[Il 14 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 130 per il testo completo della seduta.]

Perassi. [...] propone due emendamenti all'articolo 19. Il primo si riferisce alla possibilità di un controllo sugli atti degli enti locali ed è così concepito: «I controlli sugli atti dei Comuni e degli enti locali sono espletati dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato»; il secondo, relativo all'ammissibilità del referendum, è del seguente tenore:

«La legge determinerà le deliberazioni dei Comuni che devono essere sottoposte al referendum popolare».

Mortati propone il seguente emendamento all'articolo 19:

«Non è ammesso controllo preventivo di merito sugli atti, ai quali i Comuni provvedono con mezzi ordinari di bilancio.

«Per gli atti di carattere straordinario, che saranno stabiliti dalla legge, il controllo stesso sarà effettuato da apposito organo regionale.

«Il divieto opposto da detto organo di controllo all'esecutorietà della deliberazione del Comune può essere superato quando essa sia approvata con referendum».

[...]

Lussu propone il seguente emendamento:

«Quando le deliberazioni impegnino un bilancio dell'ente per oltre tre anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie o riguardino alienazioni di beni comunali di valore rilevante, il referendum popolare è obbligatorio».

[...]

Il Presidente Terracini crede opportuno mettere prima in votazione il principio dell'ammissibilità del controllo di merito sugli atti dei Comuni. Se tale principio non fosse approvato, si potrebbe passare alla votazione sulla questione del referendum.

Uberti non ritiene opportuna la procedura di votazione indicata dal Presidente, perché per votare in senso non favorevole al principio del controllo di merito occorrerebbe essere già sicuri dell'accoglimento, da parte della Sottocommissione, di un qualche altro correttivo inteso ad impedire abusi nell'amministrazione degli enti locali.

Perassi ritiene che la questione se debba, o pur no, essere ammesso un controllo di merito sarebbe più esattamente posta se fosse messo prima in votazione il principio, contenuto nel suo secondo emendamento, per cui la legge dovrebbe determinare le deliberazioni dei Comuni da sottoporre al referendum popolare.

Il Presidente Terracini è pronto ad accedere al suggerimento dell'onorevole Perassi, se ciò possa essere utile a togliere ogni incertezza.

Personalmente però dichiara di non essere favorevole al secondo emendamento proposto dall'onorevole Perassi, perché, se la legge dovrà determinare i casi in cui le deliberazioni dei Comuni debbano essere sottoposte al referendum, è da ritenere che questi non sarebbero rari. Si dovrebbe allora fare ricorso al referendum troppe volte, e questo in definitiva potrebbe non rispondere allo scopo che si vorrebbe raggiungere. In ogni modo mette in votazione il secondo emendamento proposto dall'onorevole Perassi.

(Non è approvato).

Lussu fa presente che, con il non accoglimento del secondo emendamento dell'onorevole Perassi, resta sempre impregiudicata la questione dell'ammissibilità o no del referendum. Sarebbe bene mettere in votazione tale questione, prima di quella relativa al controllo di merito. Ricorda che egli ha presentato una proposta di emendamento circa l'obbligatorietà del referendum.

Lami Starnuti propone la seguente formulazione: «Gli atti amministrativi e regolamentari dei Comuni possono essere sottoposti a referendum popolare, quando ciò sia richiesto da un ventesimo degli elettori iscritti».

Osserva poi che, con l'emendamento proposto dall'onorevole Lussu, diventerebbero troppo frequenti i casi in cui si dovrebbe fare ricorso al referendum popolare. È per questo che ha ritenuto opportuno proporre l'emendamento anzidetto, in cui fra l'altro il referendum è facoltativo.

Il Presidente Terracini ritiene che l'esame della questione del referendum non debba aver luogo nella riunione odierna, visto che nella passata riunione la Sottocommissione ha deciso di rinviarne l'esame a un Comitato appositamente costituito.

(Così rimane stabilito).

Dichiara che il Comitato anzidetto terrà conto delle varie proposte formulate in merito all'ammissibilità del referendum [...]

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti