alla norma costituzionale la quale contiene un analogo riferimento alla materia civile, come competenza esclusiva della Magistratura ordinaria, e dove ci si è trovati imbarazzati quando si sono volute instituire giurisdizioni speciali, in materia di diritti fatti valere nei riguardi di pubbliche amministrazioni) il mio emendamento propone di precisare che la «materia civile» attribuita alla competenza esclusiva dei giudici ordinari sia solo quella relativa a «controversie tra privati». In questo modo si eliminano gli equivoci a cui ho accennato.

Il secondo scopo del mio emendamento è quello di evitare la casistica fatta nel secondo comma, secondo cui la competenza giurisdizionale è mantenuta solamente a favore del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nei limiti che saranno fissati dalla legge.

A me pare che questa concessione, fatta ai sostenitori del principio della unicità della giurisdizione, sia eccessiva, e cioè che sia poco opportuno escludere in questa sede la possibilità per le leggi avvenire di mantenere o di creare altre giurisdizioni speciali nelle materie in cui sia interessata la pubblica amministrazione. A me pare che la discussione che noi abbiamo fatto a preparazione di questo articolo non abbia raggiunto un grado di maturità e di approfondimento sufficiente a farci prendere posizione con informata coscienza in ordine ad un problema così straordinariamente importante, com'è quello delle giurisdizioni speciali nelle materie in cui sia interessata la pubblica amministrazione.

È già eccessivo, a mio avviso, escludere in sede costituzionale la possibilità del mantenimento di giudici speciali nelle materie di diritto privato, essendovene alcune che si sono dimostrate assai utili, come, per esempio, il Commissariato per gli usi civici, e forse coloro che affermano la unicità della giurisdizione non hanno pienamente valutato tutta la gravità delle conseguenze che potrebbero nascere dalla loro soppressione. Forse per alcune delle giurisdizioni speciali cui accenno, e in ispecie per quella ricordata degli usi civici, sarebbe opportuna una disposizione transitoria che le mantenga fino all'esaurimento delle controversie loro affidate.

Ma dico che, se è una grande concessione eliminare ogni giudice speciale nei rapporti fra privati, mi pare sia ancora più grave escludere giurisdizioni speciali nella materia in cui sia interessata la pubblica amministrazione, all'infuori del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Né si dica che gli inconvenienti di questa limitazione alla possibilità di creare giudici speciali siano eliminabili in virtù della norma del terzo comma dell'articolo, che prevede la possibilità di creare sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini esperti. Questi organi di giurisdizione ordinaria specializzata potranno esplicare una funzione utile nei casi in cui il giudice ordinario debba essere illuminato su circostanze di fatto. Allora può essere proficuo che il giudice completi la sua informazione tecnica mediante consiglieri esperti. Ma vi sono casi in cui non si chiede tanto un contributo di informazione sui fatti, ma una speciale forma mentis, una speciale preparazione per la interpretazione di certe disposizioni di legge, per cui il giudice ordinario non appare sufficientemente preparato. Quindi, allo stato in cui è la maturazione del problema, non è possibile decidere nel senso proposto, esaurendo tutti gli organi di giurisdizione speciale nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti.

La mia proposta tende appunto a lasciare la possibilità alla legge ordinaria di prendere posizione in ordine a questi importanti problemi, senza i vincoli che il progetto vorrebbe porre.

E a questo proposito ho emendato la mia primitiva formulazione del terzo comma, con una nuova dizione che mi sembra meno insoddisfacente. In questa materia è difficile raggiungere la perfezione. Si tratta di trovare una formula che appaia la meno imperfetta. E allora, propongo di dire: «Nelle controversie in cui l'amministrazione intervenga come parte per la tutela di un pubblico interesse, la legge potrà attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali».

In questo modo mi pare si abbia una raffigurazione piuttosto precisa delle possibilità lasciate al legislatore avvenire, per quanto riguarda la materia della giurisdizione amministrativa, senza cristallizzarla nella formula del progetto.

Ho sott'occhio una proposta a firma degli onorevoli Conti, Bettiol ed altri, che nella sostanza riproduce la proposta da me formulata. Ad essa io potrei anche aderire, se ciò può giovare ad affrettare l'approvazione dell'articolo. Faccio osservare però che ci sono dei gravi difetti di formulazione in questa formula Conti, perché in essa si fa particolare menzione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e quindi si uniforma allo schema logico del progetto primitivo, che precisa e limita a questi due soli organi la competenza del giudizio speciale; ma viceversa poi lo amplia in quanto prevede altri organi, diversi dal Consiglio di Stato, di giustizia amministrativa; così, per la Corte dei conti, attribuisce ad essa in modo esplicito la materia contabile, ma poi prevede un ampliamento della sua competenza a tutti i casi che la legge ordinaria potrà prevedere.

Così vi sarebbe una indicazione nominativa dei due organi, con un valore però sostanzialmente esemplificativo.

Ora, non mi pare che un testo costituzionale sia il campo più propizio per procedere a delle esemplificazioni.

Proporrei quindi, proprio per una considerazione di tecnica costituzionale, di modificare la formula Conti, che, se non mi sbaglio, mi sembra meno soddisfacente di quella da me proposta, pur concordando nel risultato di consentire al legislatore di domani la possibilità di creare giurisdizioni speciali anche all'infuori delle due classiche che si son volute conservare nel progetto. Si potrebbe obiettare che la menzione espressa del Consiglio di Stato e della Corte dei conti non è puramente esemplificativa, avendo significato di conferire valore costituzionale a questi organi. Ma questa costituzionalizzazione mi sembra inopportuna, anche perché si dovrebbe ricorrere alla legge costituzionale per modificare la situazione attuale e così, per esempio, fondere i due organi in un tribunale amministrativo unico.

Per quanto riguarda il Tribunale militare dichiaro di aderire alla formula dell'onorevole Conti riconoscendo opportuno limitare ulteriormente la competenza di detto organo nel tempo di pace non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente militari.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'emendamento dell'onorevole Conti, mi pare del tutto superfluo, poiché già nei commi precedenti si parla di legge come regolatrice di questa materia. Invece mi sembra necessario stabilire che anche ai giudici speciali sono estese le garanzie poste per quelli ordinari. Il progetto afferma tale principio nell'articolo 97, ma mi pare opportuno che, istituendosi giudici speciali, siano estese le garanzie di indipendenza anche a questa categoria di giudici.

Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti c'è già un articolo in cui si dice che la legge disciplinerà le forme e le condizioni che garantiscano a queste magistrature la indipendenza del governo. Mi pare che la formula si dovrebbe trasportare in questa sede ed estenderla a tutti gli altri organi speciali, quindi non solo al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, ma anche ai Tribunali militari ed agli altri attuali o eventuali giudici speciali.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La giurisdizione è esercitata, in materia civile e penale, dalla magistratura ordinaria; la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di contabilità e di pensione e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e — rispettivamente — della Corte dei conti e dei tribunali militari.

«Non potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

«L'assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario e — rispettivamente — da leggi speciali, votate — l'una e le altre — a maggioranza assoluta.

«Presso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e processuale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. Sviluppando ieri, onorevoli colleghi, l'emendamento da me proposto all'articolo 94, ho voluto porre in rilievo il sistema della prima Sezione di questo Titolo, che ha negli articoli 94, 95 e 97 i propri capisaldi e negli articoli 96 e 98, 99 e 100 contiene norme complementari. Esposi le ragioni per le quali deve ritenersi che coll'articolo 94 siasi voluta indicare nel popolo la fonte originaria della giurisdizione, in quanto questa è esercitata in suo nome, e osservai che in conseguenza sarebbe stato opportuno trasferire in quella sede la disposizione dell'articolo 96, comunque emendata, in quanto riguardante il caso in cui il popolo partecipa direttamente all'esercizio della giurisdizione. Fu concordato di esaminare tale proposta all'esito della discussione sull'articolo 96; e fu cosa opportuna, perché oggi sarà quasi certamente votata, io spero, in aggiunta al testo del progetto, una norma per la quale cittadini esperti potranno partecipare all'esercizio della giurisdizione presso le sezioni specializzate delle magistrature di merito; per modo che all'articolo 94 si renda opportuno e sufficiente aggiungere, invece che la norma speciale contenuta nell'articolo 96, una norma generica che raccomando fin d'ora all'esame della Commissione, e per la quale subito dopo il primo comma sia detto: «il popolo può partecipare anche direttamente all'esercizio della giurisdizione nei modi stabiliti dalla legge». Di ciò riparlerò fra poco.

Come l'articolo 94 si occupa della fonte della giurisdizione, l'articolo 95 ne determina gli organi e ne stabilisce l'unità, facendo finalmente ragione alle insistenti invocazioni della dottrina, della giurisprudenza e dei ceti forensi, che da anni reclamano a gran voce il ristabilimento di questo principio; così l'articolo 97 determinerà le garanzie d'indipendenza della Magistratura, quanto dire della tutela della giurisdizione. Come si vede pertanto, ed è per questo che ho voluto qui prospettare il sistema del progetto, anche in questa sezione del quarto titolo, che prende il nome dalla Magistratura, i temi delle norme che si vengono dettando sono quelli sulla giurisdizione, sulla Magistratura, sull'Ordinamento giudiziario, temi inscindibili, come inscindibile è la relativa materia, come inscindibile è la funzione che crea l'organo dall'organo stesso.

Rilevo ciò perché mi parve saggio consiglio quello espresso ieri dall'onorevole Ruini di riservare a dopo la votazione dell'articolo 100 la decisione sulla opportunità tecnica di distinguere il Titolo IV sulla Magistratura in due Sezioni. Pei motivi che ho prospettati, ritengo di dovere esprimere fin da questo momento il voto che il Titolo IV non sia suddiviso e prenda il nome soltanto dalla Magistratura. Premesso questo voto, che tende ad armonizzare il lavoro fin qui compiuto in questa parte con quello che resta da compiere, e ad avviare fin d'ora verso la razionale soluzione le questioni rimaste sospese, passo a un rapido esame dell'articolo 95 del progetto e a quello dei singoli commi come da me emendati.

L'articolo 95 come da me emendato, tende a realizzare il principio della unità della giurisdizione, in modo più deciso che non abbia fatto il testo del progetto; il quale, malgrado le trecento giurisdizioni speciali tutt'ora esistenti, afferma la possibilità che se ne istituiscano delle altre sebbene con legge votata a maggioranza assoluta (comma 5); e lascia che possano passare ancora 5 anni prima di procedere alla revisione di quelle giurisdizioni speciali delle quali più insistentemente si reclama la soppressione (Disposizioni transitorie VII). E pertanto il testo da me proposto riafferma col primo comma il principio che: «la giurisdizione è esercitata, in materia civile e penale, dalla Magistratura ordinaria»; e aggiunge che: «la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di conti e di pensioni e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi locali, nonché — rispettivamente — della Corte dei conti e dei Tribunali militari. Ho spiegato ieri le ragioni per le quali alla locuzione «funzione giurisdizionale», usata nel testo della Commissione, io sostituisca quella tecnica «la giurisdizione». Non occorre dire come col definire «ordinaria» la Magistratura che esercita la giurisdizione in materia civile e penale, si è voluto affermare il principio che è proprio attorno ad essa che si vuole formare la «unità della giurisdizione»; onde si considerano speciali anche le tre richiamate Magistrature destinate a sopravvivere, in quanto, a mio giudizio, insopprimibili per la funzione essenziale che hanno nel nostro ordinamento amministrativo. Come l'Assemblea sa, i pareri sono, in questa parte, discordi, sembrando a taluno che anche verso i campi degli atti amministrativi, dei conti e delle pensioni e dei reati militari, debba più o meno dilatarsi l'unità della giurisdizione. Qualche emendamento avanzava addirittura proposte specifiche. Ma è troppo evidente che esse non possono essere tolte in esame in questa sede. Io ho preferito limitarmi ad affermare la necessità di conservare queste giurisdizioni, rimandando il rispettivo disciplinamento alle leggi regolatrici dei singoli istituti. In ordine ai tribunali militari confesso la mia perplessità sulla possibilità di sopprimerne il funzionamento in tempo di pace; ma sono d'accordo che la relativa giurisdizione debba limitarsi ai soli reati militari propriamente detti e, relativamente ai soggetti, ai soli militari.

Il secondo comma è così formulato: «Non potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione».

Questa parte del mio emendamento investe in pieno l'oscitanza del progetto e impone che il principio della unità della giurisdizione non sia affermato per lustra: giurisdizioni speciali non potranno più essere istituite né con decreti-legge né con leggi, si vogliano queste approvate a maggioranza semplice, o si vogliano approvate a maggioranza assoluta; e quelle presentemente esistenti dovranno essere al più presto soppresse, secondo l'emendamento, non oltre i due anni dalla entrata in vigore della Costituzione.

Qui il principio non è proclamato in astratto, ma diventa norma cogente! E io confido che l'Assemblea non esiterà, per la serietà dei propri propositi, ad approvare questa soluzione, evidentemente non contraddetta dal quarto comma dell'emendamento così formulato: «Presso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e processuale».

Altro è la giurisdizione speciale, altro è la sezione specializzata istituita nell'ambito di una giurisdizione ordinaria. Quanto poi al potere di assumere, nei modi di legge, in seno a queste sezioni specializzate cittadini esperti, esso deriva dal fatto che nel popolo è la fonte originaria della giurisdizione e dal diritto al popolo è riservato di partecipare direttamente al suo esercizio nei casi e nei modi dalla legge stabiliti, come io ho proposto di dichiarare all'articolo 94, sciogliendo la riserva fatta dal Presidente della Commissione, e come sarà ad ogni modo stabilito in altra parte del Titolo.

Con altro comma è fissata la norma che: «L'assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario e — rispettivamente — da leggi speciali, votate, l'una e le altre, a maggioranza assoluta».

Si vedrà poi all'articolo 97, come, a garanzia della autonomia e della indipendenza della Magistratura, l'applicazione della legge a tale riguardo sia devoluta al Consiglio Superiore della Magistratura.

Pare a me che le modifiche introdotte soddisfino appieno le esigenze del principio che qui si è voluto riaffermare ed attuare, in coincidenza con quelle di una giustizia controllata dal popolo, non soltanto attraverso la pubblicità delle udienze (garanzia che in verità è di scarsissimo rilievo nei giudizi civili), ma anche colla partecipazione ai processi del popolo medesimo, in determinati casi e in determinati modi dalla legge stabiliti. Ed è certo comunque che esse rispondono ai voti, formulati dalla associazione nazionale dei magistrati più che ad essi non corrispondesse il testo del progetto.

Ma gli emendamenti a questo articolo proposti sono tanti e io penso che, a rendere possibile l'allargamento dei consensi, sia indispensabile che il Comitato dei Diciotto promuova la riunione di tutti i presentatori al fine di tentarne l'accordo sopra un unico testo. Allo sforzo dei magistrati italiani, più della giustizia che di se stessi pensosi, per realizzare, in questa sede, i più indeclinabili postulati di un saggio ordinamento giudiziario, aggiungiamo gli sforzi nostri e avremo la grande gioia di aver finalmente cominciato a soddisfare, verso una categoria di così benemeriti cittadini, e così desiderosi di sempre migliorarsi ed elevarsi, un debito tanto gravoso, tanto vecchio e tanto dilazionato. (Approvazioni).

Presidente Terracini. L'onorevole Cairo ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«La funzione giurisdizionale è interamente attribuita agli organi della Magistratura ordinaria istituiti e regolati dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione delle sole materie e nei limiti stabiliti dalla legge».

Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Ricordo che sono già stati svolti i seguenti altri emendamenti:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La giustizia è amministrata da magistrati secondo norme stabilite dalla legge.

«Colitto».

«Sostituire il primo comma con i seguenti:

«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari.

«La Corte di cassazione è eletta dai magistrati. I magistrati sono nominati dalla Corte di cassazione.

«La legge determina le modalità della elezione e delle nomine.

«Abozzi».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale per la tutela dei diritti dei cittadini è esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Caccuri».

L'onorevole Costa ha proposto i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: funzione giurisdizionale, sostituire l'altra: giurisdizione».

«Sopprimere il quarto comma».

Ha facoltà di svolgerli.

Costa. Il mio primo emendamento non è che la ripetizione di quello accennato ieri sera e siccome non ha trovato fortuna, lo ritiro.

Ho presentato però un secondo emendamento relativo alla soppressione del quarto comma dell'articolo 95. Mi pare che non sia necessario dire nella Carta costituzionale che ci sarà una legge speciale la quale provvederà all'ordinamento giudiziario. In particolare, poi, non mi rendo conto del motivo per il quale si prescrive una maggioranza qualificata. Mi spiego la maggioranza qualificata richiesta al capoverso successivo per istituire nuove giurisdizioni speciali, data la particolare delicatezza dell'argomento, ma per una legge sull'ordinamento giudiziario e sulle giurisdizioni speciali già esistenti mi sembra che la richiesta della maggioranza qualificata non abbia una seria ragion d'essere.

Per questi motivi ho proposto la soppressione di tutto il quarto comma dell'articolo 95.

Presidente Terracini. L'onorevole Grassi ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: in materia civile e penale, sostituire le seguenti: in materia penale e per la tutela dei diritti civili e politici».

«Rinviare il secondo comma ad un articolo successivo (articolo 95-bis)».

«Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Non possono essere istituiti giudici speciali. È tuttavia consentito d'istituire presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere, sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti».

«Al quarto comma, sopprimere le parole: e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e sostituire alle parole: a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere, le seguenti: nel modo indicato nel precedente comma».

«Sopprimere il quinto comma».

Ha facoltà di svolgerli.

Grassi. Onorevoli colleghi. Io ho seguito il testo della Commissione cercando di apportare alcuni emendamenti senza creare un mio testo in sostituzione.

Il primo emendamento che io ho presentato sostituisce alle parole «in materia civile e penale» le altre «in materia penale e per la tutela di diritti civili e politici». Siamo tutti d'accordo che la materia penale è tutta comprensiva nella funzione giurisdizionale penale. Ma quando si parla di materia civile non siamo perfettamente d'accordo, perché per materia civile — a prescindere se si debba o no comprendere anche quella che riguarda i rapporti con le pubbliche amministrazioni a cui accennava poco fa l'onorevole Mortati, ma di cui si può fare distinzione — si intendono anche le questioni relative a tutti i diritti politici del cittadino, i quali vengono ad essere esclusi se non diciamo, con una forma più corretta che risponde alla legge del 1865, «per la tutela dei diritti civili e politici». Ora, mentre la materia penale è assorbente nella funzione giurisdizionale penale, la materia civile non sarebbe assorbente se non dicessimo «per la tutela dei diritti». Allora anche l'osservazione fatta dall'onorevole Mortati cadrebbe, perché evidentemente, di fronte alla giurisdizione del Consiglio di Stato, la materia prevalente, tranne quella eccezionale, non è che la tutela di interessi. Quindi noi dovremmo dire: «in materia penale e per la tutela dei diritti civili e politici». Questa è una forma che spero la Commissione vorrà accettare. Per quanto concerne il secondo comma, che riguarda appunto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, io preferirei che fosse stralciato dall'articolo 95 che riguarda soltanto la giurisdizione ordinaria, e di esso fosse fatto un articolo a parte riguardante appunto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ma io non mi limito soltanto a questa osservazione, ma siccome la formula adottata dalla Commissione lascia alla legge successiva di stabilire la materia ed i limiti della competenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, io giudico preferibile che questa materia venga determinata tenendo presente lo sviluppo che la giustizia ha preso nel campo dell'amministrazione. Io parto dal concetto, che è del resto quello della Commissione, dell'unità della giurisdizione.

Non possiamo, di fronte all'unità della legislazione, che avere una unità giurisdizionale. Possiamo avere creata una giurisdizione speciale, ma bisogna che la si contenga in quei limiti nei quali si è mantenuta fino ad oggi.

Ecco perché presentavo un articolo 95-bis, nel quale stabilivo nettamente queste considerazioni, ossia che oltre al Consiglio di Stato ci sono altri organi della giustizia amministrativa, come le Giunte provinciali e i Consigli di prefettura che, specialmente attraverso il sistema regionale istaurato oggi in Italia, prenderanno un loro sviluppo, come accade per la Regione siciliana.

Stabiliamo quale è il compito di questa giurisdizione amministrativa e anche le materie specialmente determinate dalla legge per la tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione. Alla Corte dei conti è attribuita la funzione giurisdizionale di quelle materie che le competono. Perciò ho creduto sia più prudente che nella legge fondamentale dello Stato, dal momento che di questi argomenti se ne è voluto parlare, per lo meno venissero precisati e non lasciati alla legge futura. Per quanto si riferisce al terzo comma ed al penultimo, avevo presentato un emendamento, che in parte è riassunto in quello dell'onorevole Conti, in cui si stabilisce il principio che non possono essere istituiti giudici speciali.

Questo bisogna stabilirlo come principio fondamentale, e soltanto in via di eccezione «è tuttavia consentito d'istituire presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere, sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti».

È il concetto della Commissione. La preoccupazione dell'onorevole Merlin circa la presenza in Italia di 300 giurisdizioni speciali è esagerata. C'è un libro del Caliendo, ottimo magistrato, che attesta che dopo la guerra si largheggiò moltissimo per le giurisdizioni speciali. Oggi c'è un lavoro più recente da cui risulta che le legislazioni speciali sono una cinquantina. Effettivamente sono anche importanti. Ma non è detto che attraverso il grande tronco dell'ordinamento ordinario non si possano creare sezioni speciali.

Questi sono i concetti fondamentali in cui si ispira questo emendamento, che può seguire quello che la Commissione ha fatto, cercando di portare un perfezionamento e di evitare l'equivoco.

Non parlo dell'ultimo comma: ho domandato la soppressione, nel senso non che la giustizia militare debba essere soppressa in tempo di pace. Sono d'accordo con l'onorevole Gasparotto sulla necessità che rimanga. Bisognerebbe disciplinarla. Non so se sia il caso di parlarne in questa sede nella Costituzione o rimandare la questione alla legge che ordinerà la Magistratura, nel campo della giustizia penale.

Voglio far presente che sopprimere addirittura la giurisdizione militare è forse un errore, nel senso che si graverebbe la Magistratura ordinaria di un compito enorme, quale quello di tutti i reati militari, che possono avvenire durante il periodo di pace; d'altra parte, se limitiamo la giurisdizione penale militare soltanto al reato militare vero e proprio, senza estenderla, per connessione, a tutti i civili che possono venire coinvolti nel giudizio presso il tribunale militare, compiamo opera utile, senza aggravare il compito, già abbastanza grave e penoso, della Magistratura ordinaria.

Affido all'Assemblea queste osservazioni suggeritemi dalla pratica e dall'esperienza acquisita nei contatti con la Magistratura, e spero che ne terrà conto.

Presidente Terracini. L'onorevole Sapienza ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, dopo la parola: attribuita, aggiungere: esclusivamente».

«Al terzo comma, sopprimere le parole: con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

«Al quinto comma, dopo le parole: legge approvata nel modo sopra indicato, aggiungere: sempre sotto la presidenza e con la maggioranza di membri appartenenti alla Magistratura ordinaria».

«All'ultimo comma, aggiungere: e con giurisdizione limitata alle Forze armate, escluse sempre, e anche nel caso di concorso nei reati, le persone estranee alle Forze armate».

Ha facoltà di svolgerli.

Sapienza. Ho presentato a questo articolo quattro emendamenti, partendo dal principio che i magistrati dovrebbero essere i soli ad amministrare la giustizia in Italia; i tribunali speciali, le commissioni, gli arbitrati, dovrebbero esistere solo in linea eccezionale.

Quindi io, dove al primo comma è detto: «La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita...» aggiungerei «esclusivamente».

Al terzo comma, io propongo di sopprimere, per le ragioni sopra dette, le parole «con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

E quando si parla della istituzione del giudice speciale, io propongo di aggiungere «sempre sotto la presidenza e con la maggioranza di membri appartenenti alla Magistratura ordinaria».

Riguardo ai tribunali militari, io escluderei tutti i civili, anche quando essi concorrano in reati con militari.

Presidente Terracini. L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, sostituire alle parole: magistrati ordinari, le parole: magistrature ordinarie».

Ha facoltà di svolgerlo.

Targetti. Onorevoli colleghi, l'articolo in esame stabilisce che la funzione giurisdizionale è attribuita in materia civile e penale ai magistrati ordinari. Io propongo di sostituirvi le parole: «alle magistrature ordinarie». Questa mia proposta non corrisponde ad un desiderio di modificazione letteraria, ma ad un concetto che credo debba trovare consenso nei colleghi. Se si mantenesse la dizione del progetto, cioè «magistrati ordinari», si manterrebbe una disposizione in contrasto con quella dell'articolo successivo, il quale prevede la Istituzione della giuria. Evidentemente, se si mantenesse la dizione del progetto, i giudici contemplati dall'articolo successivo non rientrerebbero in questa questione.

Si dirà da parte di qualcuno che quest'articolo è destinato ad avere vita breve ed ingloriosa. Mi auguro di no. Ma anche se l'Assemblea Costituente non lo approvasse, la modificazione da me proposta non porterebbe a nessuna conseguenza illogica. Infatti, nel caso che l'Assemblea Costituente non affermi fino da oggi, ma non escluda — e credo che a questo l'Assemblea non arriverà — per l'avvenire la possibilità dell'istituzione della giuria, o se rimanesse fissa la dizione che «la funzione giurisdizionale è attribuita ai magistrati ordinari», vi sarebbe una contraddizione. Nell'opposta ipotesi, che cioè l'Assemblea Costituente voglia proprio precludere la via all'istituzione, anche non immediata, della giuria, non per questo la dizione: «magistrature ordinarie» creerà nessuna situazione contraddittoria, perché nelle magistrature ordinarie resteranno certamente compresi tutti i giudici ordinari. Per concludere, lasciando la dizione attuale si va incontro a contraddizione fra quella norma e la norma successiva; modificandola, non si va incontro in nessun caso a nessuna contraddizione.

Presidente Terracini. Ricordo che sono già stati svolti i seguenti emendamenti:

«Sopprimere il secondo comma».

«Colitto».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Sono giurisdizioni speciali:

a) il Consiglio di Stato e le giurisdizioni amministrative regionali in materia di interessi legittimi;

b) la Corte dei conti e — nei limiti fissati dalla legge — le giurisdizioni contabili locali, in materia di giudizi sui conti, di danni prodotti da pubblici funzionari, di pensioni e di quote inesigibili d'imposta;

c) le giurisdizioni fiscali, per la materia tributaria, in tre soli gradi, nelle forme che saranno stabilite dalla legge;

d) i tribunali militari per i reati di carattere esclusivamente militare, nelle forme stabilite dalla legge.

«Adonnino».

L'onorevole Perrone Capano ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali spetta la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica Amministrazione.

«Alla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di pensioni e di contabilità dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge».

«Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

«I tribunali militari giudicano esclusivamente i reati commessi da militari nell'esercizio delle loro funzioni».

«Aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

«Può essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

«Sopprimere l'ultimo comma».

L'onorevole Perrone Capano ha facoltà di svolgerli.

Perrone Capano. Io ho presentato quattro emendamenti all'articolo 95. Di questi quattro rinuncio al primo perché accetto quello dell'onorevole Adonnino, che mi sembra più ampio e che precisa gli stessi concetti compresi nel mio primo emendamento. Rinuncio a svolgere il secondo, che mantengo, perché riguardo ad esso, che ha per oggetto il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace, mi rimetto a quello che hanno detto gli altri oratori i quali hanno sostenuto lo stesso principio. Insisto nel terzo emendamento: «Può essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario»...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questo c'è già in un altro articolo del progetto.

Perrone Capano. Non mi pare. Comunque non credo necessario illustrarlo. Per quanto riguarda l'ultimo, rilevo che è un corollario del secondo perché, istituendosi i tribunali militari, anche in tempo di pace, deve essere logicamente soppresso l'ultimo comma dell'articolo 95.

Presidente Terracini. L'onorevole Scalfaro ha già svolto il seguente emendamento:

«Sopprimere il terzo comma».

L'onorevole Varvaro ha presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere il terzo comma».

Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Ricordo che sono stati svolti i seguenti altri emendamenti:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«La legge determina anche i casi in cui la funzione giudiziaria è esercitata con la partecipazione dei cittadini esperti.

«Colitto».

«Al terzo comma, inserire dopo le parole: per determinate materie, le seguenti: che presentano particolari caratteri tecnici.

«Cortese Guido».

«Al terzo comma, sopprimere le parole: con la partecipazione anche di cittadini esperti.

«Castiglia».

L'onorevole Ghidini, insieme con l'onorevole Filippini, ha presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, sopprimere le parole: con la partecipazione anche di cittadini esperti».

Ha anche presentato, insieme con l'onorevole Carboni Angelo, il seguente emendamento:

«All'ultimo comma, aggiungere le parole: al seguito di unità mobilitate».

L'onorevole Ghidini ha facoltà di svolgerli.

Ghidini. Per quanto riguarda il primo emendamento, consistente nella proposta di soppressione delle parole: «con la partecipazione anche di cittadini esperti», osservo che la parola: «esperti» ha un significato consentito unanimemente. L'accezione comune della parola: «esperti» è questa: l'esperto è persona che ha sperimentato, che cioè può trarre da una conoscenza di carattere generale un giudizio che riguarda il caso particolare. Quando si parla di esperti, si parla di pratici, di periti, in sostanza. Questi cittadini, che verrebbero a far parte di un collegio giudicante, non sono esperti del diritto, sarebbero invece esperti in altre discipline complementari le quali servono indubbiamente alla risoluzione del caso che è proposto all'autorità giudiziaria, in virtù però di particolari nozioni scientifiche ed artistiche che posseggono.

Praticamente, se noi introduciamo questi esperti in un collegio di magistrati capiterà, ad esempio, che quando vi è una causa civile di danni per un crollo sarà chiamato un costruttore per esprimere il suo parere; quando saremo di fronte ad un investimento automobilistico chiameremo un ingegnere meccanico; quando ci troveremo di fronte ad un omicidio chiameremo un medico legale per sapere se la ferita abbia determinato la morte o se la morte sia avvenuta per altre cause; in materia di servitù chiameremo un geometra, e così via.

Ora, tutto questo, che significa l'introduzione del perito nel collegio giudicante, porta con sé due conseguenze, entrambe indiscutibilmente dannose. La prima è che si viene in tal modo a snaturare completamente quella che è la funzione del giudice. Il giudice si giova indubbiamente del perito, ma non è obbligato ad accettarne le conclusioni, perché il giudice deve giudicare anche la perizia. Se invece noi introduciamo il perito come giudice, è certo che questo perito giudice non potrebbe che approvare le sue conclusioni.

Il guaio peggiore poi è questo: se noi introduciamo gli esperti nel collegio giudicante veniamo a sottrarre la perizia dal contraddittorio che è il fondamento di qualsiasi procedimento, sia civile che penale. Oggi, di fronte ad una perizia, noi possiamo contrapporre, tanto in sede civile che in sede penale, un perito o un consulente tecnico; ma se invece mettiamo nel collegio giudicante questo perito, noi non gli possiamo più contrapporre utilmente nessuno. La sua voce sarà ascoltata dai giudici e noi non potremo né come imputati, né come parte civile, contrapporre persone che essendo versate nelle medesime discipline siano in grado di controllarlo.

È per questi motivi che la frase «cittadini esperti» deve essere assolutamente eliminata.

Questa osservazione ebbi a farla anche in sede di Comitato dei diciotto e per verità venne raccolta ed anche accolta nel senso che alla frase del testo si sostituisse l'altra «cittadini idonei». L'onorevole Mortati poco fa sosteneva che devono essere dei «cittadini» da includersi come elementi estranei nel collegio dei magistrati. Per mio conto trovo pericolosissime l'una e l'altra modificazione; le trovo pericolose perché mi pare che in tal modo si faccia entrare dalla finestra ciò che si voleva escludere dalla porta, perché questi cittadini, se devono essere idonei, finiranno per essere dei periti.

Del resto noi che abbiamo esperienza di giudizi sappiamo che questi cittadini introdotti nei collegi giudicanti hanno sempre fatto cattiva prova. Così nei Tribunali pei minorenni, dove i pater familias, i pedagoghi ecc. hanno portato un contributo minimo; e nelle cause annonarie dove furono introdotti per un decreto Mussolini del 1944 ancora peggio.

È un giudice speciale di più che introduciamo, ma è un giudice il quale non ci dà certamente nessuna delle garanzie di indipendenza del giudice ordinario.

Eliminiamo quindi gli elementi estranei, e quante volte occorreranno cognizioni speciali si ricorra all'istituto della perizia che ci dà veramente una piena e completa garanzia di giustizia.

Per quanto riguarda l'altro emendamento debbo dire (perché non si pensi che io vesta le penne del pavone) che mi viene suggerito da un testo proposto dalla Commissione di alti magistrati che fu nominata dal Ministro Guardasigilli.

Siccome non fa parte diretta del mio emendamento, non parlerò della opportunità, della quale io sono sincerissimamente e profondamente convinto, di lasciare al giudice militare la competenza unicamente per i reati militari in tempo di guerra. Per quanto riguarda il tempo di pace, sono assolutamente convinto che sia il magistrato ordinario che se ne deve occupare.

Non voglio risollevare le questioni che vennero esaminate dall'onorevole Gasparotto e da altri, ma per mio conto trovo che, stringendo stringendo, è più che altro una accusa di incapacità che viene fatta al magistrato ordinario per questa materia. Si fa inoltre una questione di sensibilità, ecc. considerando la legge penale militare un complemento del Regolamento di disciplina.

In proposito osservo che i reati tipicamente militari, sono la cosa più semplice del mondo, che la loro nozione non richiede una competenza specifica. Infatti siamo sempre noi avvocati borghesi a trattare queste cause. Quindi io dico: tribunale militare di guerra, e aggiungo: al seguito di unità mobilitate. Anzitutto noi vogliamo limitare, per ragioni di ordine generale, il numero di giudici speciali; in secondo luogo penso che, quando si tratti di reati commessi da militari (sia pure in tempo di guerra dichiarata) ma commessi da militari che non appartengono alle truppe mobilitate, le quali sono ancora nel Paese pacifiche e tranquille, non v'è nessuna ragione per cui non se ne debbono occupare i tribunali ordinari. Infine faccio un rilievo sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. C'è un punto in questa materia che probabilmente susciterà gravi dubbi nell'animo degli onorevoli colleghi. È la disposizione della quale ci occuperemo più innanzi ma che giova richiamare in questo momento: la disposizione dell'articolo 102, dove si dice che tutte le decisioni degli organi giurisdizionali, tanto ordinari quanto speciali, sono soggette al ricorso per Cassazione.

Sarà possibile, quando si tratta di giudizi che si fanno al fronte, nell'attualità o quasi del combattimento, quando, come si afferma, l'immediatezza della esecuzione è un elemento indispensabile della esemplarità della pena, consentire che vi sia un ricorso in Cassazione? L'articolo 102, badate, non lascia adito a nessuna eccezione. Vedrete dopo voi se è possibile includere questa eccezione. Ma, nel dubbio che la disposizione possa restare com'è attualmente, sarà bene almeno limitare la possibilità che vi siano dei giudizi per i quali non sia possibile il ricorso ad un giudice superiore di controllo.

Quindi, limitando la competenza del magistrato militare al caso delle truppe mobilitate, in tempo di guerra, noi avremo indubbiamente ristretto la portata e l'ampiezza dell'inconveniente che ho segnalato. Per queste ragioni credo che l'emendamento possa essere tranquillamente accolto dall'Assemblea.

Presidente Terracini. L'onorevole Colitto ha già svolto il seguente emendamento:

«Sopprimere il quarto comma».

L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Sezioni anche speciali, denominate Tribunali e Corti di assise, giudicheranno, rispettivamente in 1° e in 2° grado, di gravi o particolari reati indicati dalla legge».

Ha facoltà di svolgerlo.

Rescigno. Aderisco alla nuova redazione dell'articolo 95 a firma dell'onorevole Conti ed altri e rinunzio al mio emendamento. (Approvazioni).

Presidente Terracini. L'onorevole Gabrieli ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale in materia penale militare è attribuita ai magistrati militari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario militare».

L'onorevole Gabrieli ha facoltà di svolgerlo.

Gabrieli. Veramente, avrei rinunziato a svolgere il mio emendamento, perché le ragioni che devo esporre sono già state brillantemente esposte dall'onorevole Gasparotto.

Ma l'intervento dell'onorevole Ghidini mi impone di riassumere brevemente le ragioni che devono consigliare il mantenimento dei tribunali militari.

La necessità di mantenere i tribunali militari è stata segnalata da vari oratori, da grandi avvocati e giuristi che siedono in questa Assemblea; è stata anche avvertita dai compilatori del progetto di Costituzione, anche se limitatamente al solo tempo della guerra. È facile osservare dunque, che i tribunali militari sono necessari sia secondo i compilatori del progetto, sia secondo gli oratori che sono intervenuti in questo dibattito. Secondo questi ultimi, devono essere mantenuti sia in tempo di guerra che in tempo di pace, secondo i compilatori del progetto, la loro esistenza deve essere limitata al tempo di guerra.

Io faccio osservare che i tribunali militari non possono essere improvvisati in tempo di guerra. Essi comportano un vasto concorso di funzioni tecniche e l'apprezzamento di molteplici uffici sussidiari, che devono necessariamente essere predisposti in tempo di pace. Come l'esercito e tutte le altre forze militari, sia di mare sia aeronautiche, nella loro struttura embrionale sono preparate in tempo di pace avendo per obiettivo remoto le esigenze della guerra, così i tribunali militari che sono un elemento indispensabile di ogni organizzazione militare, devono necessariamente costituirsi in tempo di pace, per potere in maniera efficace accompagnare le forze operanti in tutte le fasi del loro sviluppo. D'altra parte, l'istituzione dei tribunali militari risponde ad insopprimibili esigenze di carattere etico e di carattere tecnico. È innegabile la grande efficacia che esercita sulla coesione della compagine militare e sulla saldezza dei principî di gerarchia e di disciplina il conferimento della funzione giudiziaria penale alle stesse persone che vivono nell'ambiente militare. Ciò rende più efficace la tutela e del servizio e della disciplina.

Sotto questi riflessi etici e sotto questi riflessi tecnici, si deve riconoscere che la valutazione del fatto e della personalità del colpevole trova nel giudice militare una particolare competenza ed una sensibilità più pronta di quella dei giudici togati, non del tutto edotti dei sistemi e dei modi di vita delle Forze armate.

L'immediatezza della repressione trova, poi, piena attuazione presso i tribunali militari; ma ciò di cui i compilatori non hanno tenuto alcun conto nel sopprimere tribunali militari in tempo di pace è la considerazione degli inconvenienti che potrebbero derivare nell'ambito delle forze navali. Secondo il sistema legislativo vigente, la nave militare è come un lembo della patria lontana, della patria che la nave porta con sé, per così dire, allontanandosi dal territorio nazionale. Essa, quindi, porta anche con sé le leggi dello Stato ed una organizzazione giudiziaria che è costituita dal tribunale di bordo.

Ciò risponde, infatti, ad uno stato di necessità, quando la nave è lontana dal territorio nazionale. È evidente, quindi, che, in tale circostanza, stante anche il carattere di urgenza, non è possibile intervenire con i tribunali ordinari.

Infine, vi recherò una considerazione di ordine storico: in tutti i Paesi, presso tutti gli Stati, dai grandi ai piccoli, vi sono e vi sono sempre stati i tribunali militari. Tutti gli Stati inoltre li hanno conservati dopo la prima grande guerra: la sola Germania, a dir vero, nel marasma che succedette per quel Paese alla prima guerra mondiale, li aveva soppressi, ma uno dei primi atti della ricostruzione fu anche per loro la ricostituzione dei tribunali militari.

Un'eccezione all'unicità della giurisdizione si trova nel mantenimento delle giurisdizioni speciali amministrative, le quali rispondono in un certo senso, ad esigenze analoghe a quelle che si presentano a proposito dei tribunali militari. È evidente, quindi, che l'unicità della legislazione non è possibile pensare si possa realizzare perfettamente: qualche deroga è inevitabile.

Del resto, quand'anche tutto ciò non bastasse, si pensi che in tutti i momenti della storia, anche nei più gravi, i tribunali militari hanno dato prova di attaccamento agli interessi del Paese con piena soddisfazione del popolo e della classe forense.

Presidente Terracini. Comunico che gli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi e Fabbri hanno proposto il seguente nuovo testo:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

«La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.

«I Tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge».

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. L'onorevole Conti mi ha affidato l'incarico di illustrare il suo emendamento sostitutivo al quale in parte aderisco. Chiedo, quindi, di poterlo svolgere.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Dedicherò un minuto a ciascuno dei commi che sono stati prospettati all'articolo 95 come emendamento sostitutivo di tutto l'articolo, a firma degli onorevoli Conti, ecc.

Ho l'impressione e la speranza che questo emendamento sostitutivo sarà accolto dalla Commissione; quindi, su questo si potrebbe concentrare da parte dell'Assemblea la discussione e la votazione.

Il primo e il secondo comma esprimono questo orientamento dell'Assemblea, che si è avuto sia in sede di Commissione, ma soprattutto in sede di discussione pubblica: cioè affermare il principio dell'unità della giurisdizione sia in materia civile che penale; e, quindi, il divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali, fatta eccezione per i due tronchi di cui parlerò a proposito del terzo e quarto comma, richiamando nel grande tronco della giustizia ordinaria (unità di giurisdizione) tutte quelle giurisdizioni speciali attualmente esistenti, che saranno configurate come sezioni specializzate, le quali, mediante la partecipazione di elementi estranei alla Magistratura — salvo a vedere l'idoneità in che cosa consiste —, possano rendere più sensibile la funzione della giustizia a particolari esigenze, senza rompere quell'unità della giurisdizione che si ricostituisce al vertice supremo nella Corte di cassazione.

A questo proposito volevo dire soltanto che nella nostra formulazione (sezioni specializzate con la partecipazione di elementi estranei) può entrare la possibilità, che veniva segnalata dall'onorevole Targetti, della ricostituzione della giuria. Poiché è ovvio, pacifico, indiscutibile che la Corte di assise non è un giudice speciale, ma, è, è stata, e sarà sempre una sezione del giudice ordinario, una Sezione della Corte di appello; è evidente che quando noi abbiamo votato una formula che dice che le sezioni specializzate potranno essere composte, in tutto o in parte, da elementi estranei alla Magistratura, abbiamo messo la base perché, in sede più opportuna, con maggiore meditazione e responsabilità, possa l'Assemblea legislativa discutere, votare e decidere su questo delicato e pauroso problema della giuria.

Abbiamo fatto eccezione, come dicevo — e passo così al terzo e quarto comma — per quanto concerne i due grossi tronchi della giurisdizione amministrativa. Non starò qui a ripetere quella diffusa discussione che si è svolta a questo proposito nella Sottocommissione; né starò a ricordare i voti di larghissima parte della dottrina e anche dei pratici, degli avvocati, circa l'opportunità, la necessità di mantenere questi due grossi tronchi, che, peraltro, secondo autorevoli giuristi, non costituirebbero una giurisdizione speciale, ma una giurisdizione ordinaria, sia pure amministrativa.

Ora, questi due tronchi devono restare, non solo per il prestigio, la capacità e l'indipendenza di cui hanno dato prova in tutti i tempi, ma devono restare anche perché sono sorti sotto un profilo che ritengo opportuno segnalare all'Assemblea: sono sorti, cioè, non come usurpazione al giudice ordinario di particolari attribuzioni, ma come conquista di una tutela giurisdizionale da parte del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, non si tratta di ristabilire la tutela giudiziaria ordinaria del cittadino che sia stata usurpata da questa giurisdizione amministrativa; ma di riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista particolare di tutela da parte del cittadino.

La formula del penultimo comma, che riguarda i tribunali militari, non è da me personalmente condivisa; tuttavia è condivisa da larga parte della Commissione. Se tali tribunali dovessero restare, vada ad essi il mio saluto ed il mio augurio di una proficua attività.

Io ho presentato un emendamento subordinato, il quale richiede che, ove i tribunali militari dovessero essere conservati in tempo di pace, dovrebbero essere organizzati in modo da assicurare ai giudici, che sono alle dipendenze assolute del Ministro della difesa, quella indipendenza che costituisce la caratteristica, la garanzia principale di qualsiasi giudice. Non dimentichiamo che, seppure in un altro Titolo della Costituzione, abbiamo scritto che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato si organizzano con garanzie di indipendenza nei confronti del potere esecutivo; è, quindi, opportuno, se i tribunali militari dovessero, contrariamente alla mia modesta, personale opinione, restare, che noi stabiliamo in questa sede la garanzia di indipendenza dei tribunali militari, (pubblico ministero e giudici), nei confronti del potere esecutivo.

Ghidini. Chiedo di parlare per un chiarimento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ghidini. Ho il dubbio che ci possa essere eventualmente una lacuna. Ma siccome il mio è semplicemente un dubbio, non ho creduto di fare un emendamento.

Io noto nell'emendamento, del quale ha dato lettura testé l'onorevole Leone, che i giudici sono: magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario; poi ci sono: sezioni specializzate presso organi giudiziari ordinari; ed infine il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i Tribunali militari.

Io domando se si può dubitare che sia mantenuta la giurisdizione arbitrale o se invece si debba ritenere esclusa. Il mio dubbio nasce da questo: è una magistratura o non è una magistratura? Si potrebbe negare che sia una magistratura, per una ragione: perché questa magistratura è eletta dalla volontà delle parti, è un intervento della volontà delle parti. Però in tutti i Codici, nel Codice civile precedente ed in quello attuale, c'è un regolamento dell'attività degli arbitri. Se non ricordo male, vi sono circa 30 articoli del Codice di procedura civile, che disciplinano l'attività di questi arbitri speciali. L'intervento del magistrato è normalmente solo in questo senso: che il Pretore emette un decreto col quale dichiara esecutivo il lodo, dichiarando che è stato depositato tempestivamente nella cancelleria della Pretura. E basta.

Quindi questo lodo assume i caratteri intrinseci ed estrinseci della sentenza. E non solo: il Codice parla proprio di sentenza arbitrale. È una sentenza che è anche più vincolante, nella sua portata, di quella che è la sentenza normale del giudice, perché — dice la legge — le sentenze arbitrali sono impugnabili dinanzi al magistrato unicamente per nullità e per violazione di legge. Non per altro.

Ora, per questa ragione, mi pare che assuma carattere di vera giurisdizione ordinaria.

Anche in penale, c'è il giurì d'onore; ma ci sono differenze notevoli, la regolamentazione è diversa nei rapporti che necessariamente intercorrono fra il giurì e la Magistratura, che è giudice investito della causa attraverso la querela.

Per queste ragioni credo che meriti di essere considerato questo mio dubbio e che necessiti una spiegazione: per lo meno, se non si fa un'aggiunta, una dichiarazione allo scopo di chiarire il dubbio che ho fatto presente.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Per quale ragione, onorevole Targetti?

Targetti. Lo scopo della mia richiesta sarebbe di chiedere un chiarimento all'onorevole Leone su quello che ha detto ad illustrazione del nuovo testo proposto e accettato dalla Commissione.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare.

Targetti. Se ho compreso bene, l'onorevole Leone ritiene che in questa nuova dizione del comma secondo siano inclusi anche i giudici giurati.

Io ho tanto rispetto per la competenza giuridica dell'onorevole Leone, che è giustamente considerato oggi come uno dei più valorosi docenti del diritto penale in Italia, da ritenere di aver compreso male, perché ritengo insostenibile che la previsione di un giudizio di giurati possa rientrare nella dizione di questo comma.

Dicendo «sezioni specializzate per determinate materie», non mi sembra che ci si possa riferire anche ad organi giudiziari istituiti per le cause di competenza delle Corti d'assise. Vari sono i criteri con i quali questa competenza può essere determinata. La natura del diritto leso, l'entità della pena. Comunque, l'espressione «determinate materie» non credo possa indicare quelli che saranno i delitti di competenza dei giurati.

Ma anche a parte questo, quando si parla di una sezione di Tribunale o di Corte d'appello alla quale possono partecipare anche elementi estranei alla Magistratura, si viene ad indicare un organo giudiziario nel quale la funzione prevalente è sempre esercitata dal giudice ordinario. È il magistrato, che, aiutato da alcuni elementi laici, giudica, decide con la loro partecipazione. Si potrà entro questa dizione comprendere il cosiddetto scabinato, l'assessorato, ma che possa esservi compreso anche l'istituto della giuria, per il quale unici giudici del fatto sono i giurati, non credo che possa riuscire a dimostrarlo neppure l'ingegno acutissimo dell'onorevole Leone, neppure la grande abilità dell'onorevole Ruini, il quale vedo che chiede di parlare.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Leone di esprimere il parere della Commissione.

Leone Giovanni. Rispondo subito, perché le due obiezioni dell'onorevole Targetti sono queste, se ho ben compreso il suo acuto e chiaro intervento: che non si possono inserire qui le giurie, perché si parla di «determinate materie» e di «partecipazione di cittadini».

Risponderò brevemente a queste due obiezioni. «Per determinate materie» significa non solo un determinato complesso di affari in materia di giurisdizione, ma significa anche un complesso di determinati reati. Ricorderò che nel Codice di procedura penale si parla di competenza per materia, e la competenza delle Corti d'assise non è che uno dei casi di distribuzione di competenza per materia.

Quindi siamo precisamente nella materia della terminologia tecnica, essendo la competenza per materia riferita alla distribuzione dei reati al Pretore, al Tribunale o alla Corte di assise: queste sono tre distinzioni di competenza di materia previste dal Codice di procedura penale.

Seconda obiezione. Si dice: con l'espressione: «partecipazione» volete introdurre soltanto una parte, piccola o grande, di cittadini. Noi vorremmo la giuria totalmente composta di elementi popolari. Io invito i colleghi a contribuire alla formulazione, se credono, più chiara della norma; ma credo che non possa sorgere equivoco, perché anche con la legge Gullo — ed è qui presente l'autorevole Guardasigilli che formulò questa legge — il Presidente non è estromesso; il magistrato è Presidente della Corte d'assise ed è un momento che insieme ai giurati forma il complesso organo della Corte d'assise.

Quando si dice: «partecipazione», non si pone un limite; partecipazione minima o massima, in misura maggiore o in misura minore. Si stabilisce soltanto la possibilità che la legge chiami a far parte di un organo giudiziario elementi estranei.

In quale misura? Non lo diciamo e non lo possiamo dire, proprio perché noi vogliamo lasciare aperto il varco, la possibilità di ingresso alla giuria, ma non risolvere ex professo il delicato problema.

Ove però riterreste che questa formula possa essere equivoca, invito l'onorevole Targetti o gli altri colleghi a precisarla.

Presidente Terracini. Ricordo che i seguenti altri emendamenti sono stati già svolti:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Le norme sull'ordinamento giudiziario, in cui saranno comprese quelle sulle giurisdizioni speciali, sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

«Adonnino».

«Sostituire il quinto comma col seguente:

«Non possono essere istituiti giudici né speciali, né straordinari per nessuna materia».

«Merlin Umberto».

«Sostituire il quinto comma col seguente:

«Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici straordinari in materia penale».

«Bellavista».

«Sostituire il quinto comma col seguente:

«Non possono essere istituiti, in nessun caso, giudici speciali».

«Cairo».

«Sostituire il quinto comma col seguente:

«In nessun caso possono istituirsi giudici speciali.

«Castiglia».

«Sostituire il quinto comma col seguente:

«Non possono essere istituiti giudici speciali.

«Caccuri».

«Sostituire il quinto comma col seguente:

«Non possono essere istituite altre giurisdizioni speciali se non per legge approvata da ciascuna delle due Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e sentito il parere del Consiglio superiore della Magistratura.

«Adonnino».

«Limitare il quinto comma alla proposizione seguente:

«Non possono essere istituiti giudici speciali.

«Mastino Gesumino».

«Al quinto comma, sostituire alle parole: In nessun caso, la parola: Non.

«Colitto».

«Al quinto comma, alle parole: giudici speciali in materia penale, sostituire le altre: giudici straordinari in materia penale.

«Bettiol, La Pira».

«Sopprimere l'ultimo comma.

«Subordinatamente, sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale in materia penale militare è regolata dalla legge.

«Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«I tribunali militari, in tempo di pace, avranno giurisdizione soltanto nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Persico».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace.

«Bettiol».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione per i reati militari nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

«Caccuri».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

«Castiglia».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato si è trovato di fronte a più di 40 emendamenti e ha cercato di tener conto di tutti. In sostanza però, nella nuova formula che ha adottato, e che è quella proposta dall'onorevole Conti e da altri colleghi, mantiene la sostanza della sua proposta originaria, in alcuni punti la attenua, in altre la completa, nel suo complesso la perfeziona, senza spezzarne, anzi rinforzando la linea fondamentale. Che cosa diceva l'articolo in origine, quale era stato proposto dalla Commissione dei Settantacinque? Cominciava con l'affermare che la funzione giurisdizionale in materia civile e penale è esercitata dalla Magistratura secondo le norme sull'ordinamento giudiziario. Lo stesso concetto viene espresso nel testo che ora adottiamo. Con esso veniamo incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Grassi, perché mettendo «funzione giurisdizionale», in generale cade la preoccupazione che non siano considerati i delitti politici.

Vi è la proposta Targetti che invece di «magistrato» si metta «Magistratura». Osservo che magistrato o giudice non vuol dire che debba essere uno solo. Può essere anche un collegio, un complesso. Ciò che importa è accentrare la figura del magistrato a cui, in un modo o nell'altro, spetta la funzione giurisdizionale.

Un'altra proposta è di mettere «giurisdizione» invece di «funzione giurisdizionale». Non è forse inutile parlar di «funzione»; ma insomma per tali questioni di nomenclatura — magistrato o Magistratura, giurisdizione o funzione giurisdizionale — non faremo battaglia. Ciò che importa è la sostanza; per il rimanente il Comitato, dopo aver detto che preferisce il suo testo, si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda poi il secondo comma, vorrei richiamare l'attenzione sulla sforzo che si è fatto, tenendo conto degli emendamenti. Nella proposta originaria si ammetteva l'istituzione, sia pure con legge qualificata, di giudici speciali tranne in materia penale. Abbiamo riconosciuto che è inopportuno e pericoloso, ed abbiamo acceduto ad un'idea venuta fuori da più parti di questa Assemblea, che giudici speciali non devono esservi mai. Né giudici speciali, né giudici straordinari; due concetti che non coincidono, perché vi possono essere giudici speciali ordinari. Escludiamo gli uni e gli altri.

Bisogna reagire alla tendenza ed alla tentazione di creare sempre nuovi giudici e giurisdizioni speciali. Questo è il chiaro intento mio e del Comitato. Noi vogliamo andare — non in modo astratto, ma nel modo più concreto possibile — verso l'unicità di giurisdizione. La linea è questa: che l'affermazione dell'unicità di giurisdizione riuscirebbe vana, e la soppressione di tutte le giurisdizioni speciali sarebbe vana e pericolosa, se nel tempo stesso non si prevedesse e non si procedesse alla loro trasformazione, nei casi ove è necessario, in sezioni specializzate, inserite negli organi normali della Magistratura. Ecco la via concreta che noi indichiamo, e che la Costituzione deve prescrivere. Naturalmente nelle Disposizioni transitorie stabiliremo un periodo adeguato di tempo, non troppo breve né troppo lungo, perché si addivenga alle necessarie trasformazioni. È il modo più concreto di avvicinarsi alla meta; e spero di dare così, il maggior contributo possibile in senso previsto, all'unicità di giurisdizione. Bisogna arginare il pericolo che si creino, di nuovo e di continuo, altri giudici e giurisdizioni speciali. Se ve ne sarà bisogno, e dovrà essere vero bisogno, si istituiranno sezioni specializzate di Magistratura. Quanto ai giudici ed alle giurisdizioni speciali esistenti (siano esse più centinaia come fu constatato dopo l'altra guerra, o siano già ridotte a meno di cento, che è sempre un numero troppo grosso) si sopprimeranno quelle che non han ragione di essere, e si trasformeranno le altre in sezioni specializzate; con che non si intaccherà, ma si rafforzerà sostanzialmente l'unicità di giurisdizione.

Naturalmente le sezioni specializzate implicano che potranno essere chiamati a parteciparvi anche elementi estranei alla Magistratura, ossia all'ordine giudiziario in senso stretto. L'amico Ghidini, che ha un po' di fobia per la parola «esperti», ha espresso con la consueta acutezza il timore che, chiamando i periti a far parte del collegio giudicante, si snaturi la loro funzione. Vi possono essere inconvenienti — e non vi sono in qualsiasi soluzione? — ma vi sono anche vantaggi; particolarmente quando si tratta, come, ad esempio, nei tribunali delle acque, di funzionari tecnici dello Stato, che son per così dire dei magistrati tecnici; e non è da escludere che giovi avere nel collegio giudicante anche tecnici estranei dell'Amministrazione. La espressione da noi usata è larga ed elastica; «elementi idonei»; va, quindi, anche al di là di un tecnicismo specifico; ed abbraccia casi di idoneità più generica, che possono riscontrarsi e richiedersi, ad esempio, per giudici popolari in materia penale. Tutto ciò premesso, onorevole Ghidini, veniamo ad nodo della questione. Se vogliamo reagire al sistema delle giurisdizioni speciali, dobbiamo adottare quello delle sezioni specializzate; e se si vogliono fare delle sezioni specializzate, bisogna ammettere che vi possano partecipare anche elementi idonei estranei alla Magistratura. È la nostra espressione, e non saprei trovarne migliore.

Vogliamo dunque andare verso la unicità di giurisdizione. Ma lo spirito di concretezza che ci deve animare, per far sì che la nostra riforma sia attuabile e non susciti turbamenti ed inconvenienti, deve tener conto di una effettiva realtà: che esistono due organi che hanno funzioni giurisdizionali, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e non potrebbero sopprimersi tali loro funzioni, senza perturbare e creare difficoltà al funzionamento della giustizia, nell'interesse dei cittadini. Non vi farò rilievi teorici; io che appartengo ancora per alcuni giorni, prima del limite di età, al Consiglio di Stato, ho sentito con compiacimento ed orgoglio che tutte le voci, nessuna eccettuata, che si sono alzate nell'Assemblea, hanno riconosciuto e lodata l'opera che esso svolge anche nel campo giurisdizionale; opera che si è potuto mettere in essere, appunto perché vi è stato questo organo speciale. Vi possono essere teoricamente due posizioni limite. Quella di sopprimere anche la giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; tesi svolta nella Commissione dei Settantacinque da Calamandrei; ma sarebbe, a mio avviso, rendere non buon servizio alla causa dell'unicità della giurisdizione, perché si sconvolgerebbero e disordinerebbero ad un tratto rami particolari di giurisdizione; ed il metodo stesso delle possibili unificazioni verrebbe messo in dubbio. Vi è poi un'opposta tendenza, di cui mi pare di scorgere traccia nel pensiero di Mortati, che, affermato l'unicità in materia penale e nelle controversie civili fra privati, lascia mano libera per creare nuove giurisdizioni speciali nelle controversie fra amministrazione pubblica e privati. Badate bene, onorevoli colleghi, io posso ammettere che il clima del periodo dopo l'unificazione nazionale, nella battaglia contro il contenzioso amministrativo, non è più lo stesso; e che negli altri paesi si è andati e si va verso organismi e tribunali amministrativi, al di fuori dell'unità giurisdizionale. Ma credo che non si debba decampare dalla linea generale dell'unicità, con due limiti: la sostituzione di sezioni specializzate, e la conservazione di organi speciali di giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti — che hanno una funzione storica ed una funzione propria che fu conquistata, si noti, non sottraendo la propria competenza alla Magistratura ordinaria, ma conquistando nuovi campi di diritto e di libertà ai cittadini.

La stessa Magistratura ordinaria — con la Commissione presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione e con la associazione dei magistrati presieduta dal professore Battaglia — ha riconosciuto che si debbano lasciare determinate competenze giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti. Il progetto dei Settantacinque usava una espressione generica: nei casi e modi stabiliti dalla legge. Vari emendamenti, e sovrattutto uno dell'onorevole Grassi, chieggono di meglio delineare tali competenze. Il Comitato non si rifiuta. Sarebbe stato suo desiderio — ed anche mio personalmente — potersi limitare alla tutela degli interessi legittimi verso la pubblica amministrazione. Qui è stata la vera conquista, che soltanto un organo come il Consiglio di Stato poteva conseguire. Né si dimenticherà che la facoltà di annullare provvedimenti amministrativi non può essere data ad un qualunque organo di Magistratura ordinaria; potrà esercitare tale delicatissima funzione soltanto un organo di struttura e di competenza amministrativa come il Consiglio di Stato. Ma limitarsi ai soli interessi legittimi non è possibile; vi sono materie di competenza esclusiva, residuate da vecchie leggi, come in tema di debito pubblico, che debbono a mio avviso, sottrarsi al Consiglio di Stato; ma v'è un gruppo di controversie, quelle di pubblico impiego, che per la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime, debbono restare al Consiglio di Stato; ed allora bisogna, come fa l'onorevole Grassi e come propone il nuovo testo del Comitato, aggiungere la competenza del Consiglio di Stato per i diritti soggettivi, nelle materie particolari specificamente indicate dalla legge. Quanto alla Corte dei conti, il nucleo e la fonte delle sue funzioni giurisdizionali sono le questioni attinenti alla contabilità pubblica; cui si ha da aggiungere, e così fa l'articolo, le materie che la legge stabilisce per la connessione alla competenza speciale della Corte dei conti.

Credo che su quanto sopra si raggiunga il consenso di tutta l'Assemblea. Divergenze vi potranno essere per i tribunali militari. La Commissione dei Settantacinque li aveva, a maggioranza, ammessi soltanto in tempo di guerra, si sono qui sollevate molte voci per ammetterli anche in tempo di pace. Il Comitato di redazione non è concorde; prevale però la tendenza nel nuovo senso. Si è ad ogni modo ritenuta la necessità di ammettere tribunali in tempo di pace, con la indicazione di due limitazioni; una obiettiva, che si tratta di reati propriamente militari, ed una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate. È la formula che, nelle mie consultazioni, ha avuto l'assenso dei penalisti competenti di questa Assemblea; spetterà ai Codici ed alle leggi di attuarlo in modo concreto.

Ho finito: resta l'ultimo comma dell'articolo, nel quale il testo dei Settantacinque chiedeva che per le norme sull'ordinamento giudiziario e nelle altre magistrature fosse necessaria una legge con un quorum speciale di approvazione. Più di una voce ha chiesto, nel dibattito, che si tolga questa condizione; ed il Comitato aderisce. Ciò anche in relazione ad un orientamento generale in tema di leggi costituzionali. Nella gerarchia delle norme, cui ho più volte accennato, vengono in prima linea la Costituzione e le leggi costituzionali, che richiederanno, per essere rivedute, lo stesso procedimento che richiede la Costituzione. Non sembra necessario creare una categoria di leggi intermedie che, per l'approvazione e la revisione, richiedano un altro metodo e un quorum speciale; tanto più che di fatto quelle leggi si sarebbero ridotte al caso qui considerato. Si è modificato l'ultimo comma nel senso che, se per l'ordinamento giudiziario e le norme sulle altre magistrature basterà una legge ordinaria, la disposizione potrebbe sembrare inutile; ma si vuole chiarir bene che non basteranno decreti di organizzazione.

Debbo ancora una risposta all'onorevole Ghidini per la questione degli arbitrati. Vi sono commissioni e collegi arbitrali, che costituiscono vere e proprie giurisdizioni speciali; ne seguiranno le sorti, nel nuovo orientamento, che non esclude la partecipazione, anche paritetica, di rappresentanti delle parti nelle sezioni specializzate. Vi sono poi tutti gli arbitrati in materia civile, che si formano per volontà delle parti, e si basano su loro facoltà e sul loro diritto, che non può essere disconosciuto; né ciò vien meno, in quanto le decisioni sono rese esecutive dal Pretore e possono poi entrare nella via dei ricorsi giudiziari. Posso assicurare l'onorevole Ghidini che nel formulare il suo nuovo testo il Comitato intende che l'istituto degli arbitrati sia perfettamente rispettato.

Ritornando a quanto dicevo prima, credo che la soluzione da noi proposta, raccogliendo la confluenza dei vari emendamenti presentati, risponda veramente alle esigenze della giustizia nell'interesse dei cittadini. Fra i due estremi, di una indulgenza alla creazione di giurisdizioni speciali e di una assoluta ed immediata unificazione, che sarebbe riuscita astratta e perturbatrice, la Costituente sceglie la via giusta, la via della concretezza, e si orienta, nel modo più efficace che è possibile, con una riforma che non ha riscontri in altri paesi, verso la razionale unità della giurisdizione. (Approvazioni).

Persico. Chiedo di parlare sull'articolo 95 proposto dalla Commissione in quanto desidero presentare un emendamento.

Presidente Terracini. Lei sa, onorevole Persico, che doveva presentarlo prima che parlasse il Relatore.

Persico. Ma la Commissione ha proposto un nuovo testo.

Presidente Terracini. Il testo proposto dalla Commissione è stato illustrato dall'onorevole Leone Giovanni e dopo mezz'ora ha parlato anche l'onorevole Ghidini. Quindi lei, onorevole Persico, ha avuto tutto il tempo per presentare nuove proposte di emendamento. Con questo non intendo togliere la possibilità di un nuovo contributo alla discussione; ma vorrei che gli onorevoli colleghi si abituassero ad attenersi al Regolamento.

Persico. Desidero dare soltanto lettura dell'emendamento che propongo.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Lascio intatto tutto il sistema qual è proposto dalla Commissione, che trovo perfettamente redatto, talché risponde alla volontà della maggioranza dell'Assemblea; solo al penultimo comma farei una piccola modifica: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalle leggi. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate». È lo stesso testo della Commissione, ma, secondo me, più preciso.

Presidente Terracini. In sede di coordinamento si potrà tener conto di tutte queste modifiche.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono d'accordo.

Presidente Terracini. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.

Onorevole Carboni Angelo, mantiene il suo emendamento?

Carboni Angelo. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini non ho più bisogno di conservare il mio emendamento, almeno per quello che riguarda la unicità della giurisdizione, la soppressione delle giurisdizioni speciali e la facoltà della partecipazione di elementi popolari negli organi giudiziari ordinari. Rinuncerei completamente al mio emendamento, se non fossi in dissenso con la Commissione relativamente ai tribunali militari. Nel mio emendamento, aderendo alla proposta fatta dalla Commissione nel testo primitivo, in cui si prevedeva la possibilità dell'istituzione dei tribunali militari solo in tempo di guerra, io avevo enunciato...

Presidente Terracini. Mi perdoni! Mi dica soltanto quale parte del suo emendamento intende conservare.

Carboni Angelo. Mantengo del mio emendamento soltanto il terzo comma. Per il resto aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Poiché l'onorevole Monticelli non è presente, il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?

Romano. Aderisco alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?

Mortati. Debbo esprimere la mia perplessità. Avevo detto, nel mio precedente intervento, che avrei consentito, per giungere ad una maggiore semplificazione di lavoro, di aderire al testo proposto dall'onorevole Conti, accettato dalla Commissione. Sennonché, pur notando le gravi incongruenze ed inesattezze tecniche contenute nel testo medesimo, debbo dichiarare che il recente intervento dell'onorevole Ruini mi fa cambiare opinione.

Presidente Terracini. Se lei conserva il suo emendamento non ha più diritto di parlare.

Mortati. Vorrei pregare l'onorevole Ruini di chiarire il suo pensiero, perché ho inteso — e spero di aver inteso male — che egli interpreta il terzo ed il quarto comma dell'emendamento dell'onorevole Conti nel senso che con esso si siano voluti limitare al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti gli organi di giurisdizione amministrativa, mentre io interpreto il testo diversamente, nel senso cioè che con la dizione di «organi di giustizia amministrativa», sia possibile mantenere tutte le giurisdizioni speciali esistenti, perché questa è l'interpretazione che si dà comunemente alla frase; così si verrebbe — come io credo opportuno — ad affidare al futuro legislatore di precisare gli organi da conservare e quelli da sopprimere. Se questa è l'interpretazione da dare a questa dizione, io l'accetto e ritiro il mio emendamento. Se si dovesse invece adottare la tesi dell'onorevole Ruini, per cui questa dizione implica conservazione del solo Consiglio di Stato, insisterei nel mio emendamento. Ritengo che in una materia così delicata, quale quella riguardante la tutela degli interessi dei cittadini di fronte all'amministrazione, non si possa votare senza una chiarificazione del significato da attribuire alla norma proposta.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Dicendo: «organi di giustizia amministrativa», abbiamo inteso dire organi locali: istituiremo, ad esempio, dei Consigli regionali di giustizia amministrativa. Questo è il nostro intendimento. Di queste giurisdizioni speciali ce ne sono moltissime di indole civile e non amministrativa. L'intento della Commissione è questo: non dobbiamo cambiar nulla, non si devono moltiplicare le giurisdizioni speciali amministrative o crearne delle nuove, e che si cerchi per quanto è possibile di ridurle a sezioni specializzate della Magistratura ordinaria. Il senso mio è chiaro. Se ella vuol conservare il suo emendamento, pregherò l'Assemblea di votare contro.

Mortati. Conservo il mio emendamento sostitutivo dei commi terzo e quarto dell'emendamento Conti.

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Gli emendamenti da me proposti sono stati tutti trasferiti o concettualmente o letteralmente addirittura, nel nuovo testo della Commissione; quindi, non occorrerà sottoporli a votazione. Insisto per altro perché, invece della locuzione «funzione giurisdizionale», sia usata quella di «giurisdizione». Vorrei poi permettermi un'osservazione relativa alla assunzione di cittadini esperti nelle sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di merito. Il collega Ghidini ha osservato che meglio sarebbe potersi servire ancora dell'istituto della perizia giudiziale, invece che introdurre l'esperto in seno a queste sezioni specializzate. A me pare che nessuno abbia detto che l'uso della perizia giudiziale debba essere avanti a queste sezioni soppresso. E penso che la guida dell'esperto possa riuscire sempre utile al Collegio nella valutazione delle perizie, siano giudiziali, siano di parte; e che proprio essa possa rendere operante il principio che il giudice è il perito dei periti....

Ghidini. Non ho detto questo.

Nobili Tito Oro. Ho già risposto e confermo l'adesione al nuovo testo della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Cairo, mantiene il suo emendamento?

Cairo. Lo ritiro dopo l'esposizione dell'onorevole Ruini.

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

Colitto. Aderisco alla formulazione dell'articolo adottato dalla Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?

Abozzi. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Caccuri, mantiene i suoi emendamenti?

Caccuri. Aderisco pienamente alla formulazione della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti?

Costa. La Commissione li ha accettati. Quindi, li ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Grassi, mantiene i suoi emendamenti?

Grassi. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ruini di accettare, in gran parte, i miei emendamenti, accetto la formulazione della Commissione. Soltanto vorrei che l'onorevole Ruini accettasse di togliere da questo articolo la parte che si riferisce alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato, facendo un articolo a sé e precisando le linee fondamentali delle materie spettanti a queste due giurisdizioni speciali.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accolgo la proposta dell'onorevole Grassi. Evidentemente, nell'ordinamento finale, sarà specificato.

Presidente Terracini. Onorevole Sapienza, mantiene i suoi emendamenti?

Sapienza. Li ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?

Targetti. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Adonnino, mantiene i suoi emendamenti?

Adonnino. Insisto solo sulla lettera c) del mio emendamento al secondo comma, che riguarda le giurisdizioni fiscali.

Presidente Terracini. Bisognerebbe però che lei ci indicasse in qual modo inserire questo piccolo brano avulso dal suo emendamento nel testo della Commissione.

Non essendo presente l'onorevole Perrone Capano, si intende che i suoi emendamenti siano decaduti. Onorevole Scalfaro, mantiene il suo emendamento?

Scalfaro. Aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Varvaro, mantiene il suo emendamento?

Varvaro. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Cortese il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Castiglia, mantiene i suoi emendamenti?

Castiglia. Aderisco al testo della Commissione e quindi li ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Ghidini, mantiene il suo emendamento?

Ghidini. Rinuncio al secondo emendamento per quanto si riferisce alle unità mobilitate, e conservo il primo emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Rescigno, mantiene il suo emendamento?

Rescigno. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Merlin Umberto, il suo emendamento s'intende decaduto.

Non essendo presente l'onorevole Bellavista il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Mastino Gesumino, mantiene il suo emendamento?

Mastino Gesumino. Lo ritiro e aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. L'emendamento dell'onorevole Bettiol è assorbito dal nuovo testo.

Codacci Pisanelli. Dichiaro che faccio mio l'emendamento dell'onorevole Bettiol che si riferisce ai tribunali militari.

Presidente Terracini. Onorevole Gasparotto, mantiene il suo emendamento?

Gasparotto. Lo ritiro e aderisco al testo della Commissione secondo la formulazione dell'onorevole Conti e mi associo alla modificazione proposta dall'onorevole Persico.

Presidente Terracini. Onorevole Gabrieli, mantiene il suo emendamento?

Gabrieli. L'onorevole Ruini ha riconosciuto che i tribunali del tempo di guerra presuppongono i tribunali del tempo di pace, e mi sembra, quindi, che non si può usare la dizione «possono»; aderisco, quindi, all'emendamento dell'onorevole Persico, ritirando il mio emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?

Persico. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Passiamo ora all'emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi, Fabbri, che la Commissione ha fatto proprio.

Procediamo alla votazione del primo comma:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

A questo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo dall'onorevole Abozzi, del seguente tenore:

«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari.

«La Corte di cassazione è eletta dai magistrati. I magistrati sono nominati dalla Corte di cassazione.

«La legge determina le modalità della elezione e delle nomine».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma del testo Conti:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura».

A questo proposito vi è l'emendamento dell'onorevole Ghidini:

«Sopprimere le parole: con la partecipazione anche di cittadini idonei estranei alla Magistratura».

Ghidini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ghidini. Vorrei che questo comma fosse votato per divisione.

Presidente Terracini. Accolgo la richiesta: porremo, quindi, in votazione prima la parte accettata anche dell'onorevole Ghidini e poi l'inciso.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei fare osservare che, se si toglie la possibilità di questi elementi estranei, cosa sarebbero le sezioni specializzate? Votata la prima parte si deve approvare per forza anche la seconda.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie».

(È approvato).

Pongo ora in votazione la seconda parte, della quale l'onorevole Ghidini propone la soppressione:

«anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura».

(È approvata).

Passiamo al terzo e quarto comma.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge».

Questi due commi, verranno, nella suddivisione della materia dell'intera Costituzione, a costituire un altro articolo. L'onorevole Mortati ha mantenuto un suo emendamento sostitutivo di questi due commi:

«Nelle controversie in cui l'Amministrazione intervenga come parte, per la tutela del pubblico interesse, la legge potrà attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali».

Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione del terzo e quarto comma nel testo Conti accettato dalla Commissione.

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Dichiaro che voterò a favore, ma con l'intesa che l'espressione «interessi legittimi» non escluda anche quelli legittimamente protetti.

Presidente Terracini. Pongo in votazione i due commi testé letti.

(Sono approvati).

Dobbiamo ora porre in votazione la lettera c) dell'emendamento dell'onorevole Adonnino:

«c) le giurisdizioni fiscali, per la materia tributaria, in tre soli gradi, nelle forme che saranno stabilite dalla legge».

Adonnino. La ritiro.

Presidente Terracini. E allora passiamo al comma successivo:

«I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

A questo comma sono stati presentati degli emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Carboni Angelo, il quale propone la seguente formula sostitutiva:

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari».

Poiché è questa la formula che più si distacca dal testo della Commissione, dovremo votarla per prima.

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Desidererei, onorevole Presidente, che lei chiarisse la portata di questa votazione giacché, se non erro, l'emendamento dell'onorevole Carboni, se fosse accolto, comporterebbe l'impossibilità di istituire tribunali militari in tempo di pace. (Commenti).

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desideravo dire che noi non abbiamo difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Persico. Dove mi pare, invece, che si tratti di un terreno sul quale non possiamo camminare è nella proposta dell'onorevole Bettiol fatta propria dall'onorevole Codacci Pisanelli, che sarebbe, a parer mio, controproducente, perché in tempo di guerra i tribunali militari dovrebbero giudicare i reati strettamente militari.

Presidente Terracini. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Carboni Angelo:

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bettiol, fatto proprio dall'onorevole Codacci Pisanelli di cui do ancora lettura:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace».

(Non è approvato).

Passiamo ora alla formulazione dell'onorevole Persico, accettata dalla Commissione;

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

Varvaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Varvaro. Chiedo che questa formulazione sia votata per divisione, cioè sia posto innanzitutto in votazione il primo periodo e poi il secondo.

Presidente Terracini. Sta bene.

Pongo, pertanto, in votazione il primo periodo della formulazione dell'onorevole Persico:

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo:

«In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Vi sono adesso due emendamenti aggiuntivi proposti l'uno dall'onorevole Mortati, l'altro dall'onorevole Leone Giovanni. L'onorevole Leone Giovanni propone:

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al Governo».

L'onorevole Mortati propone:

«La legge che stabilisce giurisdizioni speciali determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono».

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Ritiro il mio emendamento, aderendo a quello dell'onorevole Mortati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La formula dell'onorevole Mortati meriterebbe esame; e cioè che la legge che stabilisce giurisdizioni speciali determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono.

Ma intendiamoci: noi abbiamo ammesso che giurisdizioni speciali non ve ne saranno più. Lo ripeto ancora una volta, e perché non sorga equivoco, dichiaro che nel testo ora approvato, quando si parla dopo «il Consiglio di Stato» di «altri organi di giustizia amministrativa», il Comitato intende riferirsi agli organi periferici, correlativi al Consiglio di Stato, e che potranno foggiarsi in modo diverso per le Regioni. Si potrà chiarire meglio ciò in sede di revisione e di coordinamento, nel testo definitivo, perché risulti più evidente ciò che l'Assemblea vuole: che tranne siffatti organi non ne potranno sorgere altri, completamente nuovi, ma si dovrà se occorre seguire la via delle sezioni specializzate presso gli organi giudiziari.

Ciò premesso, e tornando all'emendamento aggiuntivo Mortati, trovo giustissimo che la legge assicuri l'indipendenza anche dei membri delle sezioni specializzate, dei tribunali militari, e così via; ma non credo opportuna la dizione proposta, che accentua l'espressione e la figura delle giurisdizioni speciali. Il Comitato troverà una formula più adatta e più rispondente al nostro pensiero.

Presidente Terracini. Onorevole Leone, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini, quale decisione adotta?

Leone Giovanni. Aspetto la risposta dell'onorevole Mortati. Se l'onorevole Mortati ritirasse il suo emendamento insisterei nel mio, salvo poi a coordinarlo con altre eventuali norme analoghe.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. Si perpetua l'equivoco denunciato poco fa.

L'onorevole Ruini dice che non vi devono essere più giurisdizioni speciali. Io trovo che quando si fa riferimento ad organi di giustizia amministrativa diversi dal Consiglio di Stato, e fra questi sono da considerare per lo meno la Giunta provinciale amministrativa e suppongo anche il Consiglio di prefettura, quando si è di fronte ad una disposizione così chiara sorge il problema del modo di garantire per questi giudici speciali l'imparziale esercizio delle loro funzioni. Quindi, non mi pare che le obiezioni dell'onorevole Ruini siano esatte. Occorre una disposizione che garantisca a questi giudici, che sono mantenuti e non soppressi, garanzie analoghe a quelle stabilite per i giudici ordinari.

Calamandrei. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Calamandrei. Vorrei chiedere un chiarimento sulla formula in relazione a quanto ha detto il collega Mortati. Vi sono delle giurisdizioni speciali che rimangono, cioè il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Presidente Terracini. A questo è stato già provveduto.

Calamandrei. Vorrei sapere come è stato provveduto a garantire che si introducano regole di indipendenza simili a quelle che si assicurano alla Magistratura ordinaria.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per il Consiglio di Stato e la Corte di conti abbiamo in un altro articolo stabilito che la legge garantisce l'indipendenza degl'istituti e dei loro componenti di fronte al potere esecutivo. Si potrà, nella revisione, trasferire la disposizione, invece, in questo articolo.

Ripeto poi all'onorevole Mortati che accettiamo il suo concetto, e ci riserviamo di darvi espressione, come non è possibile fare qui subito, su due piedi.

Nobili Tito Oro. Si voti il concetto.

Presidente Terracini. Non si possono votare dei concetti.

All'onorevole Calamandrei faccio presente che se legge l'articolo 93, già votato dall'Assemblea, troverà soddisfatte le sue esigenze. L'ultimo comma infatti dice:

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. In relazione a quanto suggeriva l'onorevole Ruini io penso che si possa rinviare l'esame della norma proposta fino a quando il Comitato di redazione non l'abbia esaminata. Si potrebbe, pertanto, rinviarne la discussione all'articolo 97, che riguarda appunto le garanzie e l'indipendenza della Magistratura.

Presidente Terracini. Sta bene. Pertanto la proposta dell'onorevole Mortati è rimessa al Comitato per una rielaborazione che sarà riportata al momento opportuno all'Assemblea.

Si deve, pertanto, votare la proposta dell'onorevole Leone Giovanni, il quale ha dichiarato di mantenerla, nel caso che l'onorevole Mortati non insistesse nella sua proposta, alla quale aveva aderito in linea principale.

Pongo in votazione la formulazione proposta dall'onorevole Leone Giovanni, testé letta.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma del testo proposto dagli onorevoli Conti e altri:

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni Magistratura sono stabilite con legge».

(È approvato).

L'articolo 95, pertanto, salvo coordinamento, risulta così approvato nel suo complesso:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

«La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al governo.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge»

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti