Evoluzione dell'Articolo

Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il territorio della Repubblica č ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia č una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale».

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Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«Il territorio della Repubblica č ripartito in Regioni e Comuni.

Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale e statale».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 107.

La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.

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Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 114. (*)

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti