Evoluzione dell'Articolo

Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

Art. 13. — «Può essere disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale quando questa compia atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni delle leggi ed altresì nel caso che essa, nonostante la segnalazione fattale dal Governo, non provveda alla sostituzione della Deputazione regionale e del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni.

Del pari lo scioglimento può essere deciso nel caso in cui l'Assemblea regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto motivato del Presidente della Repubblica su decisione del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione conforme del Senato, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

Con lo stesso atto che dispone lo scioglimento si provvederà alla nomina di una Commissione straordinaria di tre membri scelti fra i cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale.

La Commissione indirà le elezioni dell'Assemblea entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale».

 

Art. 13-bis. — «La Commissione provvederà all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti non dilazionabili da sottoporre a ratifica dell'Assemblea».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 117.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

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Il 4 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.

«Il Consiglio può altresì essere sciolto quando per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare, o per ragioni di sicurezza nazionale.

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita una Commissione di deputati e di senatori composta nei modi stabiliti dalla legge.

«Una Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indìce le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 126. (*)

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti