Evoluzione dell'Articolo
Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Il territorio della Repubblica č ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia č una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale».
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Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:
«Il territorio della Repubblica č ripartito in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale e statale».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 107.
La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.
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Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 114. (*)
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti