[Il 27 maggio 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Preti. Eccoci così improvvisamente di fronte ad un progetto di Costituzione, il quale comincia con l'attribuire alla Regione la potestà legislativa. Vi è una legislazione esclusiva, e vi sono due tipi di legislazione concorrente con quella dello Stato: e qui non voglio scendere ad un esame particolare. Mi basta però notare questo — e credo sia sufficiente — che l'attribuzione della potestà legislativa alla Regione porta di per sé il Paese sull'orlo del federalismo, o, perlomeno, crea una pericolosissima forza centrifuga. Larga o stretta che sia la sfera di competenza legislativa della regione, poco importa. Né certo io oserei dire che molto vasta sia la competenza legislativa che il progetto riconosce alla regione stessa; onde mi parrebbe del tutto fuori strada colui il quale credesse che restringendo la competenza legislativa regionale ci si possa garantire dal pericolo federalistico e anti-unitario. Non è questione di materie da assegnare o da non assegnare alla competenza legislativa della regione: è la stessa potestà legislativa della regione che qui entra in causa.

Ora, ripeto, la sola esistenza di una qualsiasi potestà legislativa regionale, con la implicita possibilità di creare conflitti tra la legislazione dello Stato e la legislazione della regione, conflitti che finirebbero inevitabilmente per impostarsi sopra uno sfondo politico, basta a porre in essere la possibilità di slittamento centrifugo e federalistico.

Si dirà che, come Don Chisciotte, noi creiamo immaginari mulini a vento, visto che questa secondo noi così possente e antiunitaria regione sottopone le sue leggi al visto di un'autorità amministrativa locale (e cioè al visto del Commissario governativo della regione), ed è costretta pure a sottoporre tutti i propri atti amministrativi, anche quelli che riguardano le materie di sua esclusiva competenza, al controllo dello Stato che si esplica attraverso un apposito organo centrale.

Questo potrà voler dire che i compilatori del progetto non si sono accorti dell'assurdità di sottoporre un ente che ha la potestà legislativa a forme di controllo da legge comunale provinciale; onde, semmai, si può dire che ne nascerebbe un permanente dissidio tra regione e autorità statali. Ma i pericoli derivanti dall'attribuzione della potestà legislativa rimarrebbero lo stesso.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti