[Il 4 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Bellavista. [...] Noi abbiamo un elemento originario, che primo era in principio e sarà sempre tale: l'ordinamento statale; e poi l'ordinamento subordinato, che esso crea: l'ordinamento regionale.

Una volta io usai l'espressione dell'investitura del vassallo verso il valvassore. È lo Stato che dà questo potere «derivato» alla Regione. La Regione oggi lo ha con la procedura costituzionale; se l'esperimento fallisce, quel potere può essere tolto, con la stessa procedura.

Né ha seria consistenza la preoccupazione che riecheggia negli interventi dell'onorevole Togliatti e dell'onorevole Laconi in seno alla seconda Sottocommissione, cui risposero gli onorevoli Perassi ed Ambrosini. Anche per le cosiddette materie di competenza esclusiva è chiaramente riaffermata nell'articolo 109 del progetto questa subordinazione della legislazione regionale alla legislazione di principio dello Stato. Tutti coloro che hanno a cuore gli interessi della classe lavoratrice e tutti coloro che hanno la preoccupazione che l'autonomia si risolva in quel feudalismo, cui accennava poc'anzi il collega onorevole Rodi, son dimentichi che ben più grave è il feudalismo della burocrazia accentratrice in questo momento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti