[Il 22 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Marchesi. [...] Passiamo alla parte sostanziale dell'articolo, a quella che investe la sua produttività legislativa e comincia con affermare la funzione scolastica dello Stato.

Su questo punto l'opposizione, almeno l'opposizione palese, viene dalle più risolute frazioni autonomistiche, le quali intenderebbero sottrarre alla diretta amministrazione dello Stato, interi ordini di scuole o particolari tipi di scuole; ed il nembo regionalistico non è ancora passato oltre gli edifici scolastici nazionali.

L'articolo 111 (permetta onorevole Presidente che io faccia un accenno a questo articolo, che se anche non appartiene al titolo in discussione, ha con esso necessari legami) parla di norme legislative, di integrazione e di attuazione in materia di istruzione primaria e media che la Regione ha potestà di emanare. Voi sapete, onorevoli colleghi, che attuare significa dar vita e vigore ad una disposizione di legge, ma può significare anche negar vita e valore. In materia di istruzione, attuare vuol dire assumersi intera la responsabilità di far sorgere una scuola, in tutto il suo complesso di cose e di uomini, dalle nude parole di un articolo di legge. La scuola non è da trattare alla stregua di un collegamento stradale o di un regolamento di acque. La scuola è il massimo e, dirò, l'unico organismo che garantisca l'unità nazionale. Essa non prepara il sardo, il siciliano, il ligure, il piemontese: prepara il cittadino italiano; e da essa vengono e si propagano per tutte le regioni d'Italia le migliori energie del Paese. Allo Stato ne spetta, dunque, l'ordinamento e l'attuazione, perché lo Stato è l'unico organismo che abbia tutti i mezzi e tutti i poteri per assolvere quest'opera capitale in tutte le contrade d'Italia. La regione potrà arricchire i propri istituti di educazione, dotarli di nuovi locali, di nuovi corredi scientifici, magari di nuove funzioni; potrà istituire scuole di perfezionamento, di avviamento al lavoro, di artigianato, scuole agrarie, con vitti. Le regioni che meglio provvederanno all'incremento dei propri istituti scientifici ed educativi ne avranno perciò maggior decoro e vantaggio; ma lo Stato non può delegare ad esse tutto il potere di attuazione dei propri ordinamenti.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti