[Il 10 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Concluso lo svolgimento degli ordini del giorno relativi al titolo V del progetto di Costituzione, ha facoltą di parlare il Relatore, onorevole Ambrosini.

[...]

Ambrosini, Relatore. [...] L'articolo 117 instaura un altro istituto a garanzia della vita nazionale, consacrando la facoltą del potere centrale di sciogliere l'Assemblea regionale quando compia atti contrari al principio unitario o gravi violazioni di legge, e quando invitata a procedere alla sostituzione della deputazione regionale che abbia compiuti analoghi atti, non dia corso alla richiesta del Governo. Quindi, sia dal punto di vista legislativo, che da quello amministrativo e politico, i poteri della Regione sono infrenati per impedirne le eventuali esorbitanze.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti