Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 107.

La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.

Art. 121.

Il Comune è autonomo nell'ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.

Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti