Evoluzione dell'Articolo

Il 10 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza potere in nessun caso sospenderne o ritardarne l'esercizio».

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:

«Art. 7. — L'azione penale è pubblica e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere o ritardare in alcun caso l'esercizio».

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Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria, non approvando gli emendamenti proposti, approva implicitamente l'articolo proposto dal Comitato di redazione nella seguente formulazione:

«L'azione penale è pubblica, ed il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla, senza poterla in alcun caso sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 101.

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

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Il 27 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 111.

L'azione penale è pubblica.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva la proposta di tornare alla formulazione approvata in assemblea non accettando il primo comma proposto dal comitato. L'articolo assume quindi la seguente forma:

«Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

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A cura di Fabrizio Calzaretti